CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6571 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1353 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore, n. 24/2017), C.F.: in persona del Curatore fallimentare, P.IVA_1
prof. avv. , rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco De Controparte_1
Santis
- appellante
e appresentata e difesa dall'avv. Antonio Ruvituso CP_2
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 2532 dell'anno 2020 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO si opponeva al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma Parte_1
(n. 10627/2015) chiesto e ottenuto, per l'importo di euro 25.410,00, oltre accessori e spese, dalla società , con il quale veniva condannata in CP_2
solido al pagamento della suddetta somma con che provvedeva a pagare CP_3
la propria quota di debito pari al 50%.
La società , si costituiva nel giudizio ed eccepiva preliminarmente la CP_2
mancata notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Nelle more veniva dichiarato il fallimento della società opponente e il giudizio veniva interrotto.
Il processo veniva riassunto dalla nei confronti del Fallimento CP_2 Pt_1
, che rimaneva contumace. Parte_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava il fallimento alle spese di lite.
Il Giudice rilevava che l'atto di citazione in opposizione non era mai stato notificato alla con la conseguenza che il decreto ingiuntivo andava CP_2
dichiarato esecutivo.
Avverso la detta sentenza proponeva appello il Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:”
[...]
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, per i motivi esposti nella narrativa che precede, contrariis reiectis, annullare e riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Roma, Seconda XI
Civile, n. 2532/2020, e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della riassunzione del giu-dizio di primo grado notificata dalla Con CP_2
vittoria di spese del doppio grado e con condanna anche ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.». Si costituiva l'appellata così concludendo: “Piaccia alla Ecc.ma Corte CP_2
di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare le domande proposte dal con l'atto di appello notificato in Parte_2
data 28.2.2020 e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Roma n.
2532/2020 pubblicata il 05.02.2020 Repertorio n. 2483/2020 resa nel giudizio
RG n. 51230/2015 e notificata il 05.02.2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, fermo il rigetto della domanda di condanna ex art. 96, comma terzo, cpc, disporre la compensazione delle spese di lite.”
La causa passava in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
Con un unico motivo di appello viene eccepita la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 92 ss L.F.
Si sostiene che la sentenza di primo grado va censurata nella parte in cui il
Tribunale di Roma, in violazione della norma di cui all'art. 52 l.fall., non ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto dal creditore opposto (la . CP_2
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza in quanto la domanda di accertamento del credito nei confronti del fallimento andava dichiarata improcedibile in base ai principi generali e alla costante giurisprudenza.
Rileva inoltre che, intervenuto il fallimento della società opponente, con istanza del 13.9.2017, la aveva chiesto di essere ammessa in via CP_2
chirografaria al passivo del per la somma Parte_1
complessiva di €. 42.318,98, di cui €. 13.353,55 quale capitale residuo del decreto ingiuntivo n. 10627/2015, oltre interessi moratori e spese liquidate (all. n. 4); che all'udienza del 7.11.2017, il G.D. ammetteva con riserva il credito della CP_2
come da domanda (all. n. 5).
[...]
Il motivo è fondato. Secondo principio costante della Suprema Corte:” Sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge (fallimentare),
l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità
d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il gravame proposto dalla curatela fallimentare, evidenziando che il fallimento era sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente interruzione del processo e riassunzione nei confronti della curatela medesima, che non aveva mai posto la questione procedurale né nel giudizio riassunto né in grado di appello, ma solo in sede di legittimità).( cfr. Cass. n. 1115/2014).
Da ciò si deduce sia l'improponibilità della domanda di accertamento del credito dinanzi al giudice ordinario sia che detto vizio può essere fatto valere dalla curatela come motivo di gravame, al fine di evitare che la pronuncia passi in giudcato.
Nella fattispecie il processo non poteva essere riassunto nei confronti del che giustamente è rimasto contumace in primo grado, in quanto il Parte_1
processo è stato interrotto prima che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato esecutivo.
L'appellante ha inoltre chiesto la condanna dell'appellata, oltre che alle spese di lite, alla condanna ex art. 96 3 co. c.c.
L'applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, presuppone una condotta inescusabilmente negligente dell'appellato, un'azione manifestamente infondata che si concreti in un “abuso del processo”, a prescindere dalla sussistenza di un danno. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9912 del 2018, hanno statuito che: «La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione».
Nel caso in esame sussiste tale profilo di responsabilità se si pensa che la società ha riassunto il giudizio per far valere un credito, in data successiva alla presentazione dell'istanza di ammissione allo stato passivo ai sensi dell'art. 93 l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.
Ciò dimostra che l'attuale appellata era perfettamente a conoscenza delle regole che disciplinano l'accertamento dei crediti nel fallimento e del principio di esclusività dell'accertamento del passivo ed ha proposto un'azione del tutto strumentale con mala fede o colpa grave ( v. Cass. n. 19948/2023).
Parte appellante va pertanto condannata, oltre che alle spese di lite, liquidate in euro 3.900,00 ad una somma ulteriore determinata in via equitativa nella somma di euro 1.200,00 (pari a circa il 30% delle spese di lite).
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello va annullata la sentenza impugnata e dichiarata improcedibile la domanda come proposta nei confronti del fallimento.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2532
[...]
dell'anno 2020, così decide in totale riforma della stessa:
a) annulla la sentenza e dichiara improcedibile la domanda come proposta da nei confronti del CP_2 Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese CP_2
del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 3.900,00, oltre, al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori di legge e al pagamento dell' ulteriore somma di euro 1.200,00 ex art. 96 3 co. c.p.c.
