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Sentenza 12 maggio 2022
Sentenza 12 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2022, n. 18873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18873 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RG NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del Tribunale di AR visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio . a,k4 4- .10 e 0.Ax. udito per il ricorrente l'avv. NI Marco Maria Chindamo,vne ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2021 il Tribunale di AR, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NI RG, indagato per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); di cui agli artt. 81 capoverso, 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309 del 1990 (capo 9); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 6 d.P.R. 309 del 1990 (capi 23, 25); di cui agli artt. 110 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18873 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 27/01/2022 cod. pen., 1, 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 28); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 6 d.P.R. 309 del 1990 (capi 57, 58); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990 (capi 88, 99, 102); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309 del 1990 (capo 115); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 6, nonché 80, comma 1 lett. e d.P.R. 309 del 1990 (capo 117); di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 136); di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen. (capo 146), nei confronti dell'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AR, in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata eccepita la perdita di efficacia della misura cautelare, attesa la mancata trasmissione al Tribunale degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., come si desumeva dalla stessa attestazione di cancelleria che dava conto della loro trasmissione in formato cartaceo addirittura in momento successivo alla celebrazione dell'udienza. In tal modo si era integrata una condotta lesiva del contraddittorio e della difesa. 2.2. Col secondo motivo, quanto al vizio di illogicità della motivazione, il ricorrente ha osservato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto l'assenza di contestazione sull'esistenza del reato associativo, così non motivando - per lo stesso ricorrente - circa l'esistenza della societas e quindi in ordine alle condotte del ricorrente in rapporto agli altri pretesi sodali, in relazione quindi alla volontà del soggetto di operare per il gruppo criminale, e ciò anche in ragione del mancato esame degli atti, di cui al primo motivo di ricorso. Allo stesso tempo, l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche avrebbe dovuto essere condotta con particolare rigore, in ragione della loro ambiguità e dell'assenza di riscontri esterni, mentre al contrario l'ordinanza era ricca di congetture e non sussisteva l'accertamento circa la consapevolezza della partecipazione associativa. Del ricorrente non parlava il collaboratore di giustizia Mancuso, e dagli atti semmai emergeva il ruolo del RG come mero assuntore di stupefacente. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'inesistenza di motivazione da parte del Tribunale del riesame circa i capi d'imputazione nn. 9, 23, 28, 55, 57, 58, 71, 88, 94, 96, 98, 99, 102, 107, 113, 115, 117, 119, 135, 136, 140, 142, 145, 146, nonostante le formali contestazioni operate dalla difesa in memoria e all'udienza. 2.4. Col quarto motivo di censura è stata dedotto la nullità dell'ordinanza in relazione alle esigenze cautelari, quanto all'applicazione della norma e all'erronea 2 motivazione, tenuto conto del decorso del tempo e dello stato delle indagini, ormai cristallizzate, laddove lo stesso Pubblico ministero aveva revocato la misura cautelare per alcune imputazioni residuando sostanzialmente la sola imputazione associativa. In particolare, il reinserimento sociale e in genere la condotta del ricorrente successiva ai fatti dava conto di un'insussistente attualità della pericolosità sociale, mentre il Tribunale non si era posto il problema della sostituzione della misura con una meno afflittiva, laddove era stato dimostrato lo sganciamento del ricorrente da ogni pur semplice rapporto col presunto promotore dell'associazione e con l'intera struttura associativa. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio. 4. La difesa ha prodotto memoria con motivi aggiunti, quanto in particolare al difetto di esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso, al venir meno dell'associazione e al recesso comunque operato dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. In relazione al primo motivo di censura, è stata invero lamentata la mancata trasmissione al Tribunale del riesame, entro i termini di legge, degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen.. 5.1.1. Il rilievo non è fondato, all'esito delle verifiche del fascicolo d'ufficio, cui la Corte ha potuto accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato. 5.1.2. In relazione invero alla richiesta di riesame presentata dall'odierno ricorrente, con nota del 31 maggio 2021 la Direzione distrettuale Antimafia di AR ebbe a rappresentare al competente Tribunale della libertà di AR che, "con riferimento all'istanza di riesame indicata...gli atti sono già a disposizione del Vs. ufficio giacché caricati e discoverati (sic) su TI (per il Riesame n. 996/21 R.R. Pers. Puntieri ON). Si trasmette altresì copia del fascicolo personale di RG NI. Si chiede di contattare la scrivente Segreteria per qualunque problema tecnico che dovesse rendere impossibile la consultazione degli atti su TI". 5.1.3. Sempre in esito all'esame del fascicolo è stata rinvenuta altra nota dell'8 giugno 2021, in forza della quale il medesimo Ufficio mittente rappresentava allo stesso destinatario che "visti i problemi tecnici che rendono impossibile l'utilizzo del TI per la consultazione degli atti da parte dei difensori, si trasmette per tutte le istanze di riesame (per i quali comunque gli atti sono già nella disponibilità del Vs. Ufficio perché caricati e discoverati su TI per il 3 Riesame n. 996/21 R.R. Pers. Puntieri ON e consultabili non appena cesseranno i problemi tecnici) tutti gli atti in cartaceo, 18 fa/doni". 5.1.4. All'udienza, tenutasi nella stessa mattinata dell'8 giugno 2021, viene dato atto della produzione di documentazione e memoria difensive, con contestazione del quadro indiziario e cautelare e "insistenza" della difesa, all'evidenza per l'accoglimento della richiesta di riesame. Non vi è alcuna specifica eccezione processuale, né la questione risulta essere stata sollevata. 5.1.5. Ciò complessivamente posto, la perdita di efficacia della misura deriva dalla sola "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa", potendo in tali casi il Tribunale dare corso a provvedimenti meramente organizzativi, anche di rinvio interlocutorio dell'udienza fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti (cfr. Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, P., Rv. 282201; cfr. Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879). In specie alcun provvedimento del genere è stato adottato dal Giudice del riesame ovvero sollecitato dalla difesa la quale - all'evidenza in coerenza con quanto segnalato dall'ufficio, circa la già avvenuta trasmissione degli atti nei termini che precedono, ed in relazione ad altro procedimento che ai medesimi atti faceva riferimento - in sede di udienza di riesame, tenutasi 1'8 giugno 2021, ha appunto prodotto una memoria difensiva di pari data incentrata esclusivamente nel merito delle indagini. In detta scrittura da un lato veniva dato atto che il copioso materiale indiziario era composto per lo più da intercettazioni di conversazioni tra membri del gruppo, e dall'altro era espressamente osservato che "dalla lettura degli atti" si poteva al più ritrarre la gravità indiziaria su alcune ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente (mentre parimenti veniva lamentata la carenza di riscontri sull'attività di "staffetta" dell'indagato quanto al capo 23, nonché sulla partecipazione ai furti). 5.1.6. Va da sé quindi che il motivo di censura non può essere condiviso, atteso che è stato eccepito un vizio in realtà insussistente (né, per quanto detto, risulta essersi verificata alcuna concreta lesione dei diritti di difesa, neppure lontanamente adombrata in sede di riesame). 5.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va anzitutto ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4 5.2.1. Al riguardo, l'ordinanza impugnata - contrariamente ai rilievi del ricorrente - ha espressamente dato conto - con un percorso argomentativo certamente non illogico o contraddittorio - dell'esistenza del sodalizio criminoso facente capo ai fratelli Fabiano, illustrandone la struttura, i luoghi deputati, le dinamiche finanziarie, le relazioni con le altre organizzazioni malavitose operanti in zona, l'elemento personale e in particolare (per quanto rileva in specie) i rapporti intrattenuti dall'odierno ricorrente, incaricato della riscossione di crediti da spaccio, impegnato nella rendicontazione delle attività degli altri partecipi, coinvolto anche in ulteriori illecite attività di autofinanziamento e di procacciamento di provvista (allo scopo anche di saldare le esposizioni maturate con i - pericolosi - fornitori di partite di stupefacente); debitore, infine, in relazione agli acquisti di stupefacente per le proprie necessità. In tal senso l'ausilio del collaboratore di giustizia è stato posto dall'ordinanza impugnata in stretto e coerente collegamento con gli esiti delle intercettazioni e con i riscontri documentali del cd. libro mastro, in cui andavano annotate tutte le transazioni economiche del gruppo. Vero è, infine, che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ult., Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'DR e altri, Rv. 268389). In proposito il ricorso in parte contrasta i contenuti di merito delle captazioni (anche in relazione al capo 23, dove vi è inammissibile doglianza proprio in ordine alla ricostruzione del fatto siccome ritenuto dai Giudici della cautela), in parte neppure si confronta con l'iter motivazionale, che in realtà affronta i temi dell'esistenza del sodalizio e del concreto verificarsi delle stesse condotte partecipative ascrivibili al ricorrente. In definitiva, non vi è neppure una puntuale e specifica doglianza nei richiamati termini, gli unici consentiti nel giudizio di legittimità, laddove il ricorso si limita in buona parte a richiami giurisprudenziali in sé corretti, ma senza puntuale aderenza alla fattispecie, altresì invocando un'omissione motivazionale che, al contrario, non è certamente sussistente. 5.3. Per quanto poi riguarda il terzo motivo di censura, l'ordinanza impugnata, rappresentando che i motivi del gravame erano articolati in una memoria scritta al cui contenuto si rinviava, ebbe ad osservare che la difesa aveva contestato unicamente i gravi indizi di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e le esigenze cautelari (pag. 1), comunque specificando che i singoli fatti non risultavano "oggetto di censure specifiche" da parte della difesa "posto che, come premesso, il riesame vede unicamente sulla 5 condotta partecipativa dell'odierno indagato" (pag. 5). In ragione di ciò, sarebbe stata sufficiente una mera valutazione cumulativa che rendeva evidente la ragione giustificativa della misura. 5.3.1. Ciò premesso, i rilievi difensivi, in realtà tradottisi nel mero elenco dei capi d'imputazione in ordine ai quali il Giudice del riesame non avrebbe fornito risposta, non colgono nel segno. Vero è, infatti (v. anche supra), che in sede di riesame sono state proposte doglianze circa la dedotta carenza di riscontri in relazione al furto contestato e alla funzione di staffetta che sarebbe stata rivestita in altra circostanza dall'indagato. In proposito il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato l'insanabile genericità delle richiamate censure, a fronte di analitica ricostruzione delle vicende da parte dell'ordinanza genetica e di puntuale descrizione, quantomeno ai fini cautelari, del ruolo colà svolto dall'odierno ricorrente, descrizione corredata dal richiamo di intercettazioni, dirette osservazioni, analisi documentali dal cd. libro mastro. Né, peraltro, al rilievo di genericità siccome formulato dal Tribunale del riesame il ricorrente ha inteso specificamente replicare. 5.4. In ordine poi alla tutela delle esigenze cautelari, è stato già osservato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può ad es. essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131). In proposito il Tribunale non illogicamente ha osservato che gli elementi oggettivi evidenziati, quali il trasferimento in altra regione e l'instaurazione di un rapporto di lavoro, peraltro già trascorso, non fossero di per sé idonei al superamento della presunzione cautelare di adeguatezza della misura custodiale, altresì in ragione degli stretti rapporti pregressi del ricorrente (definito un "fedelissimo") con i vertici del sodalizio e comunque con contesti criminogeni, contatti e relazioni che - con valutazione invero assorbente anche rispetto al decorso del tempo dai fatti contestati - sono stati ritenuti non essere venuti sicuramente meno. Tutto ciò con ogni conseguenza sul regime cautelare siccome previsto ex lege. 6 6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 27/01/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio . a,k4 4- .10 e 0.Ax. udito per il ricorrente l'avv. NI Marco Maria Chindamo,vne ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2021 il Tribunale di AR, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NI RG, indagato per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); di cui agli artt. 81 capoverso, 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309 del 1990 (capo 9); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 6 d.P.R. 309 del 1990 (capi 23, 25); di cui agli artt. 110 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18873 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 27/01/2022 cod. pen., 1, 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 28); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 6 d.P.R. 309 del 1990 (capi 57, 58); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990 (capi 88, 99, 102); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309 del 1990 (capo 115); di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 6, nonché 80, comma 1 lett. e d.P.R. 309 del 1990 (capo 117); di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 136); di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen. (capo 146), nei confronti dell'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AR, in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata eccepita la perdita di efficacia della misura cautelare, attesa la mancata trasmissione al Tribunale degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., come si desumeva dalla stessa attestazione di cancelleria che dava conto della loro trasmissione in formato cartaceo addirittura in momento successivo alla celebrazione dell'udienza. In tal modo si era integrata una condotta lesiva del contraddittorio e della difesa. 2.2. Col secondo motivo, quanto al vizio di illogicità della motivazione, il ricorrente ha osservato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto l'assenza di contestazione sull'esistenza del reato associativo, così non motivando - per lo stesso ricorrente - circa l'esistenza della societas e quindi in ordine alle condotte del ricorrente in rapporto agli altri pretesi sodali, in relazione quindi alla volontà del soggetto di operare per il gruppo criminale, e ciò anche in ragione del mancato esame degli atti, di cui al primo motivo di ricorso. Allo stesso tempo, l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche avrebbe dovuto essere condotta con particolare rigore, in ragione della loro ambiguità e dell'assenza di riscontri esterni, mentre al contrario l'ordinanza era ricca di congetture e non sussisteva l'accertamento circa la consapevolezza della partecipazione associativa. Del ricorrente non parlava il collaboratore di giustizia Mancuso, e dagli atti semmai emergeva il ruolo del RG come mero assuntore di stupefacente. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'inesistenza di motivazione da parte del Tribunale del riesame circa i capi d'imputazione nn. 9, 23, 28, 55, 57, 58, 71, 88, 94, 96, 98, 99, 102, 107, 113, 115, 117, 119, 135, 136, 140, 142, 145, 146, nonostante le formali contestazioni operate dalla difesa in memoria e all'udienza. 2.4. Col quarto motivo di censura è stata dedotto la nullità dell'ordinanza in relazione alle esigenze cautelari, quanto all'applicazione della norma e all'erronea 2 motivazione, tenuto conto del decorso del tempo e dello stato delle indagini, ormai cristallizzate, laddove lo stesso Pubblico ministero aveva revocato la misura cautelare per alcune imputazioni residuando sostanzialmente la sola imputazione associativa. In particolare, il reinserimento sociale e in genere la condotta del ricorrente successiva ai fatti dava conto di un'insussistente attualità della pericolosità sociale, mentre il Tribunale non si era posto il problema della sostituzione della misura con una meno afflittiva, laddove era stato dimostrato lo sganciamento del ricorrente da ogni pur semplice rapporto col presunto promotore dell'associazione e con l'intera struttura associativa. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio. 4. La difesa ha prodotto memoria con motivi aggiunti, quanto in particolare al difetto di esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso, al venir meno dell'associazione e al recesso comunque operato dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. In relazione al primo motivo di censura, è stata invero lamentata la mancata trasmissione al Tribunale del riesame, entro i termini di legge, degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen.. 5.1.1. Il rilievo non è fondato, all'esito delle verifiche del fascicolo d'ufficio, cui la Corte ha potuto accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato. 5.1.2. In relazione invero alla richiesta di riesame presentata dall'odierno ricorrente, con nota del 31 maggio 2021 la Direzione distrettuale Antimafia di AR ebbe a rappresentare al competente Tribunale della libertà di AR che, "con riferimento all'istanza di riesame indicata...gli atti sono già a disposizione del Vs. ufficio giacché caricati e discoverati (sic) su TI (per il Riesame n. 996/21 R.R. Pers. Puntieri ON). Si trasmette altresì copia del fascicolo personale di RG NI. Si chiede di contattare la scrivente Segreteria per qualunque problema tecnico che dovesse rendere impossibile la consultazione degli atti su TI". 5.1.3. Sempre in esito all'esame del fascicolo è stata rinvenuta altra nota dell'8 giugno 2021, in forza della quale il medesimo Ufficio mittente rappresentava allo stesso destinatario che "visti i problemi tecnici che rendono impossibile l'utilizzo del TI per la consultazione degli atti da parte dei difensori, si trasmette per tutte le istanze di riesame (per i quali comunque gli atti sono già nella disponibilità del Vs. Ufficio perché caricati e discoverati su TI per il 3 Riesame n. 996/21 R.R. Pers. Puntieri ON e consultabili non appena cesseranno i problemi tecnici) tutti gli atti in cartaceo, 18 fa/doni". 5.1.4. All'udienza, tenutasi nella stessa mattinata dell'8 giugno 2021, viene dato atto della produzione di documentazione e memoria difensive, con contestazione del quadro indiziario e cautelare e "insistenza" della difesa, all'evidenza per l'accoglimento della richiesta di riesame. Non vi è alcuna specifica eccezione processuale, né la questione risulta essere stata sollevata. 5.1.5. Ciò complessivamente posto, la perdita di efficacia della misura deriva dalla sola "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa", potendo in tali casi il Tribunale dare corso a provvedimenti meramente organizzativi, anche di rinvio interlocutorio dell'udienza fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti (cfr. Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, P., Rv. 282201; cfr. Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879). In specie alcun provvedimento del genere è stato adottato dal Giudice del riesame ovvero sollecitato dalla difesa la quale - all'evidenza in coerenza con quanto segnalato dall'ufficio, circa la già avvenuta trasmissione degli atti nei termini che precedono, ed in relazione ad altro procedimento che ai medesimi atti faceva riferimento - in sede di udienza di riesame, tenutasi 1'8 giugno 2021, ha appunto prodotto una memoria difensiva di pari data incentrata esclusivamente nel merito delle indagini. In detta scrittura da un lato veniva dato atto che il copioso materiale indiziario era composto per lo più da intercettazioni di conversazioni tra membri del gruppo, e dall'altro era espressamente osservato che "dalla lettura degli atti" si poteva al più ritrarre la gravità indiziaria su alcune ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente (mentre parimenti veniva lamentata la carenza di riscontri sull'attività di "staffetta" dell'indagato quanto al capo 23, nonché sulla partecipazione ai furti). 5.1.6. Va da sé quindi che il motivo di censura non può essere condiviso, atteso che è stato eccepito un vizio in realtà insussistente (né, per quanto detto, risulta essersi verificata alcuna concreta lesione dei diritti di difesa, neppure lontanamente adombrata in sede di riesame). 5.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va anzitutto ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4 5.2.1. Al riguardo, l'ordinanza impugnata - contrariamente ai rilievi del ricorrente - ha espressamente dato conto - con un percorso argomentativo certamente non illogico o contraddittorio - dell'esistenza del sodalizio criminoso facente capo ai fratelli Fabiano, illustrandone la struttura, i luoghi deputati, le dinamiche finanziarie, le relazioni con le altre organizzazioni malavitose operanti in zona, l'elemento personale e in particolare (per quanto rileva in specie) i rapporti intrattenuti dall'odierno ricorrente, incaricato della riscossione di crediti da spaccio, impegnato nella rendicontazione delle attività degli altri partecipi, coinvolto anche in ulteriori illecite attività di autofinanziamento e di procacciamento di provvista (allo scopo anche di saldare le esposizioni maturate con i - pericolosi - fornitori di partite di stupefacente); debitore, infine, in relazione agli acquisti di stupefacente per le proprie necessità. In tal senso l'ausilio del collaboratore di giustizia è stato posto dall'ordinanza impugnata in stretto e coerente collegamento con gli esiti delle intercettazioni e con i riscontri documentali del cd. libro mastro, in cui andavano annotate tutte le transazioni economiche del gruppo. Vero è, infine, che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ult., Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'DR e altri, Rv. 268389). In proposito il ricorso in parte contrasta i contenuti di merito delle captazioni (anche in relazione al capo 23, dove vi è inammissibile doglianza proprio in ordine alla ricostruzione del fatto siccome ritenuto dai Giudici della cautela), in parte neppure si confronta con l'iter motivazionale, che in realtà affronta i temi dell'esistenza del sodalizio e del concreto verificarsi delle stesse condotte partecipative ascrivibili al ricorrente. In definitiva, non vi è neppure una puntuale e specifica doglianza nei richiamati termini, gli unici consentiti nel giudizio di legittimità, laddove il ricorso si limita in buona parte a richiami giurisprudenziali in sé corretti, ma senza puntuale aderenza alla fattispecie, altresì invocando un'omissione motivazionale che, al contrario, non è certamente sussistente. 5.3. Per quanto poi riguarda il terzo motivo di censura, l'ordinanza impugnata, rappresentando che i motivi del gravame erano articolati in una memoria scritta al cui contenuto si rinviava, ebbe ad osservare che la difesa aveva contestato unicamente i gravi indizi di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e le esigenze cautelari (pag. 1), comunque specificando che i singoli fatti non risultavano "oggetto di censure specifiche" da parte della difesa "posto che, come premesso, il riesame vede unicamente sulla 5 condotta partecipativa dell'odierno indagato" (pag. 5). In ragione di ciò, sarebbe stata sufficiente una mera valutazione cumulativa che rendeva evidente la ragione giustificativa della misura. 5.3.1. Ciò premesso, i rilievi difensivi, in realtà tradottisi nel mero elenco dei capi d'imputazione in ordine ai quali il Giudice del riesame non avrebbe fornito risposta, non colgono nel segno. Vero è, infatti (v. anche supra), che in sede di riesame sono state proposte doglianze circa la dedotta carenza di riscontri in relazione al furto contestato e alla funzione di staffetta che sarebbe stata rivestita in altra circostanza dall'indagato. In proposito il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato l'insanabile genericità delle richiamate censure, a fronte di analitica ricostruzione delle vicende da parte dell'ordinanza genetica e di puntuale descrizione, quantomeno ai fini cautelari, del ruolo colà svolto dall'odierno ricorrente, descrizione corredata dal richiamo di intercettazioni, dirette osservazioni, analisi documentali dal cd. libro mastro. Né, peraltro, al rilievo di genericità siccome formulato dal Tribunale del riesame il ricorrente ha inteso specificamente replicare. 5.4. In ordine poi alla tutela delle esigenze cautelari, è stato già osservato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può ad es. essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131). In proposito il Tribunale non illogicamente ha osservato che gli elementi oggettivi evidenziati, quali il trasferimento in altra regione e l'instaurazione di un rapporto di lavoro, peraltro già trascorso, non fossero di per sé idonei al superamento della presunzione cautelare di adeguatezza della misura custodiale, altresì in ragione degli stretti rapporti pregressi del ricorrente (definito un "fedelissimo") con i vertici del sodalizio e comunque con contesti criminogeni, contatti e relazioni che - con valutazione invero assorbente anche rispetto al decorso del tempo dai fatti contestati - sono stati ritenuti non essere venuti sicuramente meno. Tutto ciò con ogni conseguenza sul regime cautelare siccome previsto ex lege. 6 6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 27/01/2022