Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 08/04/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 41/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24481 del registro di Segreteria, proposto da
A.P., nato ad omissis il omissis, residente a omissis, cod.
fisc. omissis, rappresentato e difeso dagli Avv. Enrico Rabino e LA LA del Foro di Asti, con elezione di domicilio digitale PEC:
avvenricorabino01@pec.ordineavvocatitorino.it ,
nicola.serenella@ordineavvocatiasti.eu;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso in proprio dal Direttore C.N.A. Guardia di Finanza, P.E.C. rm0450000p@pec.gdf.it;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza ora in congedo, richiede l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Protrusioni discali C5 C6 e C6 C7 improntanti il sacco durale”, sulla quale il CVCS presso il Ministero delle Finanze esprimeva parere negativo, che veniva recepito con nota in data 29 agosto 2024 del Capo Ufficio del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, che negava la dipendenza.
Anche il verbale del Centro Ospedaliero di Milano, modello BL/B – N. MI124004734, dell’11 novembre 2024 negava detta dipendenza.
Il ricorrente aveva presentato all’INPS domanda di concessione della pensione privilegiata in data 27/05/2024, con riferimento alla diversa patologia “Ernia discale L1 L2 Protrusioni discali L3-L4 e L4-L5”.
Con riferimento alla stessa, con il verbale 11/11/2024 era stato riconosciuto al ricorrente il pagamento di una indennità ex TABELLA B – 4 annualità.
Il ricorrente, pertanto, deduce l’erroneità del citato parere del CVCS, che non avrebbe tenuto in adeguato conto l’efficienza causale dei propri trascorsi di servizio, come riferiti in atti, con conseguente proprio diritto al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, ai fini della concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Si è costituito in giudizio l’INPS, deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa con riferimento alla patologia oggetto di ricorso, nonché, nel merito, l’infondatezza del ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di diniego assunto, sulla base della documentazione medica agli atti e del citato parere del CVCS, al quale assume di essere vincolato.
Si è costituito, altresì, il C.N.A. della Guardia di Finanza che ha domandato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa o, comunque, il suo rigetto per infondatezza.
All’udienza del 25 marzo 2026, il giudizio è stato trattato, come da verbale e deciso come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda del ricorrente concernente la concessione dell’equo indennizzo, a favore del Giudice amministrativo, in funzione di giudice del rapporto di impiego.
Equo indennizzo e aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio costituiscono, infatti, provvidenze estranee al diritto a pensione e al trattamento previdenziale, questi ultimi di competenza di questa Corte, bensì attengono al rapporto di impiego e come tali sono rimesse alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro, vale a dire nella fattispecie, del Giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U., ord. 22/8/2019 n. 21605; sent. n. 111/2020, n. 6997/2010 e n. 19342/2008; Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 18/2021; recentemente Sez. giur. Toscana, n. 357/2023).
Deve essere, pertanto, pronunciato sulla suddetta domanda il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro del ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza.
2. Per quanto concerne, invece, la domanda di concessione della pensione privilegiata con riferimento alla patologia “Protrusioni discali C5 C6 e C6 C7 improntanti il sacco durale”, se ne deve rilevare l’inammissibilità, per mancanza della previa domanda e del pronunciamento in via amministrativa sul beneficio richiesto, ex art. 153, lett. b), del codice di giustizia contabile (c.g.c.).
Se è pur vero, infatti, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanze n. 490/2019 e n. 1306/2017) hanno affermato la giurisdizione contabile sulla domanda di accertamento della causa di servizio, sia che la stessa sia proposta unitamente alla conseguente domanda di accertamento del diritto al trattamento pensionistico, sia nel caso in cui la stessa venga avanzata da sola, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, ciò, non può pregiudicare ogni più opportuna valutazione del Giudice contabile circa eventuali cause di inammissibilità della domanda (cfr., Cass., S.U., n. 4325/2014).
Deve, infatti, escludersi che dalla dichiarata sussistenza della giurisdizione contabile anche sulla “…sola domanda di accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato…”, possa farsi discendere, de plano, l’obbligo di esaminare nel merito la proposta domanda giudiziale, senza consentire allo stesso giudice di verificare, in rito, la ricorrenza di eventuali profili d’inammissibilità.