Roma, li 5 novembre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1353 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore, n. 24/2017), C.F.: in persona del Curatore fallimentare, P.IVA_1
prof. avv. , rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco De Controparte_1
Santis
- appellante
e appresentata e difesa dall'avv. Antonio Ruvituso CP_2
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 2532 dell'anno 2020 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO si opponeva al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma Parte_1
(n. 10627/2015) chiesto e ottenuto, per l'importo di euro 25.410,00, oltre accessori e spese, dalla società , con il quale veniva condannata in CP_2
solido al pagamento della suddetta somma con che provvedeva a pagare CP_3
la propria quota di debito pari al 50%.
La società , si costituiva nel giudizio ed eccepiva preliminarmente la CP_2
mancata notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Nelle more veniva dichiarato il fallimento della società opponente e il giudizio veniva interrotto.
Il processo veniva riassunto dalla nei confronti del Fallimento CP_2 Pt_1
, che rimaneva contumace. Parte_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava il fallimento alle spese di lite.
Il Giudice rilevava che l'atto di citazione in opposizione non era mai stato notificato alla con la conseguenza che il decreto ingiuntivo andava CP_2
dichiarato esecutivo.
Avverso la detta sentenza proponeva appello il Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:”
[...]
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, per i motivi esposti nella narrativa che precede, contrariis reiectis, annullare e riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Roma, Seconda XI
Civile, n. 2532/2020, e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della riassunzione del giu-dizio di primo grado notificata dalla Con CP_2
vittoria di spese del doppio grado e con condanna anche ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.». Si costituiva l'appellata così concludendo: “Piaccia alla Ecc.ma Corte CP_2
di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare le domande proposte dal con l'atto di appello notificato in Parte_2
data 28.2.2020 e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Roma n.
2532/2020 pubblicata il 05.02.2020 Repertorio n. 2483/2020 resa nel giudizio
RG n. 51230/2015 e notificata il 05.02.2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, fermo il rigetto della domanda di condanna ex art. 96, comma terzo, cpc, disporre la compensazione delle spese di lite.”
La causa passava in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
Con un unico motivo di appello viene eccepita la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 92 ss L.F.
Si sostiene che la sentenza di primo grado va censurata nella parte in cui il
Tribunale di Roma, in violazione della norma di cui all'art. 52 l.fall., non ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto dal creditore opposto (la . CP_2
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza in quanto la domanda di accertamento del credito nei confronti del fallimento andava dichiarata improcedibile in base ai principi generali e alla costante giurisprudenza.
Rileva inoltre che, intervenuto il fallimento della società opponente, con istanza del 13.9.2017, la aveva chiesto di essere ammessa in via CP_2
chirografaria al passivo del per la somma Parte_1
complessiva di €. 42.318,98, di cui €. 13.353,55 quale capitale residuo del decreto ingiuntivo n. 10627/2015, oltre interessi moratori e spese liquidate (all. n. 4); che all'udienza del 7.11.2017, il G.D. ammetteva con riserva il credito della CP_2
come da domanda (all. n. 5).
[...]
Il motivo è fondato. Secondo principio costante della Suprema Corte:” Sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge (fallimentare),
l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità
d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il gravame proposto dalla curatela fallimentare, evidenziando che il fallimento era sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente interruzione del processo e riassunzione nei confronti della curatela medesima, che non aveva mai posto la questione procedurale né nel giudizio riassunto né in grado di appello, ma solo in sede di legittimità).( cfr. Cass. n. 1115/2014).
Da ciò si deduce sia l'improponibilità della domanda di accertamento del credito dinanzi al giudice ordinario sia che detto vizio può essere fatto valere dalla curatela come motivo di gravame, al fine di evitare che la pronuncia passi in giudcato.
Nella fattispecie il processo non poteva essere riassunto nei confronti del che giustamente è rimasto contumace in primo grado, in quanto il Parte_1
processo è stato interrotto prima che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato esecutivo.
L'appellante ha inoltre chiesto la condanna dell'appellata, oltre che alle spese di lite, alla condanna ex art. 96 3 co. c.c.
L'applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, presuppone una condotta inescusabilmente negligente dell'appellato, un'azione manifestamente infondata che si concreti in un “abuso del processo”, a prescindere dalla sussistenza di un danno. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9912 del 2018, hanno statuito che: «La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione».
Nel caso in esame sussiste tale profilo di responsabilità se si pensa che la società ha riassunto il giudizio per far valere un credito, in data successiva alla presentazione dell'istanza di ammissione allo stato passivo ai sensi dell'art. 93 l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.
Ciò dimostra che l'attuale appellata era perfettamente a conoscenza delle regole che disciplinano l'accertamento dei crediti nel fallimento e del principio di esclusività dell'accertamento del passivo ed ha proposto un'azione del tutto strumentale con mala fede o colpa grave ( v. Cass. n. 19948/2023).
Parte appellante va pertanto condannata, oltre che alle spese di lite, liquidate in euro 3.900,00 ad una somma ulteriore determinata in via equitativa nella somma di euro 1.200,00 (pari a circa il 30% delle spese di lite).
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello va annullata la sentenza impugnata e dichiarata improcedibile la domanda come proposta nei confronti del fallimento.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2532
[...]
dell'anno 2020, così decide in totale riforma della stessa:
a) annulla la sentenza e dichiara improcedibile la domanda come proposta da nei confronti del CP_2 Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese CP_2
del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 3.900,00, oltre, al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori di legge e al pagamento dell' ulteriore somma di euro 1.200,00 ex art. 96 3 co. c.p.c.
Roma, li 5 novembre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo