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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
HI RO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3867/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST RL RI presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Milano, a seguito del rifiuto tacito dell'Ufficio di restituire le imposte applicate all'estero sui dividendi percepiti nel 2023, non indicate nella dichiarazione dei redditi.
Il ricorrente è titolare di azioni della società svizzera Società_1 SA. Nel 2023 ha percepito dividendi per 60.000 CHF, tassati definitivamente in Svizzera al 15% (9.000 CHF). Inizialmente, la Svizzera aveva applicato il 35%, poi ridotto al 15% grazie alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, con conseguente rimborso della differenza.
I dividendi, convertiti in euro (62.273 €), sono stati assoggettati in Italia a imposta sostitutiva del 26% (16.191
€), regolarmente dichiarati e versati. In base alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e alla normativa vigente, il credito per le imposte estere non è stato indicato in dichiarazione.
La normativa italiana (art. 165 TUIR) prevede la detrazione delle imposte estere solo se i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nel caso di dividendi esteri, tassati con imposta sostitutiva, tale credito non è ammesso poiché i redditi non concorrono al reddito complessivo.
Fa osservare il ricorrente che la Convenzione tra Italia e Svizzera prevale sulla normativa interna e prevede che, in caso di doppia imposizione, l'Italia debba dedurre dalle imposte dovute quelle pagate in Svizzera, entro certi limiti. Il diritto al credito d'imposta è escluso solo se il contribuente ha scelto volontariamente la tassazione mediante ritenuta alla fonte, cosa non possibile nel caso in esame, dove la tassazione italiana
è automatica.
Chiede pertanto in applicazione della giurisprudenza domestica di legittimità, citata nel ricorso, che venga riconosciuto il diritto alla detrazione e conseguentemente dichiarato dovuto il richiesto rimborso. Con vittoria di spese.
Si costituisce la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate che controdeduce puntualmente ai motivi di ricorso.
Secondo l'Ufficio, la normativa italiana (art. 18 e 165 TUIR) non consente il credito d'imposta in quanto i dividendi esteri, tassati tramite imposta sostitutiva, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Inoltre, l'art. 24 della Convenzione Italia-Svizzera non impone all'Italia di riconoscere tale credito in presenza di tassazione sostitutiva.
Vengono richiamate anche le sentenze della Cassazione citate dal ricorrente, ma l'Ufficio precisa che esse non trovano applicazione diretta nella fattispecie, sottolineando che la normativa interna prevale e che il rimborso richiesto non spetta.
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La memoria presentata dal ricorrente, replica alle controdeduzioni dell'Ufficio sottolineando che, secondo la normativa italiana (artt. 18 e 165 TUIR), l'imposta sostitutiva applicata sui dividendi esteri non dovrebbe impedire il riconoscimento del credito d'imposta, poiché una lettura meramente letterale della norma porterebbe a una doppia imposizione discriminatoria tra contribuenti residenti, violando i principi di libera circolazione dei capitali sanciti dal TFUE.
Viene inoltre evidenziato che la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni ha rango superiore rispetto alla normativa interna e che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 25698/2022
e 10204/2024), il credito d'imposta per le imposte estere deve essere riconosciuto anche in presenza di imposizione sostitutiva, superando quindi le limitazioni previste dal TUIR.
La memoria richiama anche la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Como (n. 297/2025), che in un caso analogo ha confermato il diritto del contribuente al rimborso.
Il ricorrente contesta le conclusioni dell'Ufficio, sottolineando che l'attuale impossibilità di dichiarare il credito per imposte estere nei modelli fiscali italiani ha reso necessaria l'istanza di rimborso.
Si ribadisce che il solo scomputo delle imposte estere dall'imposta sostitutiva rappresenta l'unico mezzo per evitare la doppia imposizione, come richiesto dal diritto convenzionale e sovranazionale.
In conclusione, il ricorrente chiede la restituzione delle maggiori imposte versate (9.340,95 euro) e la rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, con varie sentenze recenti (n. 25698/2022, n. 10204/2024), ha stabilito che il credito d'imposta per le imposte estere deve essere riconosciuto quando la tassazione interna non è frutto di una scelta del contribuente, ma imposta ex lege.
In particolare la Corte di Cassazione con la sent. n. 25698/2022, dopo ampia ricostruzione normativa, ha stabilito che:
· nel caso di redditi di capitale esteri percepiti direttamente da persone fisiche senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria, il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero è detraibile in virtù della
Convenzione, salvo diversa previsione esplicita;
· la documentazione presentata dal contribuente deve provare il pagamento definitivo delle imposte all'estero, e la sola certificazione del sostituto d'imposta non è sufficiente senza ulteriori prove anche se non
è obbligatoria la traduzione asseverata dei documenti in lingua straniera, se la comprensione non è contestata e la lingua è nota.
La Corte di Cassazione con decisione più recentemente ha confermato che la Convenzione (nel caso oggetto della sentenza, Italia-USA) prevale sulla normativa interna quando più favorevole al contribuente, e che il credito d'imposta spetta anche in caso di imposizione obbligatoria e non su richiesta del beneficiario, in linea con la finalità di evitare la doppia imposizione internazionale (Cass. sent. n. 10204/2024).
Nel caso di specie si sono verificate entrambe le condizioni in quanto la scelta della tassazione ordinaria non era nella disponibilità del contribuente e la documentazione versata in atti è sufficiente a dimostrare il pagamento definitivo delle imposte all'estero (nel caso che ci occupa in ragione del 15% applicato in via definitiva dalla Svizzera).
Ne consegue che il mancato riconoscimento del credito d'imposta configura una violazione della
Convenzione tra Italia e Svizzera, generando una doppia imposizione ingiustificata sui dividendi percepiti.
Di conseguenza, il ricorrente ha diritto alla restituzione delle imposte estere per un totale di euro 9.340,95, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, a favore del ricorrente.
La particolarità della questione e l'assenza di giurisprudenza di legittimità consolidata e costante fa ritenere opportuna la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia dell'entrate al rimborso dell'importo di Euro 9.340,95, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, a favore del ricorrente;
dichiara compensate le spese del giudizio.
Il Relatore Il Presidente
PI IA VI RT IC
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
HI RO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3867/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST RL RI presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Milano, a seguito del rifiuto tacito dell'Ufficio di restituire le imposte applicate all'estero sui dividendi percepiti nel 2023, non indicate nella dichiarazione dei redditi.
Il ricorrente è titolare di azioni della società svizzera Società_1 SA. Nel 2023 ha percepito dividendi per 60.000 CHF, tassati definitivamente in Svizzera al 15% (9.000 CHF). Inizialmente, la Svizzera aveva applicato il 35%, poi ridotto al 15% grazie alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, con conseguente rimborso della differenza.
I dividendi, convertiti in euro (62.273 €), sono stati assoggettati in Italia a imposta sostitutiva del 26% (16.191
€), regolarmente dichiarati e versati. In base alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e alla normativa vigente, il credito per le imposte estere non è stato indicato in dichiarazione.
La normativa italiana (art. 165 TUIR) prevede la detrazione delle imposte estere solo se i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nel caso di dividendi esteri, tassati con imposta sostitutiva, tale credito non è ammesso poiché i redditi non concorrono al reddito complessivo.
Fa osservare il ricorrente che la Convenzione tra Italia e Svizzera prevale sulla normativa interna e prevede che, in caso di doppia imposizione, l'Italia debba dedurre dalle imposte dovute quelle pagate in Svizzera, entro certi limiti. Il diritto al credito d'imposta è escluso solo se il contribuente ha scelto volontariamente la tassazione mediante ritenuta alla fonte, cosa non possibile nel caso in esame, dove la tassazione italiana
è automatica.
Chiede pertanto in applicazione della giurisprudenza domestica di legittimità, citata nel ricorso, che venga riconosciuto il diritto alla detrazione e conseguentemente dichiarato dovuto il richiesto rimborso. Con vittoria di spese.
Si costituisce la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate che controdeduce puntualmente ai motivi di ricorso.
Secondo l'Ufficio, la normativa italiana (art. 18 e 165 TUIR) non consente il credito d'imposta in quanto i dividendi esteri, tassati tramite imposta sostitutiva, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Inoltre, l'art. 24 della Convenzione Italia-Svizzera non impone all'Italia di riconoscere tale credito in presenza di tassazione sostitutiva.
Vengono richiamate anche le sentenze della Cassazione citate dal ricorrente, ma l'Ufficio precisa che esse non trovano applicazione diretta nella fattispecie, sottolineando che la normativa interna prevale e che il rimborso richiesto non spetta.
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La memoria presentata dal ricorrente, replica alle controdeduzioni dell'Ufficio sottolineando che, secondo la normativa italiana (artt. 18 e 165 TUIR), l'imposta sostitutiva applicata sui dividendi esteri non dovrebbe impedire il riconoscimento del credito d'imposta, poiché una lettura meramente letterale della norma porterebbe a una doppia imposizione discriminatoria tra contribuenti residenti, violando i principi di libera circolazione dei capitali sanciti dal TFUE.
Viene inoltre evidenziato che la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni ha rango superiore rispetto alla normativa interna e che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 25698/2022
e 10204/2024), il credito d'imposta per le imposte estere deve essere riconosciuto anche in presenza di imposizione sostitutiva, superando quindi le limitazioni previste dal TUIR.
La memoria richiama anche la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Como (n. 297/2025), che in un caso analogo ha confermato il diritto del contribuente al rimborso.
Il ricorrente contesta le conclusioni dell'Ufficio, sottolineando che l'attuale impossibilità di dichiarare il credito per imposte estere nei modelli fiscali italiani ha reso necessaria l'istanza di rimborso.
Si ribadisce che il solo scomputo delle imposte estere dall'imposta sostitutiva rappresenta l'unico mezzo per evitare la doppia imposizione, come richiesto dal diritto convenzionale e sovranazionale.
In conclusione, il ricorrente chiede la restituzione delle maggiori imposte versate (9.340,95 euro) e la rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, con varie sentenze recenti (n. 25698/2022, n. 10204/2024), ha stabilito che il credito d'imposta per le imposte estere deve essere riconosciuto quando la tassazione interna non è frutto di una scelta del contribuente, ma imposta ex lege.
In particolare la Corte di Cassazione con la sent. n. 25698/2022, dopo ampia ricostruzione normativa, ha stabilito che:
· nel caso di redditi di capitale esteri percepiti direttamente da persone fisiche senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria, il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero è detraibile in virtù della
Convenzione, salvo diversa previsione esplicita;
· la documentazione presentata dal contribuente deve provare il pagamento definitivo delle imposte all'estero, e la sola certificazione del sostituto d'imposta non è sufficiente senza ulteriori prove anche se non
è obbligatoria la traduzione asseverata dei documenti in lingua straniera, se la comprensione non è contestata e la lingua è nota.
La Corte di Cassazione con decisione più recentemente ha confermato che la Convenzione (nel caso oggetto della sentenza, Italia-USA) prevale sulla normativa interna quando più favorevole al contribuente, e che il credito d'imposta spetta anche in caso di imposizione obbligatoria e non su richiesta del beneficiario, in linea con la finalità di evitare la doppia imposizione internazionale (Cass. sent. n. 10204/2024).
Nel caso di specie si sono verificate entrambe le condizioni in quanto la scelta della tassazione ordinaria non era nella disponibilità del contribuente e la documentazione versata in atti è sufficiente a dimostrare il pagamento definitivo delle imposte all'estero (nel caso che ci occupa in ragione del 15% applicato in via definitiva dalla Svizzera).
Ne consegue che il mancato riconoscimento del credito d'imposta configura una violazione della
Convenzione tra Italia e Svizzera, generando una doppia imposizione ingiustificata sui dividendi percepiti.
Di conseguenza, il ricorrente ha diritto alla restituzione delle imposte estere per un totale di euro 9.340,95, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, a favore del ricorrente.
La particolarità della questione e l'assenza di giurisprudenza di legittimità consolidata e costante fa ritenere opportuna la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia dell'entrate al rimborso dell'importo di Euro 9.340,95, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, a favore del ricorrente;
dichiara compensate le spese del giudizio.
Il Relatore Il Presidente
PI IA VI RT IC