Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 38
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contributo unificato dovuto per giudizio di rinvio

    La Corte ritiene che il giudizio di rinvio sia una fase rescissoria ma che sia comunque dovuto un contributo unificato determinato secondo i criteri ordinari, contrariamente alla tesi del ricorrente di esonero totale.

  • Accolto
    Applicazione della maggiorazione per impugnazione al contributo unificato

    La Corte accoglie la tesi del ricorrente, ritenendo che il giudizio di rinvio non possa essere gravato della maggiorazione prevista per le impugnazioni.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva di TA Giustizia Spa

    La Corte rigetta l'eccezione, affermando che TA Giustizia Spa è legittimata passiva in quanto ente che ha emesso l'atto di riscossione impugnato, pur rimanendo il Ministero della Giustizia responsabile sostanziale per la corretta determinazione del contributo.

  • Accolto
    Calcolo del contributo unificato dovuto

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso, ritenendo dovuti euro 98,00 per contributo unificato e euro 27,00 per anticipazioni forfettarie, per un totale di euro 125,00, annullando la richiesta eccedente tale importo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
    Numero : 38
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo