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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 181/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. OR IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 181/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12
novembre 2025
OGGETTO: d a
Cessione dei crediti già con il patrocinio Parte_1 Parte_2
CODICE: dell'avv. Arnaldi Andrea Davide
140001 APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Moreschi Italo Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 10 luglio 2023,
n. 1782/2023.
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“…IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
I) Euro 10.508,04 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate
nell'elenco prodotto sub doc. 3;
II) gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di
mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno
successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza
indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono
scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli
interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto
di citazione;
IV) Euro 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00
moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
oggetto del giudizio;
2 V) Euro 1.170,09 a titolo di interessi di mora portati da Nota Debito
Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale
indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte
del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1
indicata nelle presenti conclusioni sub I);
VI) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto
della Nota Debito Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione,
sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli
interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto
di citazione;
VII) Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, dovuti in relazione alla Nota Debito Interessi.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di di ogni diversa somma
[...] Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati
nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di
ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
3 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte
capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza
dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli
maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del
tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota
Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con
decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo
pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito Interessi.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per
l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai CP_1
rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento
formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di degli importi di cui in atti o di ogni Parte_1
4 diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a
[...]
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14,
oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente
tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo
grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
nuove e/o modificate”.
Dell'appellata
“…In via principale e nel merito:
- dichiararsi inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello promosso
da parte attrice appellante in quanto assolutamente infondato in fatto e in
diritto, perché inammissibile e/o improponibile e/o in ogni caso infondato
per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1782/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 10.07.2023 nella causa
R.G. 8750/2020;
- dichiararsi inammissibili e/o in ogni caso respingersi le domande tutte
formulate da parte attrice appellante in quanto assolutamente infondate in
fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i
5 gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1782/2023, pubblicata in data 10 luglio 2023, il Tribunale
di Brescia ha rigettato le domande di e dichiarato Parte_1
improponibile la domanda da essa proposta ex art. 2041 c.c.
1.1. Respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha ritenuto che l'attrice non abbia provato i fatti costitutivi della pretesa creditoria attraverso la produzione delle fatture recanti il codice univoco UF397Q identificativo del Comune di ed ha rilevato che esse sono intestate a soggetto CP_1
diverso, l'“Amm. Com. Allog. E.R.P. Viale Europa n. 68 25133 Brescia BS”,
e che non è stata data prova dell'esistenza di un rapporto di mandato tra l'intestataria e il Comune.
non ha prodotto il contratto di fornitura di energia, bensì un Parte_1
documento di provenienza del del 19 maggio 2014, da ella CP_1
interpretato nel senso che “relativamente al capitale, la richiesta di disdetta
dell'Ente a ED Energia quale prova del fatto che, in precedenza, il
era stato un suo cliente nonché le fatture azionate nella versione CP_1
elettronica con i relativi esiti dal Sistema D'Interscambio” (doc. 10); tale documento, però, si pone in contrasto con le fatture prodotte, datate al 2015
e tale circostanza non è stata superata dall'attrice. Ha fornito anche la comunicazione di adesione alla convenzione ARCA da parte del CP_1
che documenta il recesso dell'ente dal rapporto di fornitura con altro soggetto ed attesta il conferimento del mandato irrevocabile per la fornitura a ED
6 Energia S.p.a., che, però, è datato 24 ottobre 2016 ed è quindi postumo rispetto alle fatture prodotte. Anche gli ordini di fornitura risalgono al 24
ottobre 2016 e al 25 ottobre 2016, con decorrenza da gennaio 2017. Per tali ragioni, il Tribunale non ha ritenuto il credito provato.
Infine, ha respinto la domanda di condanna ex art. 2041 c.c., svolta in via subordinata, per difetto di sussidiarietà (cfr. Cass. Sez. Un. N. 28042/2008).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di due motivi.
3. Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
4. All'udienza del 12 giugno 2024, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce di aver fornito la prova del credito vantato mediante la produzione di documenti relativi ai contratti di fornitura intercorsi tra il Comune e la società cedente (doc. 10 e da 512 a 515), copia delle fatture azionate e dei relativi SDI (doc. da 11 a 51), copia delle fatture sottese alla “Nota debito Interessi” azionata e dei relativi SDI (doc. da 53 a
511), l'atto di cessione dei crediti intercorso tra ella ed Controparte_2
7
[...] (doc. 6), l'elenco riepilogativo del credito costituente sorte capitale (doc. 3)
e quello del credito di cui alle Note Debito Interessi (doc. 4), la Nota Debito
Interessi azionata (doc. 5 e 52), il sollecito di pagamento inviato al CP_1
il 21 marzo 2017 e non contestato (doc. 7).
