Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza 1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonche' gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attivita' ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 12 ottobre 1993, n. 413
Articolo 2 della Legge 12 ottobre 1993, n. 413
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31 ottobre 1993
31 ottobre 1993
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