Tale circostanza, infatti, è stata esplicitamente fatta salva dalla stessa Corte di Cassazione con la pronuncia sopra citata, che, nell’affermare la giurisdizione contabile, ha comunque precisato che il ricorso era stato presentato da un dipendente pubblico “…ancora in servizio (…) trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull'ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale” (sottolineatura di chi scrive).
Ne consegue che la richiamata statuizione della Suprema Corte circa la sussistenza della giurisdizione contabile va letta ed interpretata alla luce del caso concreto sottoposto all’esame di quest’ultima; in presenza, dunque, di una domanda giudiziale tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, se è pur vero che il giudice del rapporto di lavoro è privo della potestas iudicandi, è altrettanto vero che la Corte dei conti non è tenuta a pronunciarsi, laddove il ricorrente non abbia nemmeno formulato istanza di trattamento privilegiato in via amministrativa relativamente alla specifica patologia lamentata; ovvero, non abbia ritualmente notificato un atto di diffida idoneo a formare il silenzio sul punto dell’Amministrazione convenuta e, quindi, questa non si sia pronunciata, né esplicitamente né implicitamente sulla stessa, come avvenuto nel caso di specie e come, invece, prescritto dall’art. 153, lett. b) del c.g.c. (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, n. 699/2022; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 182/2022).
Nella fattispecie, infatti, in data 27/05/2024 il ricorrente ha presentato domanda amministrativa di concessione della pensione privilegiata con riferimento esclusivo alla patologia “Ernia discale L1 L2 Protrusioni discali L3-L4 e L4-L5”.
Nessuna domanda amministrativa di pensione è mai stata presentata dal ricorrente all’INPS o all’Amministrazione di appartenenza con riferimento alla diversa patologia “Protrusioni discali C5 C6 e C6 C7 improntanti il sacco durale”, limitandosi il ricorrente a richiedere i soli accertamenti sanitari ai fini dell’equo indennizzo.
Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, pressoché unanimemente, che ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessaria la previa adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento definitivo lesivo dell’interesse pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego (cfr. in termini: Sez. giur. Puglia, sent. n. 346/2017, n. 182/2018, n. 508/2019, n. 652/2019 e Sez. giur. Lombardia, n. 221/2018).
Orbene, nel caso di specie non risulta agli atti che sia stato emesso alcun provvedimento amministrativo definitivo da parte dell’INPS o dell’Amministrazione di appartenenza sulla concessione della pensione privilegiata con riferimento all’infermità oggi e quivi lamentata dal ricorrente, oggetto del presente giudizio.
Emerge dunque incontestabilmente che gli enti odierni convenuti non hanno ancora avuto modo di pronunciarsi sulla suddetta (ad oggi inesistente) domanda amministrativa di concessione della pensione privilegiata con riferimento alla suddetta patologia, come richiesto invece dal citato art. 153 lett. b) del c.g.c.
Ne deriva che poiché il ricorrente non ha mai presentato la domanda amministrativa di concessione della pensione privilegiata con riferimento alla patologia “Protrusioni discali C5 C6 e C6 C7 improntanti il sacco durale”, è necessario un nuovo e specifico pronunciamento dell’amministrazione competente, cui questo Giudice non può sostituirsi (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 273/2020).
Questo Giudice condivide infatti, al proposito, il principio già affermato dalla Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia (n. 27/2020), applicabile anche alla presente fattispecie, secondo cui “se si ritenesse ammissibile una domanda giudiziale frutto di una costruzione processuale […] avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale riguardo al quale è chiesta la tutela, vale a dire non sovrapponibile a un assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale (dove, invece, mancando la domanda pensionistica, manca l’oggettiva manifestazione dell’interesse pensionistico), si otterrebbe il distorto risultato secondo cui, nel caso di accertamento, da parte del giudice contabile, della dipendenza da causa di servizio di una infermità (scopo-mezzo), l’interessato potrebbe, comunque, avvalersi di tale pronuncia anche per ottenere altri benefici (cioè, altro scopo-fine), il cui riconoscimento è subordinato alla sussistenza dello stesso presupposto (cioè, dello stesso scopo-mezzo)”.
In altri termini, deve esservi piena sovrapponibilità tra gli interessi oggettivamente manifestati dal ricorrente sul piano sostanziale, e dunque in sede amministrativa, e quelli dedotti dallo stesso in sede giudiziale, talché, quando tale sovrapponibilità non sia riscontrabile, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c. (cfr. Sez. giur. Lombardia, n. 265/2002; Sez. giur. Piemonte, n. 39/2022; Sez. I App., n.117/2017; Sez. II App., n. 463/2016).
3. Il ricorso è, peraltro, inammissibile o comunque infondato anche sotto ulteriore profilo.
Indipendentemente dalla riferibilità a causa di servizio, con il verbale 11/11/2024 la C.M.O. di Milano ha rilevato l’ascrivibilità della patologia “Protrusioni discali C5 C6 e C6 C7 improntanti il sacco durale” (stabilizzatasi, come si legge, in data 17/04/2023) alla Tabella B, cui consegue il solo riconoscimento dell’indennità una tantum di cui agli artt. 68 e 69 del D.P.R. n. 1092/1973 e di cui, peraltro, il ricorrente risulta già assegnatario in relazione alla patologia “Ernia discale L1 L2 Protrusioni discali L3-L4 e L4-L5” (la prestazione, come riferito dall’INPS, è in corso di liquidazione).
Rispetto all’inquadramento in Tabella B, il ricorrente non ha formulato alcuna censura, né ha fornito specifica prova, come invece suo onere, circa la decisiva determinazione causale dell’infermità sul diritto al rivendicato conseguimento della pensione privilegiata.
Egli si è limitato, infatti, a produrre (tra l’altro soltanto in limine litis, nel corso dell’udienza di discussione, e dunque senza possibilità di un pieno contraddittorio) un referto di specialista ortopedico di fiducia, in meri termini possibilistici circa la riferibilità delle sintomatologie cervicali ai “lunghi trasferimenti in automobile in ambito lavorativo effettuati dal paziente”.
Nessuna valutazione medico-legale è stata prodotta circa l’idoneità di tale patologia a determinare un’inabilità al servizio, come invece richiesto dall’art. 64 del D.p.r. n. 1092/1973 per fondare il diritto a pensione.
Senonché, da un lato, è principio consolidato in giurisprudenza che la sussistenza dei presupposti per il conseguimento della pensione privilegiata è soggetta ad onere probatorio rimesso alla parte instante, poiché il ricorso ad una C.T.U. costituisce esclusivamente un mezzo di ausilio al Giudice nella valutazione del materiale istruttorio già versato in giudizio dalle parti, ma non può sostituirsi ad esse nel dimostrare la sussistenza dei presupposti concreti necessari per l’attribuzione dei richiesti benefici, assumendo in tal caso un’inammissibile finalità esplorativa (cfr., in termini ed ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 460/2023; Sez. giur. Sicilia, n. 509/2023).
La C.T.U., infatti, non può essere utilizzata discrezionalmente dal Giudice per sopperire al mancato assolvimento di oneri probatori rimessi alle parti (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 116/2015; Sez. giur. Lazio, n. 210/2013).
Dall’altro lato, il riconoscimento dell’indennità una tantum di cui ai richiamati artt. 68 e 69 D.P.R. n. 1092/1973, che consegue al riconoscimento dell’infermità per causa di servizio ascrivibile in Tab. B, esula dal thema decidendum dell’odierno giudizio, poiché il ricorrente non ha formulato, col presente ricorso, alcuna domanda, neppure subordinata, volta ad ottenere la medesima.
Anche sotto tale profilo, deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile la richiesta attorea di accertamento del proprio diritto al trattamento privilegiato, poiché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non potrebbe, comunque, considerarsi e dichiararsi utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione privilegiata richiesto dal ricorrente (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 471/2023).
4. Per le suesposte complessive ragioni, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con devoluzione della domanda concernente l’equo indennizzo alla cognizione del Giudice amministrativo.
Attese le pronunce preliminari in rito, sussistono giusti motivi, ex art. 31, comma 3, del Codice di giustizia contabile, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo, in funzione di giudice del rapporto di lavoro, in ordine alla domanda concernente la concessione dell’equo indennizzo.
Dichiara per il resto il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2026.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 08/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il GIUDICE Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 08/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
- pag. 2 di 5 -