Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 10.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 303/25 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario D'Orazio, Parte_1
presso il cui studio elettVAmente domicilia in Napoli al C.so Ponticelli n. 54;
appellante
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castellano Controparte_2
presso il cui studio elettVAmente domicilia in Napoli alla via G. Orsini n. 42; appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2025, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 6602 del 2024 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile la domanda e compensato le spese di lite.
In particolare, evidenziava, con varie argomentazioni:
1
Napoli n. 6787 del 2016 coprisse il dedotto ed il deducibile, senza considerare la natura di mero rito della stessa, posto che la società aveva lamentato che il sotteso decreto ingiuntivo n. 2453 del 2014 non specificasse la partita VA, per cui non fosse idoneo a identificare come debitore proprio (già ) p. VA Controparte_1 CP_3
P.IVA_1
-che la sentenza n. 6287 del 2015, con la quale erano stati ridotti gli importi dovuti, era stata resa nei confronti dell'altro condebitore solidale (già Controparte_4
già p. VA ), per cui era da considerare res CP_5 Controparte_1 P.IVA_2
inter alios acta;
-di non aver impugnato in generale la procedura monitoria per trattative in corso e difficoltà economiche;
-che, per mero errore di battitura, nelle conclusioni del ricorso di prime cure era stato indicato: ''Per l'effetto condannare (c.f./p.VA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappr.te p.t., al pagamento di € 80.025,58 oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo'' invece che ''Per l'effetto condannare (c.f./p.VA ) in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento di € 121.789,904 oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo'' e di aver già evidenziato tale circostanza nel corso del giudizio di primo grado, eppure il giudice, nella motVAzione del provvedimento impugnato, aveva rilevato l'esistenza di un contrasto nelle conclusioni.
Si costituVA in giudizio la società appellata che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
In via preliminare, va evidenziato:
-che con ricorso depositato in data 19.12.2007 l'istante esponeva di aver prestato attività lavoratVA in qualità di marinaio alle dipendenze della p. VA Controparte_1
(ora e già dal 6.06.2001 al P.IVA_2 Controparte_4 CP_5
7.07.2006, data in cui, senza alcuna comunicazione e senza interruzione alcuna del rapporto di lavoro, che proseguVA identico sulla stessa nave, transitava alla AU
2 Shipping s.p.a. (ora p. VA ) e che, dal 6.09.2006, non gli Controparte_1 P.IVA_1
consentVA più di effettuare la propria prestazione lavoratVA;
tale giudizio si concludeva con sentenza n. 28680 del 2010, passata in giudicato, che così statuVA: “- dichiara la intercorrenza di un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 6/6/2001 accertando la continuità giuridica del rapporto di lavoro alle dipendenze della
- condanna le società resistenti in solido al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle retribuzioni maturate a far data dal 18/12/06 oltre rVAlutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi sulle somme rVAlutate ex art. 429
c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
-condanna le resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 750,00 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione”;
-che con decreto n. 2048 del 2012 era ingiunto alla (p. VA ), Controparte_1 P.IVA_3 con sede in Napoli, alla Via F. Caracciolo n.11, di pagare al l'importo di Parte_1
“euro 133.362,00 al netto, oltre interessi legali e rVAlutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 29.02.2010 al saldo oltre spese del procedimento liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”, a titolo di retribuzioni dal 18.12.2006 al
29.02.2012, calcolate sulla retribuzione mensile di euro 2.151.00 al netto delle ritenute di legge;
-che detto decreto ingiuntivo, unitamente a due atti di precetto (uno ad istanza del marittimo ed uno ad istanza del suo procuratore antistatario), erano però notificati in
Napoli, alla Stazione Marittima, presso quella che, all'epoca, era la sede della attuale appellata (con p. VA ); P.IVA_1
-che il precetto era impugnato da quest'ultima società e il relativo giudizio si concludeva con la sentenza n. 10261 del 2014, di accoglimento dell'opposizione, passata in giudicato;
-che il decreto ingiuntivo era impugnato, invece, dalla società nei cui confronti era stato effettVAmente emesso (avente p. VA ) e, con sentenza n. 6287 del P.IVA_3
2015, era revocato con condanna della al pagamento della Controparte_4
diversa somma di euro 44.916,43;
3 -che l'istante proponeva ricorso monitorio anche nei confronti di (con Controparte_1
p. VA ) e con decreto n. 2453 del 2014 era ingiunto il pagamento della P.IVA_1
somma di euro 118.556,64, oltre interessi legali e rVAlutazione monetaria “come statuiti nella sentenza di accertamento”, oltre spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 2.035,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-che l'odierna appellata proponeva opposizione e con la sentenza n. 6787 del 2016 il decreto era revocato;
-che con l'odierno giudizio l'istante chiedeva la quantificazione del credito sulla base della stessa sentenza n. 28680 del 2010 nei confronti dell'odierna appellata (con p. VA
. P.IVA_1
Tutto ciò premesso, si evidenzia che tale sentenza n. 28680 del 2010, come sopra detto, era resa, in solido, nei confronti della con p. VA (ora Controparte_1 P.IVA_3 [...]
e già e della AU Shipping s.p.a. (ora Controparte_4 CP_5 CP_1
p. VA .
