Articolo 29 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1992
Art. 29. (Contributo soggettivo a reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio) 1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base di calcolo, per ciascuno dei quindici anni anteriori alla data predetta, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , al momento della data di entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 31 della presente legge, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui all'articolo 2, comma 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 29:
- Per il titolo della legge n. 1140/1970 si veda la precedente nota all'art. 28.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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