Rappresenta di aver dimostrato l'esistenza del rapporto di somministrazione tra l'ente e la società cedente, avendo versato in atti la lettera inviata dal a quest'ultima il 19 maggio 2014 (doc. 10), riguardante la delega in CP_1
favore della società a comunicare in nome e per conto dell'ente il “recesso
per cambio esercente” alla precedente fornitrice, oltre che quella inviate il 24
ottobre 2016 per l'adesione del alla convenzione “ARCA – Lotto 2”, CP_1
i conseguenti ordini di fornitura (docc. 512, 513 e 514) e per la comunicazione di attivazione dei POD da parte della società (doc. 515).
Secondo l'appellante da tali documenti emergerebbe la prosecuzione del rapporto di fornitura dal maggio 2014 all'ottobre 2016, gravando sul CP_1
l'onere di provare il contrario.
In merito all'intestazione delle fatture, espone che alcune risultano intestate ad “Amm. Com. Allog. E.R.P. Viale Europa n. 68 25133 Brescia BS” e riguardano forniture di energia erogate in favore di enti e/o cooperative che gestiscono gli alloggi comunali in nome e per conto del Comune e perciò ad esso ne è stato chiesto il pagamento.
Evidenzia anche che le fatture sono state emesse tramite SDI al “Codice
Univoco Destinatario” del Comune, il quale le ha ricevute, come attestano le ricevute di consegna/accettazione rilasciate dal sistema (doc. da 11 a 511).
Rappresenta, inoltre, che l'ente ha pagato in ritardo fatture diverse da quelle
8 azionate in giudizio e che sono maturati interessi di mora esposti nella “nota
debito interessi”.
Circa gli interessi moratori, l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 4
D.lgs. 231/2002, e richiama l'art. 1, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, l'art. 2, che fa riferimento ai contratti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni e l'art. 4 co. 1,
secondo il quale la mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Espone la fondatezza della propria pretesa attesa in ragione della esistenza di validi contratti di fornitura, la cui regolare esecuzione non sarebbe stata contestata dall'ente, della ricezione delle fatture senza contestazioni da parte del dell'intervento della cessione dei crediti, regolarmente CP_1
notificata all'ente, il quale avrebbe ricevuto anche la diffida del 21 marzo
2017 recante il sollecito di pagamento delle fatture, anch'essa non contestata.
Evidenzia che l'appellata non ha contestato l'importo del credito azionato.
Chiede, altresì, il pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata e da quelli della nota debito interessi, in quanto scaduti da sei mesi già alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado. Richiama l'art. 1283 c.c., evidenziando che alla data di notifica dell'atto di citazione predetto i termini di pagamento delle fatture relative alla sorte capitale erano scaduti da più di sei mesi.
Infine, chiede il pagamento della somma di € 440,00 ex art. 6 D.lgs.
231/2002, norma che opera automaticamente per il solo ritardo nel
9 pagamento di una fattura e che quindi sarebbe applicabile anche qualora i rapporti tra cliente e fornitore si siano deteriorati al punto da dover adire le vie giudiziali.
1.1. Il motivo è infondato ed ai limiti dell'inammissibilità.
Parte appellante ritiene di avere provato l'esistenza del rapporto di fornitura tra la cedente ED Energia S.p.a. ed il per il periodo Controparte_1
relativo alle fatture azionate in giudizio, risalenti all'anno 2015, a fronte della produzione dei docc. 10 e 512; il primo, datato 19 maggio 2014 e che ha ad oggetto l' “esercizio recesso per cambio esercente-adesione convenzione
Consip”, riporta l'incarico “… ai sensi del contratto di fornitura in essere
con la vs. società” conferito dall'ente alla società di comunicare il recesso dal rapporto di fornitura con il precedente gestore ALPIQ Energia Italia
S.p.a.; il secondo, “Oggetto: fornitura energia elettrica 2016-2017-adesione
alla convenzione ARCA per la fornitura Energia Elettrica Ed.
4 -Lotto 2 (enti
locali)”, datato 24 ottobre 2016, in merito alla convenzione ARCA e all'ordinativo di fornitura n. 1-2016, contiene la dichiarazione di recesso dal precedente contratto di fornitura di energia stipulato con “altro fornitore” con delega ad ED Energia S.p.a. a stipulare i contratti di fornitura per i punti di prelievo indicati nell' “elenco punti di prelievo”.
Tuttavia, non vi è efficace censura alla statuizione del Tribunale per cui
<
prodotto: a) quale doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n.
1 cpc un documento di provenienza del datato 19.5.2014, così CP_1
valorizzato dall'attrice “relativamente al capitale, la richiesta di disdetta
10 dell'Ente a ED Energia quale prova del fatto che, in precedenza, il era stato un suo cliente nonché le fatture azionate nella versione CP_1
elettronica con i relativi esiti dal Sistema D'Interscambio (cfr. note finali);
tuttavia, come eccepito dal detta prospettazione contrasta con la CP_1
data delle fatture, tutte emesse in epoca successiva, e cioè nell'anno 2015
(doc.3 e da 11 a 51 att.), e l'attrice non è stata in grado di superare la citata contraddizione;
b) ha poi prodotto la comunicazione di adesione alla convenzione ARCA da parte di con la quale il comune Controparte_1
recedeva dal rapporto di fornitura con altro fornitore e conferiva mandato irrevocabile ad ED Energia S.p.A. per la fornitura;
ma detto documento
(n.512 att.) reca la data 24.10.2016 (doc. 512 di parte attrice) e dunque è
invece successivo alle fatture per sorte capitale che appunto si riferiscono all'anno 2015;gli stessi ordini di fornitura sono del 24.10.2016 (doc. 513 att.)
e del 25.10.2016 (doc. 514 att.); con decorrenza gennaio 2017 (doc.515),
dunque successivamente alle fatture per sorte capitale>>.
Il Tribunale ha, quindi esaminato in modo compiuto sia i documenti che l'appellante si limita ad invocare, senza, però, fornire a questa Corte ulteriori elementi per ritenere l'esistenza di un rapporto di fornitura nel periodo in questione, sia quelli ulteriori innanzi specificati ma ne ha escluso la rilevanza al fine della prova dell'esistenza del contratto di fornitura in relazione al periodo in cui sono state emesse le fatture avendo riguardo ai dati temporali ricavabili dai predetti documenti con la quale l'appellante non si confronta.
L'appellante, infatti, mediante le proprie difese e la produzione documentale svolta, deduce che è da presumere la sussistenza del contratto per il periodo
11 intermedio compreso tra il 19 maggio 2014 ed il 24 ottobre 2016 in maniera ininterrotta.
Tuttavia, secondo il Collegio, tale presunzione non può essere ricavata dalle argomentazioni e dalle prove fornite;
pur ricavandosi dal doc. 10
l'affidamento del rapporto di fornitura a partire dal 2014 alla società ED
Energia S.p.a. a fronte del recesso dal precedente operatore, nulla è dato sapere per il periodo successivo a cui si riferiscono le fatture azionate, non essendo stato prodotto alcun documento attestante l'esistenza o l'eventuale prosecuzione del rapporto con la società, che, sempre in base alla produzione documentale, risulta essere stato nuovamente instaurato il 24 ottobre 2016,
come attesta il doc. 512 in cui si legge il conferimento della delega alla società per la stipulazione dei nuovi contratti di fornitura. La prosecuzione ininterrotta del rapporto di fornitura nel periodo intermedio non può
desumersi dalla sola produzione delle fatture, di cui, peraltro, il CP_1
contesta la ricezione, considerato che proprio dal doc. 512 si ricava l'esistenza di un rapporto di fornitura con un diverso operatore alla data del
24 ottobre 2016, di cui non si conosce, né viene in alcun modo dedotta, la data di inizio;
pertanto, non può ricavarsi alcuna presunzione di continuità
del rapporto nei termini indicati da parte appellante ed anzi, il predetto riferimento ad altro operatore (doc. 512) e la decorrenza degli ordini di fornitura del 24.10.2016 e del 25.10.2016 a far data dal 1° gennaio 2017
depongono in senso contrario e cioè per una soluzione di continuità del rapporto di fornitura nel periodo intermedio.
Come già rilevato dal Tribunale l'appellante non ha prodotto il relativo
12 contratto di fornitura stipulato tra ED Energia S.p.a. ed il sotteso CP_1
alle fatture azionate e l'esistenza del rapporto è stata contestata dalla controparte sin dal primo grado di giudizio. Tale aspetto è dirimente, in quanto il predetto contratto avrebbe dovuto essere prodotto dalla società
[...]
affinché questa potesse far valere il credito asseritamente vantato Parte_1
in forza della cessione intervenuta con ED Energia S.p.a., considerato che i contratti di fornitura stipulati con la Pubblica Amministrazione devono necessariamente essere redatti in forma scritta.
Infatti, <
abbandonato, secondo il quale il requisito della forma scritta ad substantiam
può essere integrato nei rapporti tra privati e PA dalle deliberazioni dell'ente pubblico e dall'accettazione del privato risultante da atti diversi (Cass., sez.
1, 13 maggio 1997, n° 4185), il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte – al quale questo Collegio intende dare piena continuità (per tutte: Cass., sez. 3, 21 novembre 2023 n° 32337) – è nel senso che i contratti pubblici debbano risultare da un unico documento scritto e sottoscritto da entrambe le parti (artt. 16 del r.d. n° 2440/1923 e 93-102 del r.d. n°
827/1924), non potendo supplire a tali formalità né la condotta della P.A.,
anche ove essa si traduca in un comportamento concludente protrattosi nel tempo (Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n° 13886), né la delibera dell'ente,
costituendo essa un mero atto interno e preparatorio (Cass., sez. 1, 22
febbraio 2008, n° 4532)>> (Cass. 28935/2024, in parte motiva;
cfr. Cass. n.
7478/2020).
Al riguardo non possono, quindi, essere valorizzate la ricezione delle fatture,
13 la notifica dell'atto di cessione e della diffida del 21 marzo 2017, quali comportamenti concludenti in luogo del contratto non prodotto.
1.2. Né può ritersi dovuto l'importo preteso a titolo di interessi di mora esposto nella “nota debito interessi” asseritamente inerente a fatture diverse da quelle azionate per sorte capitale già pagate, benché tardivamente dall'ente comunale. La Corte osserva, come peraltro evidenziato anche da parte appellata, che la “nota debito interessi” azionata costituisce un documento di mera formazione unilaterale, dal cui esame non è possibile comunque ricavare che si tratti di fatture diverse da quelle azionate per sorte capitale oggetto di causa e gli elementi ivi indicati circa le date di pagamento ed i ritardi non trovano ulteriore oggettivo riscontro.
Va altresì osservato che l'asserito pagamento tardivamente intervenuto delle fatture da cui conseguirebbe la maturazione di interessi di mora, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità poc'anzi richiamata, non costituisce comportamento concludente volto a dimostrare l'esistenza di un rapporto di fornitura, quindi giustificativo della richiesta di pagamento degli interessi moratori, e non può dunque sopperire all'adempimento dell'onere probatorio gravante in capo a Controparte_3
[...
. Da ultimo, in merito al tema della intestazione di alcune fatture all'“Amm. Com. Allog. E.R.P. Viale Europa n. 68 25133 Brescia BS”,
l'appellante deduce che si tratta di un ente che si occupa della gestione degli alloggi comunali “in nome e per conto” del e che quindi il CP_1
pagamento del saldo graverebbe su quest'ultimo, in forza di un rapporto di mandato.
14 Tuttavia, il Tribunale, riguarda alla contestazione in merito avanzata dal ha ritenuto che l'asserito rapporto di mandato sia Controparte_1
<>.
A fronte di tale statuizione l'appellante si è limitato a ribadire che tali fatture si riferiscono “a forniture di energia erogate in relazione a POD nella
disponibilità di enti e/o cooperative svolgenti attività di gestione degli
alloggi comunali (e, quindi, delle relative utenze) in nome e per conto del
stesso”, senza dedurre che sul punto in atti esista quella prova che il CP_1
Tribunale ha ritenuto essere del tutto carente.
La censura, pertanto, è inammissibile.
2. Con il secondo motivo (erroneamente numerato come terzo dall'appellante) l'appellante contesta il rigetto della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., avendo il fruito delle CP_1
forniture di energia erogate dalla cessionaria ED Energia S.p.a. in ordine alle quali sono state emesse le fatture di cui si discute. Il peraltro, CP_1
non ha contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante non ha alcun titolo per agire ai sensi dell'art. 2041 c.c. e ciò
costituisce la cd. ragione più liquida, assorbente di ogni altra questione posta riguarda alla domanda in esame. Infatti, l'atto di cessione prevede che “la
Cedente cede pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge 21 febbraio
1991 n. 52 e del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, alla Cessionaria, che
accetta, il credito pecuniario in linea capitale e in linea di interessi:
(i)vantato dalla cedente nei confornti dei debitori rilevanti, rappresentato
15 dal saldo delle posizioni creditizie (i.e. fatture, note di credito e somme già
incassate dal fornitore ma non allocate alla specifica fattura/e per mancanza
di informazioni nonché interessi di mora maturati sugli importi dovuti alla
Cedente) verso il BI EV medesimo e riepilogati negli estratti
conto allegati al presente Atto di Cessione di cui all'alleggato “1”
ammontante a complessivi euro 5.815.402,75, nonché ogni altro importo che
maturerà in futuro a titolo di interessi e penali sul Credito in linea capitale
rappresentati dalle Fatture al netto delle eventuali relative Note di Credito e
(ii) che sarà vantato dalla Cedente nei confronti del BI EV
rappresentati da Fatture emesse non oltre 24 mesi dalla stipula del presente
atto, nonché ogni altro importo che maturerà in futuro a titolo di interessi e
penali sui crediti rappresentati dalle medesime Fatture” nel quale di certo non rientra il preteso indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod.civ.
3. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 1782/2023 pubblicata il 10 luglio 2023;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la
“fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase istruttoria/ di trattazione” ed €
1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
OR IE EP LI
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 181/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. OR IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 181/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12
novembre 2025
OGGETTO: d a
Cessione dei crediti già con il patrocinio Parte_1 Parte_2
CODICE: dell'avv. Arnaldi Andrea Davide
140001 APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Moreschi Italo Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 10 luglio 2023,
n. 1782/2023.
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“…IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
I) Euro 10.508,04 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate
nell'elenco prodotto sub doc. 3;
II) gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di
mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno
successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza
indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono
scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli
interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto
di citazione;
IV) Euro 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00
moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
oggetto del giudizio;
2 V) Euro 1.170,09 a titolo di interessi di mora portati da Nota Debito
Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale
indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte
del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1
indicata nelle presenti conclusioni sub I);
VI) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto
della Nota Debito Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione,
sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli
interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto
di citazione;
VII) Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, dovuti in relazione alla Nota Debito Interessi.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di di ogni diversa somma
[...] Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati
nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di
ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
3 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte
capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza
dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli
maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del
tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota
Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con
decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come
novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo
pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito Interessi.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per
l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai CP_1
rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento
formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di degli importi di cui in atti o di ogni Parte_1
4 diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a
[...]
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14,
oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente
tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo
grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
nuove e/o modificate”.
Dell'appellata
“…In via principale e nel merito:
- dichiararsi inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello promosso
da parte attrice appellante in quanto assolutamente infondato in fatto e in
diritto, perché inammissibile e/o improponibile e/o in ogni caso infondato
per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1782/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 10.07.2023 nella causa
R.G. 8750/2020;
- dichiararsi inammissibili e/o in ogni caso respingersi le domande tutte
formulate da parte attrice appellante in quanto assolutamente infondate in
fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i
5 gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1782/2023, pubblicata in data 10 luglio 2023, il Tribunale
di Brescia ha rigettato le domande di e dichiarato Parte_1
improponibile la domanda da essa proposta ex art. 2041 c.c.
1.1. Respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha ritenuto che l'attrice non abbia provato i fatti costitutivi della pretesa creditoria attraverso la produzione delle fatture recanti il codice univoco UF397Q identificativo del Comune di ed ha rilevato che esse sono intestate a soggetto CP_1
diverso, l'“Amm. Com. Allog. E.R.P. Viale Europa n. 68 25133 Brescia BS”,
e che non è stata data prova dell'esistenza di un rapporto di mandato tra l'intestataria e il Comune.
non ha prodotto il contratto di fornitura di energia, bensì un Parte_1
documento di provenienza del del 19 maggio 2014, da ella CP_1
interpretato nel senso che “relativamente al capitale, la richiesta di disdetta
dell'Ente a ED Energia quale prova del fatto che, in precedenza, il
era stato un suo cliente nonché le fatture azionate nella versione CP_1
elettronica con i relativi esiti dal Sistema D'Interscambio” (doc. 10); tale documento, però, si pone in contrasto con le fatture prodotte, datate al 2015
e tale circostanza non è stata superata dall'attrice. Ha fornito anche la comunicazione di adesione alla convenzione ARCA da parte del CP_1
che documenta il recesso dell'ente dal rapporto di fornitura con altro soggetto ed attesta il conferimento del mandato irrevocabile per la fornitura a ED
6 Energia S.p.a., che, però, è datato 24 ottobre 2016 ed è quindi postumo rispetto alle fatture prodotte. Anche gli ordini di fornitura risalgono al 24
ottobre 2016 e al 25 ottobre 2016, con decorrenza da gennaio 2017. Per tali ragioni, il Tribunale non ha ritenuto il credito provato.
Infine, ha respinto la domanda di condanna ex art. 2041 c.c., svolta in via subordinata, per difetto di sussidiarietà (cfr. Cass. Sez. Un. N. 28042/2008).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di due motivi.
3. Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
4. All'udienza del 12 giugno 2024, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce di aver fornito la prova del credito vantato mediante la produzione di documenti relativi ai contratti di fornitura intercorsi tra il Comune e la società cedente (doc. 10 e da 512 a 515), copia delle fatture azionate e dei relativi SDI (doc. da 11 a 51), copia delle fatture sottese alla “Nota debito Interessi” azionata e dei relativi SDI (doc. da 53 a
511), l'atto di cessione dei crediti intercorso tra ella ed Controparte_2
7
[...] (doc. 6), l'elenco riepilogativo del credito costituente sorte capitale (doc. 3)
e quello del credito di cui alle Note Debito Interessi (doc. 4), la Nota Debito
Interessi azionata (doc. 5 e 52), il sollecito di pagamento inviato al CP_1
il 21 marzo 2017 e non contestato (doc. 7).
