TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 23.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5440/2022
TRA
cod. fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, alla via Ponti Rossi 188, presso lo studio dell'avv. Flavio Capuozzo , che la rappresenta e difende C.F._2
Ricorrente E
, CP_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 28.10.2022, la parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentirlo così provvedere: «1) fissare con proprio decreto reso ex art. 415 c.p.c. l'udienza di trattazione e di discussione della presente causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c.,
concedendo termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto;
2) dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione sociale prevista dall'art.38 della L.448/01sin dal Maggio 2014 o da quella diversa data che l'On. Giudice adito dovesse ritenere di ragione;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipazione». La causa è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato. CP_ È circostanza pacifica, perché riconosciuta dalla parte ricorrente, che l abbia disposto il ricalcolo della pensione di vecchiaia coltivatori diretti dell'istante riconoscendo l'adeguamento al c.d. “incremento al milione” ex art. 38, comma 4, della legge n. 448/2001, a decorrere dalla data della domanda del maggio 2019; altresì consta che precedentemente la ricorrente non abbia presentato alcuna domanda amministrativa, provvedendo a richiedere la ricostituzione della pensione solo con domanda del maggio 2019. Posto che non è in discussione il possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti per il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L.
1 448/2001, deve rilevarsi che l'oggetto del contendere è il diritto della stessa a godere delle maggiorazioni in questione non già dall'anno 2019, data a CP_ decorrere dalla quale l le ha (pacificamente) riconosciute, bensì dal quinquennio precedente, in presenza del requisito contributivo. La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa. L'art. 38 della L. 448/01, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e CP_1 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio». Ai commi successivi è previsto che «4.I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a
6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
2 d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.». In ragione della modifica del comma 4 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, la quale ha stabilito l'illegittimità dell'art. 38, comma 4 della L. n. 448/2001 nella parte in cui prevede che il cd. incremento al milione sia concesso per gli invalidi civili totali, solamente per i
“soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche per “i soggetti di età superiore a diciotto anni”, l'istante ha domandato il riconoscimento del beneficio a decorrere dall'agosto 2020. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che la previsione di condizioni reddituali per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico (unitamente a quello contributivo), a prescindere dalla domanda dell'assistito. Come osservato dalla S.C., «neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall'incipit dell'articolo: "Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori... è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." ed è riaffermata nel comma 6: "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' territorialmente competente"; 16. chiude, inoltre, CP_1 il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni
3 sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo» (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021 n.9561). Applicando i principi sopra riportati alla fattispecie in esame, la domanda va rigettata, in assenza di domanda amministrativa, nel caso di specie pacificamente non presentata prima del maggio 2019. CP_ Nulla per le spese stante la contumacia dell' .
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara nulle le spese. Nola, 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
4