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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/11/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8468 dell'anno 2023
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Adriana D'Arelli ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Romano
ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza del 31/10/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07.07.2023, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data 06.04.2023 ad istanza della con il quale si ingiungeva il pagamento della Controparte_1
somma di € 26.693,77 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva la nullità della fideiussione prestata per essere conforme al modello ABI.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che eccepiva l'improcedibilità
dell'opposizione poiché notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
La causa veniva poi rinviata all'udienza del 03 ottobre 2025 e poi d''ufficio al
31.10.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è improcedibile.
Il ricorso e il decreto ingiuntivo n. 1719/2023 è stato notificato all'opponente
[...]
in data 27.05.2023 come risulta attestato dalla cartolina postale di ritorno Pt_1
prodotta in atti, per cui l'opposizione andava notificata entro il termine del 6 luglio 2023
mentre è stata notificata in data 7 luglio 2023.
La tardiva notifica dell'opposizione comporta l'improcedibilità e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 2 di 3 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria e di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
nei confronti della ogni diversa istanza ed eccezione Pt_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data
06.04.2023;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente in euro 5.261,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc ed allegazione al verbale per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 31.10.2025
Il Giudice
Savino GA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8468 dell'anno 2023
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Adriana D'Arelli ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Romano
ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza del 31/10/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07.07.2023, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data 06.04.2023 ad istanza della con il quale si ingiungeva il pagamento della Controparte_1
somma di € 26.693,77 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva la nullità della fideiussione prestata per essere conforme al modello ABI.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che eccepiva l'improcedibilità
dell'opposizione poiché notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
La causa veniva poi rinviata all'udienza del 03 ottobre 2025 e poi d''ufficio al
31.10.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è improcedibile.
Il ricorso e il decreto ingiuntivo n. 1719/2023 è stato notificato all'opponente
[...]
in data 27.05.2023 come risulta attestato dalla cartolina postale di ritorno Pt_1
prodotta in atti, per cui l'opposizione andava notificata entro il termine del 6 luglio 2023
mentre è stata notificata in data 7 luglio 2023.
La tardiva notifica dell'opposizione comporta l'improcedibilità e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 2 di 3 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria e di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
nei confronti della ogni diversa istanza ed eccezione Pt_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data
06.04.2023;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente in euro 5.261,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc ed allegazione al verbale per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 31.10.2025
Il Giudice
Savino GA
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