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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2979/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2979/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro De Parte_1 C.F._1
NG (C.F.: ) e dall'Avv. Donatella Langione (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Controparte_1 C.F._4
Mazza (C.F.: ) e dall'Avv. DA Scarpati (C.F.: C.F._5
per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._6
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5295/2022 del Tribunale di Napoli RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27.6.2022 ed iscritta a ruolo il 4.7.2022, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5295/2022, notificata in data 30.5.2022, che,
in parziale accoglimento della domanda proposta da lo aveva condannato al Controparte_1
pagamento della somma di euro 14.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo ed alle spese di lite, distratte a favore degli Avv. Gaetano Mazza e DA Scarpati.
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che fosse autorizzata la chiamata in causa di (P. IVA: Controparte_2
), affiliata Tempocasa, e, nel merito, che fosse accertata la propria estraneità ai P.IVA_1
rapporti intercorsi tra la terza chiamata e il con conseguente esonero da ogni obbligo CP_1
risarcitorio. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado. Controparte_1
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2025,
nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata all'1.10.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto nell'anno 2019, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio. Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 1° ottobre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2979/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro De Parte_1 C.F._1
NG (C.F.: ) e dall'Avv. Donatella Langione (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Controparte_1 C.F._4
Mazza (C.F.: ) e dall'Avv. DA Scarpati (C.F.: C.F._5
per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._6
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5295/2022 del Tribunale di Napoli RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27.6.2022 ed iscritta a ruolo il 4.7.2022, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5295/2022, notificata in data 30.5.2022, che,
in parziale accoglimento della domanda proposta da lo aveva condannato al Controparte_1
pagamento della somma di euro 14.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo ed alle spese di lite, distratte a favore degli Avv. Gaetano Mazza e DA Scarpati.
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che fosse autorizzata la chiamata in causa di (P. IVA: Controparte_2
), affiliata Tempocasa, e, nel merito, che fosse accertata la propria estraneità ai P.IVA_1
rapporti intercorsi tra la terza chiamata e il con conseguente esonero da ogni obbligo CP_1
risarcitorio. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado. Controparte_1
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2025,
nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata all'1.10.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto nell'anno 2019, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio. Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 1° ottobre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi