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Articolo 2 della Legge 6 febbraio 2006, n. 58
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Legge 6 febbraio 2006, n. 58
Articolo 2 della Legge 6 febbraio 2006, n. 58
Versione
3 marzo 2006
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 3 marzo 2006
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