Rappresenta di aver dimostrato l'esistenza del rapporto di somministrazione tra l'ente e la società cedente, avendo versato in atti la lettera inviata dal a quest'ultima il 19 maggio 2014 (doc. 10), riguardante la delega in CP_1
favore della società a comunicare in nome e per conto dell'ente il “recesso
per cambio esercente” alla precedente fornitrice, oltre che quella inviate il 24
ottobre 2016 per l'adesione del alla convenzione “ARCA – Lotto 2”, CP_1
i conseguenti ordini di fornitura (docc. 512, 513 e 514) e per la comunicazione di attivazione dei POD da parte della società (doc. 515).
Secondo l'appellante da tali documenti emergerebbe la prosecuzione del rapporto di fornitura dal maggio 2014 all'ottobre 2016, gravando sul CP_1
l'onere di provare il contrario.
In merito all'intestazione delle fatture, espone che alcune risultano intestate ad “Amm. Com. Allog. E.R.P. Viale Europa n. 68 25133 Brescia BS” e riguardano forniture di energia erogate in favore di enti e/o cooperative che gestiscono gli alloggi comunali in nome e per conto del Comune e perciò ad esso ne è stato chiesto il pagamento.
Evidenzia anche che le fatture sono state emesse tramite SDI al “Codice
Univoco Destinatario” del Comune, il quale le ha ricevute, come attestano le ricevute di consegna/accettazione rilasciate dal sistema (doc. da 11 a 511).
Rappresenta, inoltre, che l'ente ha pagato in ritardo fatture diverse da quelle
8 azionate in giudizio e che sono maturati interessi di mora esposti nella “nota
debito interessi”.
Circa gli interessi moratori, l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 4
D.lgs. 231/2002, e richiama l'art. 1, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, l'art. 2, che fa riferimento ai contratti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni e l'art. 4 co. 1,
secondo il quale la mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Espone la fondatezza della propria pretesa attesa in ragione della esistenza di validi contratti di fornitura, la cui regolare esecuzione non sarebbe stata contestata dall'ente, della ricezione delle fatture senza contestazioni da parte del dell'intervento della cessione dei crediti, regolarmente CP_1
notificata all'ente, il quale avrebbe ricevuto anche la diffida del 21 marzo
2017 recante il sollecito di pagamento delle fatture, anch'essa non contestata.
Evidenzia che l'appellata non ha contestato l'importo del credito azionato.
Chiede, altresì, il pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata e da quelli della nota debito interessi, in quanto scaduti da sei mesi già alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado. Richiama l'art. 1283 c.c., evidenziando che alla data di notifica dell'atto di citazione predetto i termini di pagamento delle fatture relative alla sorte capitale erano scaduti da più di sei mesi.
Infine, chiede il pagamento della somma di € 440,00 ex art. 6 D.lgs.
231/2002, norma che opera automaticamente per il solo ritardo nel
9 pagamento di una fattura e che quindi sarebbe applicabile anche qualora i rapporti tra cliente e fornitore si siano deteriorati al punto da dover adire le vie giudiziali.
1.1. Il motivo è infondato ed ai limiti dell'inammissibilità.
Parte appellante ritiene di avere provato l'esistenza del rapporto di fornitura tra la cedente ED Energia S.p.a. ed il per il periodo Controparte_1
relativo alle fatture azionate in giudizio, risalenti all'anno 2015, a fronte della produzione dei docc. 10 e 512; il primo, datato 19 maggio 2014 e che ha ad oggetto l' “esercizio recesso per cambio esercente-adesione convenzione
Consip”, riporta l'incarico “… ai sensi del contratto di fornitura in essere
con la vs. società” conferito dall'ente alla società di comunicare il recesso dal rapporto di fornitura con il precedente gestore ALPIQ Energia Italia
S.p.a.; il secondo, “Oggetto: fornitura energia elettrica 2016-2017-adesione
alla convenzione ARCA per la fornitura Energia Elettrica Ed.
4 -Lotto 2 (enti
locali)”, datato 24 ottobre 2016, in merito alla convenzione ARCA e all'ordinativo di fornitura n. 1-2016, contiene la dichiarazione di recesso dal precedente contratto di fornitura di energia stipulato con “altro fornitore” con delega ad ED Energia S.p.a. a stipulare i contratti di fornitura per i punti di prelievo indicati nell' “elenco punti di prelievo”.
Tuttavia, non vi è efficace censura alla statuizione del Tribunale per cui
<
prodotto: a) quale doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n.
1 cpc un documento di provenienza del datato 19.5.2014, così CP_1
valorizzato dall'attrice “relativamente al capitale, la richiesta di disdetta
10 dell'Ente a ED Energia quale prova del fatto che, in precedenza, il era stato un suo cliente nonché le fatture azionate nella versione CP_1
elettronica con i relativi esiti dal Sistema D'Interscambio (cfr. note finali);
tuttavia, come eccepito dal detta prospettazione contrasta con la CP_1
data delle fatture, tutte emesse in epoca successiva, e cioè nell'anno 2015
(doc.3 e da 11 a 51 att.), e l'attrice non è stata in grado di superare la citata contraddizione;
b) ha poi prodotto la comunicazione di adesione alla convenzione ARCA da parte di con la quale il comune Controparte_1
recedeva dal rapporto di fornitura con altro fornitore e conferiva mandato irrevocabile ad ED Energia S.p.A. per la fornitura;
ma detto documento
(n.512 att.) reca la data 24.10.2016 (doc. 512 di parte attrice) e dunque è
invece successivo alle fatture per sorte capitale che appunto si riferiscono all'anno 2015;gli stessi ordini di fornitura sono del 24.10.2016 (doc. 513 att.)
e del 25.10.2016 (doc. 514 att.); con decorrenza gennaio 2017 (doc.515),
dunque successivamente alle fatture per sorte capitale>>.
Il Tribunale ha, quindi esaminato in modo compiuto sia i documenti che l'appellante si limita ad invocare, senza, però, fornire a questa Corte ulteriori elementi per ritenere l'esistenza di un rapporto di fornitura nel periodo in questione, sia quelli ulteriori innanzi specificati ma ne ha escluso la rilevanza al fine della prova dell'esistenza del contratto di fornitura in relazione al periodo in cui sono state emesse le fatture avendo riguardo ai dati temporali ricavabili dai predetti documenti con la quale l'appellante non si confronta.
L'appellante, infatti, mediante le proprie difese e la produzione documentale svolta, deduce che è da presumere la sussistenza del contratto per il periodo
11 intermedio compreso tra il 19 maggio 2014 ed il 24 ottobre 2016 in maniera ininterrotta.
Tuttavia, secondo il Collegio, tale presunzione non può essere ricavata dalle argomentazioni e dalle prove fornite;
pur ricavandosi dal doc. 10
l'affidamento del rapporto di fornitura a partire dal 2014 alla società ED
Energia S.p.a. a fronte del recesso dal precedente operatore, nulla è dato sapere per il periodo successivo a cui si riferiscono le fatture azionate, non essendo stato prodotto alcun documento attestante l'esistenza o l'eventuale prosecuzione del rapporto con la società, che, sempre in base alla produzione documentale, risulta essere stato nuovamente instaurato il 24 ottobre 2016,
come attesta il doc. 512 in cui si legge il conferimento della delega alla società per la stipulazione dei nuovi contratti di fornitura. La prosecuzione ininterrotta del rapporto di fornitura nel periodo intermedio non può
desumersi dalla sola produzione delle fatture, di cui, peraltro, il CP_1
contesta la ricezione, considerato che proprio dal doc. 512 si ricava l'esistenza di un rapporto di fornitura con un diverso operatore alla data del
24 ottobre 2016, di cui non si conosce, né viene in alcun modo dedotta, la data di inizio;
pertanto, non può ricavarsi alcuna presunzione di continuità
del rapporto nei termini indicati da parte appellante ed anzi, il predetto riferimento ad altro operatore (doc. 512) e la decorrenza degli ordini di fornitura del 24.10.2016 e del 25.10.2016 a far data dal 1° gennaio 2017
depongono in senso contrario e cioè per una soluzione di continuità del rapporto di fornitura nel periodo intermedio.
Come già rilevato dal Tribunale l'appellante non ha prodotto il relativo
12 contratto di fornitura stipulato tra ED Energia S.p.a. ed il sotteso CP_1
alle fatture azionate e l'esistenza del rapporto è stata contestata dalla controparte sin dal primo grado di giudizio. Tale aspetto è dirimente, in quanto il predetto contratto avrebbe dovuto essere prodotto dalla società
[...]
affinché questa potesse far valere il credito asseritamente vantato Parte_1
in forza della cessione intervenuta con ED Energia S.p.a., considerato che i contratti di fornitura stipulati con la Pubblica Amministrazione devono necessariamente essere redatti in forma scritta.
Infatti, <
abbandonato, secondo il quale il requisito della forma scritta ad substantiam
può essere integrato nei rapporti tra privati e PA dalle deliberazioni dell'ente pubblico e dall'accettazione del privato risultante da atti diversi (Cass., sez.
1, 13 maggio 1997, n° 4185), il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte – al quale questo Collegio intende dare piena continuità (per tutte: Cass., sez. 3, 21 novembre 2023 n° 32337) – è nel senso che i contratti pubblici debbano risultare da un unico documento scritto e sottoscritto da entrambe le parti (artt. 16 del r.d. n° 2440/1923 e 93-102 del r.d. n°
827/1924), non potendo supplire a tali formalità né la condotta della P.A.,
anche ove essa si traduca in un comportamento concludente protrattosi nel tempo (Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n° 13886), né la delibera dell'ente,
costituendo essa un mero atto interno e preparatorio (Cass., sez. 1, 22
febbraio 2008, n° 4532)>> (Cass. 28935/2024, in parte motiva;
cfr. Cass. n.
7478/2020).
Al riguardo non possono, quindi, essere valorizzate la ricezione delle fatture,
13 la notifica dell'atto di cessione e della diffida del 21 marzo 2017, quali comportamenti concludenti in luogo del contratto non prodotto.
1.2. Né può ritersi dovuto l'importo preteso a titolo di interessi di mora esposto nella “nota debito interessi” asseritamente inerente a fatture diverse da quelle azionate per sorte capitale già pagate, benché tardivamente dall'ente comunale. La Corte osserva, come peraltro evidenziato anche da parte appellata, che la “nota debito interessi” azionata costituisce un documento di mera formazione unilaterale, dal cui esame non è possibile comunque ricavare che si tratti di fatture diverse da quelle azionate per sorte capitale oggetto di causa e gli elementi ivi indicati circa le date di pagamento ed i ritardi non trovano ulteriore oggettivo riscontro.
Va altresì osservato che l'asserito pagamento tardivamente intervenuto delle fatture da cui conseguirebbe la maturazione di interessi di mora, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità poc'anzi richiamata, non costituisce comportamento concludente volto a dimostrare l'esistenza di un rapporto di fornitura, quindi giustificativo della richiesta di pagamento degli interessi moratori, e non può dunque sopperire all'adempimento dell'onere probatorio gravante in capo a Controparte_3
[...
. Da ultimo, in merito al tema della intestazione di alcune fatture all'“Amm. Com. Allog. E.R.P. Viale Europa n. 68 25133 Brescia BS”,
l'appellante deduce che si tratta di un ente che si occupa della gestione degli alloggi comunali “in nome e per conto” del e che quindi il CP_1
pagamento del saldo graverebbe su quest'ultimo, in forza di un rapporto di mandato.
14 Tuttavia, il Tribunale, riguarda alla contestazione in merito avanzata dal ha ritenuto che l'asserito rapporto di mandato sia Controparte_1
<>.
A fronte di tale statuizione l'appellante si è limitato a ribadire che tali fatture si riferiscono “a forniture di energia erogate in relazione a POD nella
disponibilità di enti e/o cooperative svolgenti attività di gestione degli
alloggi comunali (e, quindi, delle relative utenze) in nome e per conto del
stesso”, senza dedurre che sul punto in atti esista quella prova che il CP_1
Tribunale ha ritenuto essere del tutto carente.
La censura, pertanto, è inammissibile.
2. Con il secondo motivo (erroneamente numerato come terzo dall'appellante) l'appellante contesta il rigetto della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., avendo il fruito delle CP_1
forniture di energia erogate dalla cessionaria ED Energia S.p.a. in ordine alle quali sono state emesse le fatture di cui si discute. Il peraltro, CP_1
non ha contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante non ha alcun titolo per agire ai sensi dell'art. 2041 c.c. e ciò
costituisce la cd. ragione più liquida, assorbente di ogni altra questione posta riguarda alla domanda in esame. Infatti, l'atto di cessione prevede che “la
Cedente cede pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge 21 febbraio
1991 n. 52 e del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, alla Cessionaria, che
accetta, il credito pecuniario in linea capitale e in linea di interessi:
(i)vantato dalla cedente nei confornti dei debitori rilevanti, rappresentato
15 dal saldo delle posizioni creditizie (i.e. fatture, note di credito e somme già
incassate dal fornitore ma non allocate alla specifica fattura/e per mancanza
di informazioni nonché interessi di mora maturati sugli importi dovuti alla
Cedente) verso il BI EV medesimo e riepilogati negli estratti
conto allegati al presente Atto di Cessione di cui all'alleggato “1”
ammontante a complessivi euro 5.815.402,75, nonché ogni altro importo che
maturerà in futuro a titolo di interessi e penali sul Credito in linea capitale
rappresentati dalle Fatture al netto delle eventuali relative Note di Credito e
(ii) che sarà vantato dalla Cedente nei confronti del BI EV
rappresentati da Fatture emesse non oltre 24 mesi dalla stipula del presente
atto, nonché ogni altro importo che maturerà in futuro a titolo di interessi e
penali sui crediti rappresentati dalle medesime Fatture” nel quale di certo non rientra il preteso indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod.civ.
3. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 1782/2023 pubblicata il 10 luglio 2023;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la
“fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase istruttoria/ di trattazione” ed €
1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
OR IE EP LI
17