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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2732/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ricorrente e
Controparte_1
convenuto
Oggi 23 dicembre 2025, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, visto il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'odierna udienza a trattazione scritta al convenuto, tempestivamente e ritualmente effettuato presso l'Avvocatura dello CP_1 Stato di Firenze;
viste le note scritte depositate dalla ricorrente entro il termine assegnato col provvedimento del 12.9.2025; rilevato che nessuno si è costituito per il che deve pertanto essere Controparte_1 dichiarato CONTUMACE;
letti gli artt. 281 terdecies e 281sexies c.p.c.;
pronuncia la sentenza che segue ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini UE
in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024 introdotta da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti EN ROBERTO e Parte_1 C.F._1
EN DE del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi, sito in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 5.3.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo le venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendente diretta di , cittadino italiano. Persona_1 pagina 2 di 5 Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_1
1. Sull'interesse ad agire.
1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. In linea generale, può affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR n. 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso in esame, la ricorrente riconosce di non aver presentato previamente l'istanza in sede amministrativa, sostenendo di essere stata nell'impossibilità di reperire “alcuni certificati riguardanti l'ascendente nato in [...] ed emigrato all'estero”, poiché quest'ultimo è nato ad [...].
Secondo la ricorrente, un simile accertamento può essere compiuto esclusivamente in sede giudiziale.
Tale prospettazione, fondata su una valutazione meramente soggettiva, non è idonea a integrare il pagina 3 di 5 requisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., necessario per l'accesso alla tutela giurisdizionale.
L'esperimento dell'azione giudiziaria, infatti, è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui siano imputabili ritardi illegittimi all'amministrazione competente (nel caso di specie, il ), ovvero Parte_2 qualora la linea di trasmissione della cittadinanza italiana coinvolga una donna nata o coniugata anteriormente al 1° gennaio 1948, ovvero ancora nel caso di diniego della P.A. per motivi ritenuti infondati.
1.6. Ciò posto, non sussiste interesse ad agire della ricorrente.
2. Nel merito.
2.1. Qualora, per mera completezza argomentativa, si intenda esaminare il merito della domanda proposta dalla ricorrente, occorre procedere alla verifica del fatto costitutivo dell'acquisto della cittadinanza, nonché dell'ininterrotta continuità della relativa linea di trasmissione.
2.2. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis esclusivamente qualora il genitore sia in possesso della cittadinanza italiana al momento della nascita del figlio. L'acquisto della cittadinanza da parte del genitore produce, dunque,
l'automatica attribuzione dello status civitatis al figlio sin dal momento della nascita, indipendentemente dal luogo in cui essa avviene, purché il padre o la madre siano già cittadini italiani.
Qualora, invece, la cittadinanza sia acquisita dal genitore in un momento successivo alla nascita del figlio, quest'ultimo, se minore ne diviene titolare automaticamente (art. 2, co. 1, della l. 91/1992); nessun effetto automatico, invece, si produce in favore del figlio maggiorenne residente all'estero, il quale conserva il proprio status civitatis (articoli 2, co. 2, e 4 della l. 91/1992).
2.3. Ciò posto, la ricorrente non ha fornito alcuna prova che il nonno, , e/o il padre, Persona_1
, fossero già in possesso della cittadinanza italiana al momento della sua nascita Persona_2
(15.8.2000), né che il padre abbia ottenuto la cittadinanza italiana prima che ella divenisse maggiorenne. I certificati di cittadinanza prodotti in atti risultano, infatti, emessi soltanto in data
12.6.2023 e il passaporto italiano intestato al padre reca data di rilascio 6.2.2023. Persona_2
2.4. In ogni caso la relativa procedura avrebbe dovuto essere proposta davanti al . Parte_2
2.5. Deve, infine, rilevarsi che non compete a questo Tribunale pronunciarsi in ordine ad eventuali profili di natura umanitaria, la cui valutazione è rimessa, semmai, alla competente Commissione territoriale nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
pagina 4 di 5 2.6. Tutto ciò premesso, non può trovare accoglimento la domanda proposta.
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, vista la soccombenza di parte ricorrente e trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso;
Nulla per le spese.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ricorrente e
Controparte_1
convenuto
Oggi 23 dicembre 2025, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, visto il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'odierna udienza a trattazione scritta al convenuto, tempestivamente e ritualmente effettuato presso l'Avvocatura dello CP_1 Stato di Firenze;
viste le note scritte depositate dalla ricorrente entro il termine assegnato col provvedimento del 12.9.2025; rilevato che nessuno si è costituito per il che deve pertanto essere Controparte_1 dichiarato CONTUMACE;
letti gli artt. 281 terdecies e 281sexies c.p.c.;
pronuncia la sentenza che segue ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini UE
in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024 introdotta da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti EN ROBERTO e Parte_1 C.F._1
EN DE del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi, sito in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 5.3.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo le venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendente diretta di , cittadino italiano. Persona_1 pagina 2 di 5 Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_1
1. Sull'interesse ad agire.
1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. In linea generale, può affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR n. 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso in esame, la ricorrente riconosce di non aver presentato previamente l'istanza in sede amministrativa, sostenendo di essere stata nell'impossibilità di reperire “alcuni certificati riguardanti l'ascendente nato in [...] ed emigrato all'estero”, poiché quest'ultimo è nato ad [...].
Secondo la ricorrente, un simile accertamento può essere compiuto esclusivamente in sede giudiziale.
Tale prospettazione, fondata su una valutazione meramente soggettiva, non è idonea a integrare il pagina 3 di 5 requisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., necessario per l'accesso alla tutela giurisdizionale.
L'esperimento dell'azione giudiziaria, infatti, è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui siano imputabili ritardi illegittimi all'amministrazione competente (nel caso di specie, il ), ovvero Parte_2 qualora la linea di trasmissione della cittadinanza italiana coinvolga una donna nata o coniugata anteriormente al 1° gennaio 1948, ovvero ancora nel caso di diniego della P.A. per motivi ritenuti infondati.
1.6. Ciò posto, non sussiste interesse ad agire della ricorrente.
2. Nel merito.
2.1. Qualora, per mera completezza argomentativa, si intenda esaminare il merito della domanda proposta dalla ricorrente, occorre procedere alla verifica del fatto costitutivo dell'acquisto della cittadinanza, nonché dell'ininterrotta continuità della relativa linea di trasmissione.
2.2. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis esclusivamente qualora il genitore sia in possesso della cittadinanza italiana al momento della nascita del figlio. L'acquisto della cittadinanza da parte del genitore produce, dunque,
l'automatica attribuzione dello status civitatis al figlio sin dal momento della nascita, indipendentemente dal luogo in cui essa avviene, purché il padre o la madre siano già cittadini italiani.
Qualora, invece, la cittadinanza sia acquisita dal genitore in un momento successivo alla nascita del figlio, quest'ultimo, se minore ne diviene titolare automaticamente (art. 2, co. 1, della l. 91/1992); nessun effetto automatico, invece, si produce in favore del figlio maggiorenne residente all'estero, il quale conserva il proprio status civitatis (articoli 2, co. 2, e 4 della l. 91/1992).
2.3. Ciò posto, la ricorrente non ha fornito alcuna prova che il nonno, , e/o il padre, Persona_1
, fossero già in possesso della cittadinanza italiana al momento della sua nascita Persona_2
(15.8.2000), né che il padre abbia ottenuto la cittadinanza italiana prima che ella divenisse maggiorenne. I certificati di cittadinanza prodotti in atti risultano, infatti, emessi soltanto in data
12.6.2023 e il passaporto italiano intestato al padre reca data di rilascio 6.2.2023. Persona_2
2.4. In ogni caso la relativa procedura avrebbe dovuto essere proposta davanti al . Parte_2
2.5. Deve, infine, rilevarsi che non compete a questo Tribunale pronunciarsi in ordine ad eventuali profili di natura umanitaria, la cui valutazione è rimessa, semmai, alla competente Commissione territoriale nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
pagina 4 di 5 2.6. Tutto ciò premesso, non può trovare accoglimento la domanda proposta.
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, vista la soccombenza di parte ricorrente e trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso;
Nulla per le spese.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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