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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/10/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. DA AV ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2437/2024
TRA
, CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Caracciolo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
COMUNE DI IA ROSSANO, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via B. Abenante, n.35 - 87064 – RI NO (CS) ( , PartitaIVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso del 17.06.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' ed il CP_2 [...]
, evidenziando l'insussistenza dell'indebito contestato dall' con la Controparte_3 CP_2 missiva del 7.11.2023 per revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, originariamente erogato con comunicazione del 26.5.2020. In particolare, evidenziava che la motivazione addotta a sostegno della revoca “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/20133)” era infondata, atteso che il nucleo familiare del ricorrente era composto dal ricorrente stesso, dalla moglie
[...]
e dai figli. Per_1
Nello specifico, contestava la condotta del Comune di , che aveva Controparte_3 erroneamente considerato come nuclei familiari separati quello del ricorrente e quello della moglie con i figli.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la non debenza della somma richiesta dall' . CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che dava atto dell'avvenuto abbandono del debito e CP_2
l'accoglimento della domanda a seguito di riesame della stessa.
Si costituiva in giudizio anche il , che eccepiva Controparte_3 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, evidenziava la correttezza del proprio operato. In particolare, evidenziava che solo a seguito di apposita domanda formulata dalla moglie del ricorrente in data 27.12.2023 era stata accertata l'unicità del nucleo familiare.
La controversia, senza necessità di attività istruttoria, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come ammesso dall' e dal ricorrente, la pretesa della parte ricorrente è stata soddisfatta CP_2 con l'annullamento dell'indebito contestato dall' . (non essendo stata dimostrata alcuna CP_2 trattenuta asseritamente operata dall e essendo l'indebito contestato relativo a somme CP_2 già pacificamente erogate in precedenza nel periodo 2020/2021).
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine all'annullamento dell'indebito.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Con riferimento alla posizione del , va evidenziato che deve Controparte_3 essere dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva, non avendo, peraltro, parte ricorrente formulato alcuna domanda nei suoi confronti. Venuta meno la materia del contendere, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che avendo lasciata insoddisfatta una pretesa che poi ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma comunque spontaneo riconoscimento in un momento successivo a quello dell'instaurazione del giudizio, ha in effetti dato causa alla lite.
Nel caso in esame, è emerso che solo a seguito della domanda della parte ricorrente si è potuto appurare l'unicità del nucleo familiare che aveva generato l'indebito.
Alcuna responsabilità può essere addebitata all' . Le spese vanno pertanto compensate CP_2 integralmente.
Anche nei confronti del si ritiene che la peculiarità della Controparte_3 controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell' per quanto attiene CP_2 alla domanda di annullamento dell'indebito contestato dall' ; CP_2
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di RI NO;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 29-10-2025
Il Giudice
Dott. DA AV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. DA AV ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2437/2024
TRA
, CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Caracciolo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
COMUNE DI IA ROSSANO, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via B. Abenante, n.35 - 87064 – RI NO (CS) ( , PartitaIVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso del 17.06.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' ed il CP_2 [...]
, evidenziando l'insussistenza dell'indebito contestato dall' con la Controparte_3 CP_2 missiva del 7.11.2023 per revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, originariamente erogato con comunicazione del 26.5.2020. In particolare, evidenziava che la motivazione addotta a sostegno della revoca “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/20133)” era infondata, atteso che il nucleo familiare del ricorrente era composto dal ricorrente stesso, dalla moglie
[...]
e dai figli. Per_1
Nello specifico, contestava la condotta del Comune di , che aveva Controparte_3 erroneamente considerato come nuclei familiari separati quello del ricorrente e quello della moglie con i figli.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la non debenza della somma richiesta dall' . CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che dava atto dell'avvenuto abbandono del debito e CP_2
l'accoglimento della domanda a seguito di riesame della stessa.
Si costituiva in giudizio anche il , che eccepiva Controparte_3 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, evidenziava la correttezza del proprio operato. In particolare, evidenziava che solo a seguito di apposita domanda formulata dalla moglie del ricorrente in data 27.12.2023 era stata accertata l'unicità del nucleo familiare.
La controversia, senza necessità di attività istruttoria, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come ammesso dall' e dal ricorrente, la pretesa della parte ricorrente è stata soddisfatta CP_2 con l'annullamento dell'indebito contestato dall' . (non essendo stata dimostrata alcuna CP_2 trattenuta asseritamente operata dall e essendo l'indebito contestato relativo a somme CP_2 già pacificamente erogate in precedenza nel periodo 2020/2021).
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine all'annullamento dell'indebito.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Con riferimento alla posizione del , va evidenziato che deve Controparte_3 essere dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva, non avendo, peraltro, parte ricorrente formulato alcuna domanda nei suoi confronti. Venuta meno la materia del contendere, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che avendo lasciata insoddisfatta una pretesa che poi ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma comunque spontaneo riconoscimento in un momento successivo a quello dell'instaurazione del giudizio, ha in effetti dato causa alla lite.
Nel caso in esame, è emerso che solo a seguito della domanda della parte ricorrente si è potuto appurare l'unicità del nucleo familiare che aveva generato l'indebito.
Alcuna responsabilità può essere addebitata all' . Le spese vanno pertanto compensate CP_2 integralmente.
Anche nei confronti del si ritiene che la peculiarità della Controparte_3 controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell' per quanto attiene CP_2 alla domanda di annullamento dell'indebito contestato dall' ; CP_2
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di RI NO;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 29-10-2025
Il Giudice
Dott. DA AV