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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/10/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12487/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR), il 16/03/2002, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Erica
LO e SA AZ,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...]Ù), il Controparte_1 C.F._2
24/01/2000,
Convenuto contumace
conclusioni dell'attrice:
“siano confermate le statuizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 22.5.2025 con previsione però di un contributo a carico del padre di euro 450,00 mensili comprensivo anche delle spese straordinarie. In via subordinata chiede che sia posto a carico del padre un mantenimento mensile ordinario di 350 euro oltre il 50% di spese straordinarie.
1 Vinte le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento della figlia minore , nata il Persona_1
25.2.2021 dalla relazione sentimentale da lei intrattenuta con Controparte_1
e ormai cessata.
[...]
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 22.5.2025 il giudice delegato ha adottato le statuizioni provvisorie ritenute opportune. Segnatamente, ha affidato la minore in via esclusiva 'rinforzata' alla madre, in ragione della riscontrata assenza di fatto del padre;
ha sancito la collocazione abitativa della bambina con l'attrice; ha disposto che il padre potesse vedere la figlia secondo le indicazioni al riguardo fornite dai Servizi Sociali;
ha posto a carico del sig. l'obbligo di CP_1
concorrere al mantenimento ordinario della figlia versando alla ex compagna la Persona_1
somma mensile di euro 250,00, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie e con facoltà della madre di percepire integralmente l'assegno unico per la figlia.
All'udienza del 16.10.2025 il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. Ritiene il collegio che debba anzitutto confermarsi l'affido esclusivo della minore alla madre e che il predetto affidamento debba parimenti declinarsi secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre qui anzitutto richiamare le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza provvisoria del
22.5.2025, con la quale già era stato accentrato in capo alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
Dalle risultanze acquisite nel corso del procedimento emergono in effetti le gravi carenze nella funzione genitoriale paterna ivi già riscontrate: il convenuto ha da tempo rinunciato a occuparsi di , che non frequenta e con il quale non ha mantenuto alcun rapporto. Persona_1
Di contro, la madre – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di farsi carico
2 delle necessità della minore in via autonoma, senza alcun supporto da parte dell'ex compagno, ma con il sostegno dei propri genitori.
Deve allora ribadirsi che l'affido di anche al padre non sia conforme all'interesse Persona_1
della minore;
e deve al contempo devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere della minore – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2. Per le ragioni appena illustrate, occorre poi confermare la collocazione abitativa di
[...]
con la madre, presso la quale la minore vive e ha sempre vissuto. Per_1
3. In ordine alle frequentazioni paterne con la figlia, a fronte della protratta assenza del sig. per la minore e tenuto conto della ancor tenera età di quest'ultima, si ritiene CP_1
di dover ribadire che l'odierno convenuto possa vedere la figlia secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali il padre potrà, a tal fine, e ove lo vorrà, rivolgersi.
4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, occorre anzitutto rilevare che la sig.ra ha rappresentato: i) di aver lavorato dal novembre 2024 per pochi mesi con Parte_1
contratto part-time come addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, percependo “uno stipendio mensile lordo di € 720,61”; ii) di essere in cerca di nuova occupazione di lavoro;
iii) di vivere con la figlia minore e i propri genitori in appartamento intestato a questi ultimi
(nonché a due colleghi di lavoro del padre).
Dalle indagini di polizia tributaria espletate è di contro emerso che il sig. CP_1
risulta impiegato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che egli ha percepito nell'annualità 2024 redditi pari a euro 22.232,98 annui (corrispondenti a un reddito medio mensile di circa euro 1.850,00).
Ora, considerata la situazione reddituale delle parti quale risultante dagli elementi acquisiti;
valutate le esigenze di vita della minore rapportate alla sua tenera età; tenuto conto dell'attuale stato dei rapporti tra il padre e la figlia, si ritiene di dover statuire che l'odierno convenuto corrisponda alla sig.ra la somma mensile di euro 350,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente procedimento (17.12.2024).
3 4.1. Deve peraltro escludersi che l'importo quale appena liquidato possa ritenersi comprensivo anche delle voci di spesa straordinaria per la minore: ciò che non risulterebbe conforme al principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale e, in ultima analisi, finirebbe per porsi in contrasto con il miglior interesse della bambina, che deve invece in questa sede essere perseguito.
Reputa allora il collegio congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative alla figlia siano suddivise in via paritaria tra i due genitori.
4.2. Occorre poi confermare, anche in considerazione del disposto regime di affidamento esclusivo (rafforzato) della minore alla madre, che l'assegno unico per possa Persona_1
essere integralmente percepito dall'odierna attrice.
5. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida la minore , nata a Genova (GE) il [...], in [...] Persona_2
esclusiva alla madre, , attribuendo alla medesima il potere di Parte_1
assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per la minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
4 • autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa della minore con la madre, Persona_1 Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre, possa frequentare la figlia Controparte_1 [...]
secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
Per_1
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal Controparte_1
17.12.2024, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1
ordinario della figlia , la somma mensile di euro 350,00, da corrispondere entro il Persona_1
giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e Parte_1 Controparte_1
il pagamento delle spese straordinarie per la figlia (per la cui
[...] Persona_1
individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
- dispone che l'assegno unico per la figlia possa essere integralmente percepito Persona_1
dalla madre, ; Parte_1
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 3.808,00, per compenso tabellare, oltre
[...]
spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR), il 16/03/2002, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Erica
LO e SA AZ,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...]Ù), il Controparte_1 C.F._2
24/01/2000,
Convenuto contumace
conclusioni dell'attrice:
“siano confermate le statuizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 22.5.2025 con previsione però di un contributo a carico del padre di euro 450,00 mensili comprensivo anche delle spese straordinarie. In via subordinata chiede che sia posto a carico del padre un mantenimento mensile ordinario di 350 euro oltre il 50% di spese straordinarie.
1 Vinte le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento della figlia minore , nata il Persona_1
25.2.2021 dalla relazione sentimentale da lei intrattenuta con Controparte_1
e ormai cessata.
[...]
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 22.5.2025 il giudice delegato ha adottato le statuizioni provvisorie ritenute opportune. Segnatamente, ha affidato la minore in via esclusiva 'rinforzata' alla madre, in ragione della riscontrata assenza di fatto del padre;
ha sancito la collocazione abitativa della bambina con l'attrice; ha disposto che il padre potesse vedere la figlia secondo le indicazioni al riguardo fornite dai Servizi Sociali;
ha posto a carico del sig. l'obbligo di CP_1
concorrere al mantenimento ordinario della figlia versando alla ex compagna la Persona_1
somma mensile di euro 250,00, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie e con facoltà della madre di percepire integralmente l'assegno unico per la figlia.
All'udienza del 16.10.2025 il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. Ritiene il collegio che debba anzitutto confermarsi l'affido esclusivo della minore alla madre e che il predetto affidamento debba parimenti declinarsi secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre qui anzitutto richiamare le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza provvisoria del
22.5.2025, con la quale già era stato accentrato in capo alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
Dalle risultanze acquisite nel corso del procedimento emergono in effetti le gravi carenze nella funzione genitoriale paterna ivi già riscontrate: il convenuto ha da tempo rinunciato a occuparsi di , che non frequenta e con il quale non ha mantenuto alcun rapporto. Persona_1
Di contro, la madre – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di farsi carico
2 delle necessità della minore in via autonoma, senza alcun supporto da parte dell'ex compagno, ma con il sostegno dei propri genitori.
Deve allora ribadirsi che l'affido di anche al padre non sia conforme all'interesse Persona_1
della minore;
e deve al contempo devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere della minore – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2. Per le ragioni appena illustrate, occorre poi confermare la collocazione abitativa di
[...]
con la madre, presso la quale la minore vive e ha sempre vissuto. Per_1
3. In ordine alle frequentazioni paterne con la figlia, a fronte della protratta assenza del sig. per la minore e tenuto conto della ancor tenera età di quest'ultima, si ritiene CP_1
di dover ribadire che l'odierno convenuto possa vedere la figlia secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali il padre potrà, a tal fine, e ove lo vorrà, rivolgersi.
4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, occorre anzitutto rilevare che la sig.ra ha rappresentato: i) di aver lavorato dal novembre 2024 per pochi mesi con Parte_1
contratto part-time come addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, percependo “uno stipendio mensile lordo di € 720,61”; ii) di essere in cerca di nuova occupazione di lavoro;
iii) di vivere con la figlia minore e i propri genitori in appartamento intestato a questi ultimi
(nonché a due colleghi di lavoro del padre).
Dalle indagini di polizia tributaria espletate è di contro emerso che il sig. CP_1
risulta impiegato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che egli ha percepito nell'annualità 2024 redditi pari a euro 22.232,98 annui (corrispondenti a un reddito medio mensile di circa euro 1.850,00).
Ora, considerata la situazione reddituale delle parti quale risultante dagli elementi acquisiti;
valutate le esigenze di vita della minore rapportate alla sua tenera età; tenuto conto dell'attuale stato dei rapporti tra il padre e la figlia, si ritiene di dover statuire che l'odierno convenuto corrisponda alla sig.ra la somma mensile di euro 350,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente procedimento (17.12.2024).
3 4.1. Deve peraltro escludersi che l'importo quale appena liquidato possa ritenersi comprensivo anche delle voci di spesa straordinaria per la minore: ciò che non risulterebbe conforme al principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale e, in ultima analisi, finirebbe per porsi in contrasto con il miglior interesse della bambina, che deve invece in questa sede essere perseguito.
Reputa allora il collegio congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative alla figlia siano suddivise in via paritaria tra i due genitori.
4.2. Occorre poi confermare, anche in considerazione del disposto regime di affidamento esclusivo (rafforzato) della minore alla madre, che l'assegno unico per possa Persona_1
essere integralmente percepito dall'odierna attrice.
5. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida la minore , nata a Genova (GE) il [...], in [...] Persona_2
esclusiva alla madre, , attribuendo alla medesima il potere di Parte_1
assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per la minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
4 • autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa della minore con la madre, Persona_1 Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre, possa frequentare la figlia Controparte_1 [...]
secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
Per_1
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal Controparte_1
17.12.2024, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1
ordinario della figlia , la somma mensile di euro 350,00, da corrispondere entro il Persona_1
giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e Parte_1 Controparte_1
il pagamento delle spese straordinarie per la figlia (per la cui
[...] Persona_1
individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
- dispone che l'assegno unico per la figlia possa essere integralmente percepito Persona_1
dalla madre, ; Parte_1
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 3.808,00, per compenso tabellare, oltre
[...]
spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
5