[...] P.IVA_1
Per procedere alla quantificazione del credito, otteneva due decreti Parte_1
ingiuntivi, il n. 2048 del 2012 nei confronti della prima e il n. 2453 del 2014 nei confronti della seconda.
A prescindere dall'impugnazione del precetto relativo al primo, da parte della seconda società, a cui erroneamente il decreto era stato notificato, deve rilevarsi che tra le odierne parti processuali il giudizio di quantificazione iniziava con il ricorso per decreto ingiuntivo - nel cui atto introduttivo vi era menzione proprio della CP_1
(c.f./p.i. - che si concludeva con il provvedimento n. 2453 del
[...] P.IVA_1
2014, in cui il giudice, considerato il credito certo liquido esigibile, tenuto conto della sentenza di accertamento del diritto n. 28680 del 2010, ingiungeva alla Controparte_1
di pagare la somma di euro 118.556,64 oltre accessori e spese.
Nella sentenza conclusVA del giudizio di opposizione a quest'ultimo decreto, tra l'altro, il giudice così statuVA: “Ebbene dalla disamina del decreto ingiuntivo oggetto del presente procedimento si evince che lo stesso è stato emesso nei confronti della
in persona del legale rappresentante p.t senza indicazione alcuna della CP_1
4 sede legale o della partita IVA. Ugualmente nessuna indicazione si rinviene nella sentenza di condanna, titolo sulla base del quale la parte opposta ha proposto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione … Alla luce di tutti questi elementi non può non accogliersi l'odierna opposizione laddove il titolo posto alla base del decreto ingiuntivo n. 2453/2014 non appare univocamente riferibile alla
proponente l'odierna opposizione.” CP_1
Tali statuizioni, niente affatto relative solo al rito, come, invece, sostenuto dall'istante, ma di natura sostanziale (poiché la ritenuta carenza di indicazione della effettVA p. VA
- nel decreto ingiuntivo e nella presupposta sentenza di accertamento - aveva effetti sulla idoneità del titolo azionato) sono passate in giudicato.
Pertanto, in questa sede, non trovavano idonea collocazione le doglianze proposte avverso quella sentenza e, segnatamente, che sin dall'intestazione del ricorso per decreto ingiuntivo fosse stata precisata la partita IVA n. dell'odierna P.IVA_1
appellata (aspetto peraltro sopra evidenziato anche da questa Corte a fondamento della consumazione del potere di quantificazione) e, soprattutto, che la sentenza n. 28680 del 2010 avesse come convenuta anche la società odierna convenuta, che, peraltro, formalmente aveva riammesso il ricorrente al lavoro in data 3.12.2012 (cfr. telegramma in atti).
In altri termini, il sindacato su quella pronunzia andava effettuato esclusVAmente con la sua impugnazione.
Del resto, “L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.” (Cfr.
Cass. n. 14486 del 2019).
5 Dunque, il presente giudizio, di quantificazione sulla base della medesima sentenza di accertamento, non era ammissibile, rivelandosi una mera duplicazione di quello in subiecta materia già deciso, con sentenza passata in giudicato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appello va, quindi, rigettato.
Quanto alle spese di lite, l'appellata società ha invocato l'applicazione dell'art. 96
c.p.c..
È utile precisare che l'art. 96 c.p.c. prevede: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza.
…
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche
d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitatVAmente determinata”.
È stato precisato che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusVAmente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3,
l'aver abusato dello strumento processuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso)” (Cfr. Cass. SS.UU. n. 25041 del 2021).
Nel caso in esame, la Corte ritiene di non applicare il comma 1, in carenza di dolo o colpa, non riconducibili senz'altro alla mera opinabilità del diritto fatto valere, né il comma 3, tenuto conto, da un lato, della sentenza di accertamento passata in giudicato e, dall'altro, della parziale identità del nome delle società datrici di lavoro, quali
6 elementi idonei a creare una particolare situazione giuridica che si reputa idonea a consentire la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 10.06.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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