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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Lucca - . 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
TA Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MODELLO C n. N. 2025 EQG GCG 00002234376 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame viene impugnato il modello C n. 2025EQGGCG00002234376, predisposto da TA
Giustizia S.p.A. con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 174,00, di cui euro 147,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 a titolo di anticipazioni forfetarie per notifiche a richiesta d'ufficio, riferita al procedimento civile r.g. n. 3183/2023 del Tribunale di Lucca.
_Il ricorrente esponeva che tale procedimento era stato instaurato per effetto di giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione e sosteneva che (a) per il giudizio di rinvio il contributo unificato non sarebbe dovuto, trattandosi della fase rescissoria dello stesso procedimento definito dalla Suprema Corte;
(b) in via subordinata, il contributo sarebbe dovuto nella misura ordinaria prevista per il primo grado (euro
98,00 in base al valore dichiarato di euro 2.491,62), senza la maggiorazione prevista per le impugnazioni, non potendo il giudizio di rinvio qualificarsi come “impugnazione” ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R.
115/2002. Il ricorrente richiamava il provvedimento del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 14 maggio 2018, dal quale risulta che il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento come un grado autonomo, ma come fase rescissoria del giudizio di cassazione e non può pertanto considerarsi “impugnazione” ai fini dell'applicazione della maggiorazione del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002. Evidenziava, inoltre, che nel ricorso introduttivo del procedimento n. 3183/2023 del Tribunale di Lucca era stato dichiarato un valore di euro 2.491,62, per il quale, secondo la normativa vigente, il contributo unificato sarebbe pari ad euro 98,00 in caso di giudizio non qualificabile come impugnazione;
(c) in via prudenziale aveva provveduto al pagamento della somma di euro 125,00
(euro 98,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfetarie) che riteneva eventualmente dovuta, allegando l'avviso e la contabile di pagamento.
_ Si costituiva in giudizio TA Giustizia S.p.A., che, dopo aver illustrato la fattispecie, evidenziava di aver agito in esecuzione della richiesta dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Lucca, formulata con nota Modello A1 n. 002297/2024 dell'8 agosto 2024, con la quale l'ufficio aveva richiesto il recupero della somma di euro 147,00 per contributo unificato non versato ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie ex art. 30 D.P.R. 115/2002, relative al procedimento r.g. n. 3183/2023.
TA evidenziava che, in forza della convenzione con il Ministero della Giustizia del 23 settembre 2010, il proprio compito si esaurisce nella formazione del ruolo e nella gestione della riscossione, senza alcun potere di determinare o modificare l'ammontare del contributo unificato né di valutare la debenza o meno delle somme richieste dall'ufficio giudiziario;
tale valutazione è rimessa al Ministero della Giustizia – Tribunale di Lucca, indicato quale creditore nella nota A1.
Sosteneva, inoltre, che il citato provvedimento ministeriale del 14 maggio 2018 conferma, comunque, la debenza di un contributo unificato per i giudizi di rinvio, ferma restando la non applicazione della maggiorazione per le impugnazioni;
conseguentemente negava che il contributo fosse integralmente non dovuto.
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva di TA
Giustizia S.p.A. e, in ogni caso, per infondatezza nel merito delle doglianze, con conferma dell'invito al pagamento e condanna del ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso parzialmente fondato per le seguenti motivazioni:
Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità del modello C n. 2025EQGGCG00002234376, con cui TA
Giustizia S.p.A. ha invitato il ricorrente al pagamento di euro 174,00 (euro 147,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfetarie) in relazione al procedimento civile r.g. n. 3183/2023 del Tribunale di Lucca, instaurato quale giudizio di rinvio a seguito di cassazione con rinvio.
Le questioni poste concernono la debenza del contributo unificato in un giudizio di rinvio;
l'eventuale applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 per le impugnazioni;
il profilo soggettivo della legittimazione passiva di TA Giustizia S.p.A. rispetto alle censure sulla misura e sulla debenza del contributo richiesto.
_(i) Sulla natura del giudizio di rinvio e sulla debenza del contributo unificato - dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni delle parti risulta pacifico che il procedimento civile r.g. n. 3183/2023 del Tribunale di Lucca è stato instaurato quale giudizio di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione.
Il provvedimento del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 14 maggio 2018, richiamato da entrambe le parti, qualifica il giudizio di rinvio non come un autonomo grado di giudizio, ma come fase rescissoria del giudizio di cassazione, con la conseguenza che esso non può essere considerato “impugnazione” ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002. Resta tuttavia fermo che, in occasione della riassunzione, è comunque dovuto un contributo unificato determinato secondo i criteri ordinari del D.P.R. 115/2002, in relazione al valore della causa ed alla tipologia di procedimento.
Pertanto, non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui, in quanto fase rescissoria, il giudizio di rinvio sarebbe del tutto esente da contributo unificato, poiché il provvedimento ministeriale espressamente riconosce la debenza di un contributo per tale giudizio;
E' invece fondata la tesi per cui il giudizio di rinvio non possa essere gravato della maggiorazione prevista per le impugnazioni, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R.
115/2002.
In concreto, il valore dichiarato nel ricorso introduttivo del procedimento n. 3183/2023, pari ad euro 2.491,62
e per tale scaglione, in assenza di applicazione della maggiorazione per le impugnazioni, il contributo unificato dovuto è pari ad euro 98,00. A tale importo vanno aggiunte le anticipazioni forfetarie di euro 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/2002, per un totale di euro 125,00.
Il ricorrente ha dimostrato di aver provveduto al pagamento di detta somma di euro 125,00 da cui ne deriva che la pretesa ulteriore richiesta di euro 49,00 (fino a raggiungere euro 174,00) costituisce applicazione della maggiorazione per il grado di impugnazione, non consentita per il giudizio di rinvio alla luce del citato provvedimento ministeriale.
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è fondato limitatamente alla parte in cui contesta la debenza dell'importo eccedente euro 125,00.
_(ii) Sulla legittimazione passiva di TA Giustizia S.p.A. - TA Giustizia S.p.A. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere mero soggetto incaricato della riscossione, privo di potere sulla quantificazione della somma e sulla valutazione della debenza del contributo, determinata dall'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Lucca tramite la nota Modello A1.
Dalla convenzione del 23 settembre 2010 e dalla nota A1 prodotta emerge effettivamente che la determinazione dell'importo da recuperare e l'individuazione del debitore sono effettuate dall'ufficio giudiziario, mentre TA Giustizia S.p.A. si limita a formare la partita di credito e ad emettere l'invito al pagamento, non potendo discostarsi dalle indicazioni ricevute.
Tuttavia, nel giudizio tributario di impugnazione dell'atto di riscossione, è l'ente che ha emesso l'atto (nella specie TA Giustizia, che ha formato e notificato il modello C) ad essere legittimato passivo quanto alla domanda di annullamento dell'atto stesso, mentre il Ministero della Giustizia – quale ente creditore – è litisconsorte necessario per le questioni attinenti alla debenza sostanziale del tributo o del contributo.
Nel caso di specie, il ricorrente ha convenuto in giudizio sia TA Giustizia S.p.A. sia il Ministero della
Giustizia – Tribunale di Lucca, sicché la questione della debenza e della misura del contributo può essere utilmente decisa nel contraddittorio di entrambe le parti.
Ne consegue che l'eccezione di difetto assoluto di legittimazione passiva di TA Giustizia S.p.A. non può essere accolta, atteso che essa è il soggetto che ha emesso l'atto impugnato;
resta ferma la responsabilità sostanziale del Ministero della Giustizia quanto alla corretta determinazione della misura del contributo.
(iii) Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso (a) va accolto nei limiti della non debenza della somma eccedente euro 125,00 (euro 98,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 a titolo di anticipazioni forfetarie), con conseguente annullamento parziale del modello C impugnato nella parte in cui richiede il pagamento di euro 174,00 anziché euro 125,00;
(b) respinto quanto alla domanda di totale esonero dal pagamento del contributo unificato, dovendosi ritenere dovuta la somma già corrisposta dal ricorrente.
4. Spese di lite - Considerata la parziale fondatezza del ricorso e la natura delle questioni esaminate, nonché il comportamento delle parti (in particolare l'intervento del provvedimento ministeriale che chiarisce il regime del contributo nel giudizio di rinvio), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e respinge il ricorso per la parte in cui tende a escludere integralmente la debenza del contributo unificato per il giudizio di rinvio;
compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Lucca - . 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
TA Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MODELLO C n. N. 2025 EQG GCG 00002234376 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame viene impugnato il modello C n. 2025EQGGCG00002234376, predisposto da TA
Giustizia S.p.A. con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 174,00, di cui euro 147,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 a titolo di anticipazioni forfetarie per notifiche a richiesta d'ufficio, riferita al procedimento civile r.g. n. 3183/2023 del Tribunale di Lucca.
_Il ricorrente esponeva che tale procedimento era stato instaurato per effetto di giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione e sosteneva che (a) per il giudizio di rinvio il contributo unificato non sarebbe dovuto, trattandosi della fase rescissoria dello stesso procedimento definito dalla Suprema Corte;
(b) in via subordinata, il contributo sarebbe dovuto nella misura ordinaria prevista per il primo grado (euro
98,00 in base al valore dichiarato di euro 2.491,62), senza la maggiorazione prevista per le impugnazioni, non potendo il giudizio di rinvio qualificarsi come “impugnazione” ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R.
115/2002. Il ricorrente richiamava il provvedimento del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 14 maggio 2018, dal quale risulta che il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento come un grado autonomo, ma come fase rescissoria del giudizio di cassazione e non può pertanto considerarsi “impugnazione” ai fini dell'applicazione della maggiorazione del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002. Evidenziava, inoltre, che nel ricorso introduttivo del procedimento n. 3183/2023 del Tribunale di Lucca era stato dichiarato un valore di euro 2.491,62, per il quale, secondo la normativa vigente, il contributo unificato sarebbe pari ad euro 98,00 in caso di giudizio non qualificabile come impugnazione;
(c) in via prudenziale aveva provveduto al pagamento della somma di euro 125,00
(euro 98,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfetarie) che riteneva eventualmente dovuta, allegando l'avviso e la contabile di pagamento.
_ Si costituiva in giudizio TA Giustizia S.p.A., che, dopo aver illustrato la fattispecie, evidenziava di aver agito in esecuzione della richiesta dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Lucca, formulata con nota Modello A1 n. 002297/2024 dell'8 agosto 2024, con la quale l'ufficio aveva richiesto il recupero della somma di euro 147,00 per contributo unificato non versato ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie ex art. 30 D.P.R. 115/2002, relative al procedimento r.g. n. 3183/2023.
TA evidenziava che, in forza della convenzione con il Ministero della Giustizia del 23 settembre 2010, il proprio compito si esaurisce nella formazione del ruolo e nella gestione della riscossione, senza alcun potere di determinare o modificare l'ammontare del contributo unificato né di valutare la debenza o meno delle somme richieste dall'ufficio giudiziario;
tale valutazione è rimessa al Ministero della Giustizia – Tribunale di Lucca, indicato quale creditore nella nota A1.
Sosteneva, inoltre, che il citato provvedimento ministeriale del 14 maggio 2018 conferma, comunque, la debenza di un contributo unificato per i giudizi di rinvio, ferma restando la non applicazione della maggiorazione per le impugnazioni;
conseguentemente negava che il contributo fosse integralmente non dovuto.
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva di TA
Giustizia S.p.A. e, in ogni caso, per infondatezza nel merito delle doglianze, con conferma dell'invito al pagamento e condanna del ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso parzialmente fondato per le seguenti motivazioni:
Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità del modello C n. 2025EQGGCG00002234376, con cui TA
Giustizia S.p.A. ha invitato il ricorrente al pagamento di euro 174,00 (euro 147,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfetarie) in relazione al procedimento civile r.g. n. 3183/2023 del Tribunale di Lucca, instaurato quale giudizio di rinvio a seguito di cassazione con rinvio.
Le questioni poste concernono la debenza del contributo unificato in un giudizio di rinvio;
l'eventuale applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 per le impugnazioni;
il profilo soggettivo della legittimazione passiva di TA Giustizia S.p.A. rispetto alle censure sulla misura e sulla debenza del contributo richiesto.
_(i) Sulla natura del giudizio di rinvio e sulla debenza del contributo unificato - dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni delle parti risulta pacifico che il procedimento civile r.g. n. 3183/2023 del Tribunale di Lucca è stato instaurato quale giudizio di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione.
Il provvedimento del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 14 maggio 2018, richiamato da entrambe le parti, qualifica il giudizio di rinvio non come un autonomo grado di giudizio, ma come fase rescissoria del giudizio di cassazione, con la conseguenza che esso non può essere considerato “impugnazione” ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002. Resta tuttavia fermo che, in occasione della riassunzione, è comunque dovuto un contributo unificato determinato secondo i criteri ordinari del D.P.R. 115/2002, in relazione al valore della causa ed alla tipologia di procedimento.
Pertanto, non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui, in quanto fase rescissoria, il giudizio di rinvio sarebbe del tutto esente da contributo unificato, poiché il provvedimento ministeriale espressamente riconosce la debenza di un contributo per tale giudizio;
E' invece fondata la tesi per cui il giudizio di rinvio non possa essere gravato della maggiorazione prevista per le impugnazioni, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R.
115/2002.
In concreto, il valore dichiarato nel ricorso introduttivo del procedimento n. 3183/2023, pari ad euro 2.491,62
e per tale scaglione, in assenza di applicazione della maggiorazione per le impugnazioni, il contributo unificato dovuto è pari ad euro 98,00. A tale importo vanno aggiunte le anticipazioni forfetarie di euro 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/2002, per un totale di euro 125,00.
Il ricorrente ha dimostrato di aver provveduto al pagamento di detta somma di euro 125,00 da cui ne deriva che la pretesa ulteriore richiesta di euro 49,00 (fino a raggiungere euro 174,00) costituisce applicazione della maggiorazione per il grado di impugnazione, non consentita per il giudizio di rinvio alla luce del citato provvedimento ministeriale.
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è fondato limitatamente alla parte in cui contesta la debenza dell'importo eccedente euro 125,00.
_(ii) Sulla legittimazione passiva di TA Giustizia S.p.A. - TA Giustizia S.p.A. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere mero soggetto incaricato della riscossione, privo di potere sulla quantificazione della somma e sulla valutazione della debenza del contributo, determinata dall'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Lucca tramite la nota Modello A1.
Dalla convenzione del 23 settembre 2010 e dalla nota A1 prodotta emerge effettivamente che la determinazione dell'importo da recuperare e l'individuazione del debitore sono effettuate dall'ufficio giudiziario, mentre TA Giustizia S.p.A. si limita a formare la partita di credito e ad emettere l'invito al pagamento, non potendo discostarsi dalle indicazioni ricevute.
Tuttavia, nel giudizio tributario di impugnazione dell'atto di riscossione, è l'ente che ha emesso l'atto (nella specie TA Giustizia, che ha formato e notificato il modello C) ad essere legittimato passivo quanto alla domanda di annullamento dell'atto stesso, mentre il Ministero della Giustizia – quale ente creditore – è litisconsorte necessario per le questioni attinenti alla debenza sostanziale del tributo o del contributo.
Nel caso di specie, il ricorrente ha convenuto in giudizio sia TA Giustizia S.p.A. sia il Ministero della
Giustizia – Tribunale di Lucca, sicché la questione della debenza e della misura del contributo può essere utilmente decisa nel contraddittorio di entrambe le parti.
Ne consegue che l'eccezione di difetto assoluto di legittimazione passiva di TA Giustizia S.p.A. non può essere accolta, atteso che essa è il soggetto che ha emesso l'atto impugnato;
resta ferma la responsabilità sostanziale del Ministero della Giustizia quanto alla corretta determinazione della misura del contributo.
(iii) Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso (a) va accolto nei limiti della non debenza della somma eccedente euro 125,00 (euro 98,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 a titolo di anticipazioni forfetarie), con conseguente annullamento parziale del modello C impugnato nella parte in cui richiede il pagamento di euro 174,00 anziché euro 125,00;
(b) respinto quanto alla domanda di totale esonero dal pagamento del contributo unificato, dovendosi ritenere dovuta la somma già corrisposta dal ricorrente.
4. Spese di lite - Considerata la parziale fondatezza del ricorso e la natura delle questioni esaminate, nonché il comportamento delle parti (in particolare l'intervento del provvedimento ministeriale che chiarisce il regime del contributo nel giudizio di rinvio), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e respinge il ricorso per la parte in cui tende a escludere integralmente la debenza del contributo unificato per il giudizio di rinvio;
compensa le spese di lite tra le parti.