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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/10/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4721/2024 promossa da:
(CF. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. POLATO GIAN LUIGI;
RICORRENTE contro
(CF. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 contumace;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi – escludendo Parte_1 Controparte_1 qualsivoglia contributo al mantenimento in favore della sig.ra a carico del sig. Controparte_1
”. Parte_1
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in San Severo (FG) in data 13/02/1990; che dall'unione erano Controparte_1
Per_ nati i figli e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che da oltre quattro Per_1 Per_2 anni i coniugi vivevano in uno stato di separazione di fatto. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti escludendo ogni contributo economico a favore della moglie.
, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non si costituiva in Controparte_1 giudizio, per cui alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21. c.p.c., la stessa veniva dichiarata contumace, e la causa veniva rinviata per la sua rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 473.bis.22 ultimo comma c.p.c.
Con note scritte depositate telematicamente, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento: sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151 c.c., posto che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi si evince dal fatto che gli stessi vivono separati ormai da tempo, come comprovato dai rispettivi certificati di residenza.
Va quindi pronunciata la separazione personale delle parti, senza che nulla debba essere stabilito a titolo di mantenimento della convenuta.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 13/02/1990 in San Severo (FG);
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo (FG) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 1990, numero 27, Serie A, Parte II;
3. nulla sulle spese
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4721/2024 promossa da:
(CF. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. POLATO GIAN LUIGI;
RICORRENTE contro
(CF. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 contumace;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi – escludendo Parte_1 Controparte_1 qualsivoglia contributo al mantenimento in favore della sig.ra a carico del sig. Controparte_1
”. Parte_1
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in San Severo (FG) in data 13/02/1990; che dall'unione erano Controparte_1
Per_ nati i figli e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che da oltre quattro Per_1 Per_2 anni i coniugi vivevano in uno stato di separazione di fatto. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti escludendo ogni contributo economico a favore della moglie.
, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non si costituiva in Controparte_1 giudizio, per cui alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21. c.p.c., la stessa veniva dichiarata contumace, e la causa veniva rinviata per la sua rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 473.bis.22 ultimo comma c.p.c.
Con note scritte depositate telematicamente, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento: sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151 c.c., posto che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi si evince dal fatto che gli stessi vivono separati ormai da tempo, come comprovato dai rispettivi certificati di residenza.
Va quindi pronunciata la separazione personale delle parti, senza che nulla debba essere stabilito a titolo di mantenimento della convenuta.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 13/02/1990 in San Severo (FG);
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo (FG) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 1990, numero 27, Serie A, Parte II;
3. nulla sulle spese
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello