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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 503/2024
Il giorno 18/12/2025, nella causa iscritta al n RG 503 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. C.F._2
LA LE e l'avv. PAPPALARDO PAOLO, dai quali C.F._3 rappresentati e difesi giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI contro
( ), in persona del procuratore speciale , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difnesore con l'avv. DI BISCEGLIE SARA
) e l'avv. stabilito CLAIRE KELLY, dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._4 procura generale
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 485/2024, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 6.2.2024, con cui è stata parzialmente
2 di 5 accolta la domanda dagli stessi proposta nei confronti di , con condanna della CP_1 compagnia aerea al pagamento nei loro confronti della somma di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo FR 9796 del 5.6.2022 da Marsiglia a Roma Fiumicino.
A fondamento dell'appello, hanno insistito per la liquidazione degli interessi legali dalla data del volo, su cui il Giudice di Pace non si è pronunciato, nonché del danno di € 602,96, pari al costo del biglietto del treno che gli odierni appellanti hanno dovuto acquistare avendo perso il treno per il quale avevano già acquistato i biglietti a causa del ritardo del volo;
inoltre, hanno altresì insistito sulla domanda di rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza stragiudiziale affidata a Parte_3 infine, hanno chiesto che la liquidazione delle spese legali di primo grado tenga conto delle spese di trasferta.
Si è costituita , contestando puntualmente i motivi di appello e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
2. L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Il Giudice di Pace ha riconosciuto agli attori l'importo di € 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del Regolamento CE 261/2004 per il ritardo di oltre tre ore del volo FR 9796 del 5.6.2022, rigettando le ulteriori domande risarcitorie.
Su tale somma non spettano gli interessi dal giorno del volo, trattandosi di debito di valuta e non di valore, come peraltro riconosciuto dagli stessi appellanti.
Invero, la compensazione pecuniaria è un indennizzo volto a ristorare il passeggero dei disagi subiti con una quantificazione forfettaria del danno, predeterminata in base alla lunghezza della tratta aerea interessata, indipendentemente dalla dimostrazione di un effettivo pregiudizio e, pertanto, va qualificata come debito di valuta.
Il primo motivo di appello è quindi infondato.
Circa il secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la domanda di risarcimento del maggior danno costituito dalla spesa sostenuta per l'acquisto dei biglietti del treno per il rientro presso il proprio domicilio, avendo perso il treno originariamente prenotato a causa del ritardo del volo.
Orbene, gli appellanti non hanno fornito elementi per ritenere sussistente nel caso di specie il nesso causale tra il ritardo del volo e il danno lamentato, non rientrando nella responsabilità del vettore aereo garantire la “coincidenza” con altri mezzi di trasporto.
3 di 5 Anche il secondo motivo è quindi infondato.
Gli appellanti hanno poi chiesto il rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza stragiudiziale affidata a Parte_3
Sul punto, con riferimento alle spese sostenute per l'attività difensiva in fase stragiudiziale, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. da ultimo
Cass. civ. Sez. Un. n. 16990 del 10/07/2017).
Pertanto, ove il danneggiato abbia dato incarico ad un terzo di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. civ. n.
9548 del 13/04/2017).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve osservarsi da un lato che parte attrice-appellante non ha dimostrato di aver sostenuto la spesa di cui chiede il rimborso (non essendo a tal fine sufficiente la fattura emessa dalla e, dall'altro lato, che manca l'allegazione e Parte_4 la prova della necessità di tale spesa rispetto alla definizione della lite in sede stragiudiziale.
Il Giudice di Pace ha quindi correttamente escluso il diritto al rimborso di tale spesa e l'appello è infondato anche sotto tale profilo.
Infine, non può ritenersi che le spese di trasferita sostenute dal difensore possano essere ricomprese nelle spese vive strettamente necessarie ai fini del giudizio. L'art. 27 del d.m. 55/2014 prevede i criteri di liquidazione delle spese di trasferta nell'ambito delle spese per l'attività stragiudiziale (Capo IV) e non è quindi applicabile al caso di specie.
L'appello merita quindi di essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del
4 di 5 d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si dà atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 485/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 6.2.2024, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sara
Di EG e dell'avv. stabilito Claire Kelly quali antistatari;
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 350 bis c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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