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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente e Relatore
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 355/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Via Delle Casaccie, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZ SOMME .
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 appella la sentenza n. 175/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA, di reiezione del ricorso proposto avverso l'atto con il quale l'Agenzia della
Riscossione gli comunicava l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattemuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'atto (d. 22/09/2023) con il quale l'Agente dellaRiscossione gli comunicava l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini delladefinizione agevolata, richiesta, ai sensi dell'art. 1 comma 241, della L. n.197/2022.
Nei motivi d'appello, si ripropongono le censure già dedotte in prime cure, segnatamente: difetto di notifica delle cartelle/avvisi genericamente richiamati nella comunicazione opposta;
riconoscimento della prescrizione-decadenza nella individuazione delle somme dovute;
rimettersi alle Corte Costituzionale la seguente questione: se sia conforme all'art. 3 della Costituzione - oltre che agli articoli 16, 49, 50 e 52, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6 TUE, ed alle direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività - una normativa che permette di definire in via agevolata- senza pagamento di sanzioni ed interessi ed aggio, solo i carichi discrezionalmente affidati all'Agente di Riscossione prima del 30.06.22; iIlegittimità dell'atto impugnato per omessa compensazione;
inesistenza-nullità della intimazione, in quanto priva di sottoscrizione originale e, comunque, carente di qualsiasi indicazione del sottoscrittore e dell'autorità competente per l'emissione della intimazione.
L'appello è infondato.
Va precisato che la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelte ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge.
Sicché una volta presentata, la domanda è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.
In termini strettamentete civilistici, la richiesta di definizione agevolata integra gli estremi dell'atto ricognitivo del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c.; è atto interruttivo della prescrizione del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.; comporta la rinunzia ad avvalersi di prescrizioni, se maturate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 c.c..
In aggiunta, l'atto impugnato altro non è che il prospetto riepilogativo delle somme dovute dal ricorrente a seguito della sua domanda di rottamazione delle cartelle.
Conseguentemente l'atto non è autonomamente lesivo, tanto più in considerazione del fatto che le cartelle sono state correttamente notificate: tant'è che il ricorrente ha chiesto "sua sponte" la rottamazione. Stante la radicale infondatezza del gravame, non sussiste il presupposto giuridico della rilevanza nel giuidzio a quo per scrutinare il dubbio di costituzionalità della normativa in esame sollevato dal ricorrente.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado di giuidzio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respiunge l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in
€ 2000,00.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente e Relatore
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 355/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Via Delle Casaccie, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZ SOMME .
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 appella la sentenza n. 175/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA, di reiezione del ricorso proposto avverso l'atto con il quale l'Agenzia della
Riscossione gli comunicava l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattemuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'atto (d. 22/09/2023) con il quale l'Agente dellaRiscossione gli comunicava l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini delladefinizione agevolata, richiesta, ai sensi dell'art. 1 comma 241, della L. n.197/2022.
Nei motivi d'appello, si ripropongono le censure già dedotte in prime cure, segnatamente: difetto di notifica delle cartelle/avvisi genericamente richiamati nella comunicazione opposta;
riconoscimento della prescrizione-decadenza nella individuazione delle somme dovute;
rimettersi alle Corte Costituzionale la seguente questione: se sia conforme all'art. 3 della Costituzione - oltre che agli articoli 16, 49, 50 e 52, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6 TUE, ed alle direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività - una normativa che permette di definire in via agevolata- senza pagamento di sanzioni ed interessi ed aggio, solo i carichi discrezionalmente affidati all'Agente di Riscossione prima del 30.06.22; iIlegittimità dell'atto impugnato per omessa compensazione;
inesistenza-nullità della intimazione, in quanto priva di sottoscrizione originale e, comunque, carente di qualsiasi indicazione del sottoscrittore e dell'autorità competente per l'emissione della intimazione.
L'appello è infondato.
Va precisato che la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelte ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge.
Sicché una volta presentata, la domanda è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.
In termini strettamentete civilistici, la richiesta di definizione agevolata integra gli estremi dell'atto ricognitivo del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c.; è atto interruttivo della prescrizione del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c.; comporta la rinunzia ad avvalersi di prescrizioni, se maturate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 c.c..
In aggiunta, l'atto impugnato altro non è che il prospetto riepilogativo delle somme dovute dal ricorrente a seguito della sua domanda di rottamazione delle cartelle.
Conseguentemente l'atto non è autonomamente lesivo, tanto più in considerazione del fatto che le cartelle sono state correttamente notificate: tant'è che il ricorrente ha chiesto "sua sponte" la rottamazione. Stante la radicale infondatezza del gravame, non sussiste il presupposto giuridico della rilevanza nel giuidzio a quo per scrutinare il dubbio di costituzionalità della normativa in esame sollevato dal ricorrente.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado di giuidzio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respiunge l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in
€ 2000,00.