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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/11/2025, n. 6347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6347 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione della Persona e della Famiglia
composta dai sigg. Magistrati:
d.ssa SO TU Presidente
d.ssa AN OM RI Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2697 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 5801/2024 e pendente
T R A
, con il patrocinio degli Avvti Doriana Parte_1
D'AU e ER CU ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv CU, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE E
, con il patrocinio dell'Avv Gloria Calenda Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa come da procura in atti
APPELLATA/APP.TE INC.LE
E
con l'intervento del Procuratore Generale in sede
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha preso le mosse dalla richiesta del già Parte_1
padre di due figli ( di anni 17 e di anni 15), di Per_1 Per_2
regolare affidamento, visita e mantenimento della figlia della figlia
(Roma il 11.05.2021), avuta dalla Persona_3
cessata relazione sentimentale con già madre di Controparte_1
due figli ( di anni 16 e di anni 15). In particolare, il Per_4 Per_5
ha chiesto affidamento condiviso della minore e sua Parte_1
collocazione presso di sé (in Roma, Via Luigi Gastinelli n. 226), previsione del diritto di visita della madre, da onerare di un contributo al mantenimento di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La convenendo sull'affidamento CP_1
condiviso, ha chiesto il collocamento della figlia presso di sé (in località Aprilia, Via Avello n. 2/A, nell'immobile di proprietà di concessole in comodato d'uso), la Parte_2
regolamentazione degli incontri padre/figlia, la previsione di un contributo paterno di euro 400 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha
. affidato ad entrambi i genitori, disponendone il Persona_3
collocamento presso la madre ed autorizzando il trasferimento della residenza anagrafica della minore da Roma ad Aprilia, presso il domicilio materno,
. regolato gli incontri padre/figlia [due pomeriggi durante la settimana (in difetto di accordo il martedì con pernotto fino al mercoledì sera), quando il fine settimana è di competenza della madre, con spostamenti a carico di entrambi i genitori (che avranno cura di dividersi il viaggio di andata e ritorno secondo le rispettive esigenze); un pomeriggio durante la settimana (in difetto di accordo il martedì), quando il fine settimana è di competenza del padre;
il fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, durante le vacanze scolastiche estive 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà alternativamente negli anni il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e, allo stesso modo, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, alternandosi negli anni il giorno del 6 gennaio;
durante le festività pasquali la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta; le festività annuali e locali la minore le trascorrerà alternativamente negli anni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi;
il giorno del compleanno la bambina alternerà di anno in anno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, mentre trascorrerà con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno ed il giorno del compleanno dei fratelli],
. invitato i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità,
. disposto che i Servizi sociali territorialmente competenti (Aprilia
e Roma) provvedano ad attivare monitoraggio e vigilanza sul nucleo, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio,
. determinato in 250 euro il contributo paterno mensile, con adeguamento annuale ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza,
. ripartito al 50% fra i genitori le spese straordinarie,
. dichiarato inammissibili le ulteriori domande formulate,
. compensato le spese di lite. Nel provvedimento si legge che 1) il collocamento nella abitazione ove la madre si è di recente trasferita unitamente agli altri due figli, si giustifica per la tenera età della figlia e la correlata necessità di stabilità nella organizzazione;
del resto, terminate relazione e convivenza presso l'abitazione del in Roma (dove la Parte_1
bambina ha la residenza anagrafica), la priva di risorse CP_1
economiche per reperire un alloggio in Roma, si è trasferita a
Subiaco, poi -per avvicinarsi a Roma- presso la dimora dei suoi genitori e, infine, ad Aprilia, dove ha ottenuto in comodato d'uso gratuito un immobile;
il non ha aiutato la a Parte_1 CP_1
trovare una soluzione alternativa, 2) il svolge, come Parte_1
libero professionista, l'attività di operatore olistico del benessere naturale, presso l'immobile che egli ha in comproprietà con la madre ed il fratello (sito in Roma, Via Faleria n. 21), dichiarando un reddito imponibile netto mensile (media degli ultimi 6 mesi) pari ad euro 300 circa (anno 2020: € 6.260; anno 2021: € 3.235; anno
2022: € 1.114), percepisce € 459 mensili a titolo di Assegno Unico
PS (comprensivi della spettanza per gli altri figli avuti), è socio accomandante -con una partecipazione del 31,25%- della “Sergio
Luminaria Servizi SAS”, società che dal 2013 non eserciterebbe alcuna attività, è proprietario dell'immobile ove risiede (sito in
Roma, Via Luigi Gastinelli n. 226) gravata da mutuo con rata mensile di € 625, oltre che di altri immobili (per un totale di 19, descritti nella visura catastale versata in atti e parte integrante dell'atto notorio) di cui detiene la quota di 1/6 unitamente a madre e fratello, pervenuti per successione, sottoposti a procedura di pignoramento immobiliare pendente, 3) la ha dichiarato di CP_1
essere disoccupata dal dicembre 2021, percependo dal gennaio
2024 un cd. “assegno di inclusione” dell'importo di 450 euro mensili (Reddito per l'anno 2021: € 8.806,34; Reddito per l'anno
2022: € 12.573,21; Reddito per l'anno 2023: € 7.987,57) e l'Assegno Unico per per euro 160 mensili (per Persona_3
gli altri due figli percepisce un importo complessivo di € 185), è proprietaria di un immobile sito in Subiaco (RM), acquistato nel
2009, affittato occasionalmente durante l'anno, rimasto nella sua disponibilità, e di abitare nell'immobile di Aprilia (Latina) concessole in comodato con contratto registrato, 4) il ha Parte_1
dedotto una situazione economico-patrimoniale -reddito netto di poco più di 1000 euro netti mese- palesemente incongruente e inattendibile, considerate le spese di cui è gravato -oltre al mutuo di euro 625, euro 75 per il pattinaggio della figlia e spese per mantenimento moto ed auto-; oltretutto, il non ha Parte_1
chiarito se i numerosi immobili elencati nella visura catastale siano attualmente liberi o concessi in locazione a terzi e, soprattutto, su quali di essi insista il pignoramento, 5) “le ulteriori domande formulate dalle parti (restituzione del compendio) devono essere dichiarate inammissibili”.
Ha proposto appello il adducendo che Parte_1
. in primo grado, la si è costituita il 12/2/2024 e quindi CP_1
tardivamente rispetto all'udienza del 12/3/2024, precludendosi domande riconvenzionali -con particolare riferimento a collocamento e mantenimento della minore- ed eccezioni proprie, risultando oltretutto nemmeno enunciata una domanda di autorizzazione al trasferimento della minore,
. non vi è modo di verificare la idoneità dell'immobile, non indicando il contratto se esso è stato concesso interamente o in parte e non figurando nella visura elementi utili al riguardo e risultando l'assenza di termini di durata non idonea ad assicurare stabilità alla bambina;
è illogico, inoltre, che la bambina trasferisca la residenza in un immobile in cui non è residente la madre, senza considerare che il trasferimento di residenza viene ad incidere su aspetti economici legati alle misura di sostentamento sociale,
. la distanza (oltre 60km) tra l'abitazione del padre e quella della madre giustificherebbe tempi paritetici di permanenza della minore con i genitori, visto che l'età della bambina non è di ostacolo e considerato che ella ha sempre vissuto nella casa familiare paterna, ove pure si trovano i fratelli cui ella è legata;
non si comprende per quale ragione la abbia optato per Aprilia, così distante CP_1 dall'abitazione paterna, anziché per l'altrettanto distante Subiaco, ove però controparte ha un immobile di proprietà nel quale è anagraficamente residente e che nemmeno metterebbe a reddito,
. la frequentazione della scuola è stata bruscamente interrotta dal trasferimento e la bambina risulterebbe ora affidata per alcune ore al giorno ad una non meglio identificata associazione educativa denominata “Agrofamiglie di Aprilia” (cfr. all. I), ciò di cui il deducente non è stato informato dalla madre in spregio all'obbligo di condivisione fra genitori,
. il primo Giudice non ha tenuto conto dei comportamenti diseducativi della controparte che ha pubblicato su alcuni social network (tra cui Facebook, cfr. all. 15a, 15b,15c,15d del fascicolo di primo gradi parte resistente e del presente fascicolo) fotografie della bambina, senza avere preventivamente informato il deducente,
. quanto alla condizione economica della essa ha CP_1
dichiarato 6) di essere disoccupata dal 2021, pur avendo nel 2022
(cfr. doc, n. 25 parte resistente) percepito redditi da lavoro dipendente per € 4.742,30 (rapporto di lavoro iniziato il 9.2.2022 ed ancora in essere alla data del 31.12.2022), 7) di locare saltuariamente l'immobile di sua proprietà, mentre il deducente ha documentato (cfr. all.ti n. 11 lett a/g del fascicolo di primo grado di parte ricorrente e del presente fascicolo) che esso è regolarmente locato in inverno e in estate (cfr fotografie attestanti l'intento di pubblicizzare la locazione, all. 11 lett a/g del fascicolo di primo grado di parte ricorrente e del presente fascicolo); oltretutto, il fatto che non vi sia traccia formale neanche dell'introito saltuario fa ritenere che si tratta di un'attività non dichiarata,
. il Giudice di prime cure ha inspiegabilmente rivolto la propria attenzione esclusivamente ad esso appellante che 8) non sta pagando il mutuo da diversi mesi, in considerazione delle sue difficoltà economiche (cfr. all. L1 e L2), 9) percepisce un reddito che, ad esempio per l'anno 2022, non è pari a poco più di € 1.000, importo questo corrispondente, se mai, al reddito imponibile ai fini fiscali, 10) ha immobili -quelli oggetto di lascito paterno- che, ad eccezione di quello romano, sono sottoposti a procedura di pignoramento immobiliare, 11) deve preoccuparsi di mantenere anche gli altri due figli e Per_1 Per_2
. non ha formulato domande di restituzione del compendio,
. controparte ha pubblicato sui social network (Facebook ed altri) una fotografia della minore, madre del versamento di un contributo economico per aiutare lei ed i suoi figli “a realizzare un sogno”, consistente nell'acquisto di un camper per trascorrere le proprie vacanze>: trattasi di pubblicazione operata dalla senza che il padre ne fosse informato, CP_1
commettendo un illecito e violando le norme che tutelano i minori, la privacy ed anche l'onorabilità dell'istante che passa per essere genitore incapace e disinteressato: di tanto il Tribunale non si è occupato.
Ha chiesto alla Corte di 12) disporre l'affidamento condiviso della minore e il relativo collocamento prevalente presso il padre -in
Roma, Via Luigi Gastinelli n. 226- o, in subordine, il collocamento paritario (per esempio anche a settimane alterne) presso entrambi i genitori, 13) nell'ipotesi del collocamento prevalente presso il padre, regolare le visite della madre [“la madre vedrà e terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità: due pomeriggi durante la settimana (in difetto di accordo il martedì con pernotto fino al mercoledì sera), quando il fine settimana è di competenza del padre, con spostamenti a carico di entrambi i genitori (che avranno cura di dividersi il viaggio di andata e ritorno secondo le rispettive esigenze); un pomeriggio durante la settimana (in difetto di accordo il martedì), quando il fine settimana è di competenza della madre;
il fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
durante le vacanze scolastiche estive 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà alternativamente negli anni il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e, allo stesso modo, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, alternandosi negli anni il giorno del 6 gennaio;
durante le festività pasquali la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
le festività annuali e locali la minore le trascorrerà alternativamente negli anni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi;
il giorno del compleanno la bambina, salvo diversi accordi, alternerà di anno in anno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, mentre trascorrerà con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno ed il giorno del compleanno dei fratelli”], revocare l'autorizzazione al trasferimento della residenza anagrafica della minore, con il mantenimento della residenza presso la casa paterna, revocare il contributo paterno al mantenimento, condannare l'appellata alla restituzione di quanto nelle more riscosso, 14) prevedere, nel caso di collocamento presso il padre, un contributo materno di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, 15) vietare la pubblicazione di immagini raffiguranti la minore e disporre la rimozione di quella/quelle già pubblicate, prevedendo la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione delle immagini, e, per l'effetto, condannare la al risarcimento CP_1
del danno in favore della minore da quantificarsi in via equitativa dalla Corte adita, 16) con vittoria di spese e compensi di causa. Costituendosi, la ha dedotto CP_1
. che l'appello è inammissibile per contrasto con il principio di chiarezza, sinteticità e specificità di cui all'art. 342 cpc,
. quanto all'asserita tardività della sua costituzione in primo grado, che il nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie con l'art. 473 bis.19 cpc precisa che le decadenze di cui agli artt. 473 bis.14, 473 bis.16 e 473 bis.17 cpc operano esclusivamente con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, potendo quindi le parti sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli minori,
. che la decisione su affidamento, collocamento e residenza della minore è corretta, logica e ampiamente motivata, nonché pienamente condivisibile perché emessa a tutela del superiore interesse della piccola a vivere in un contesto Persona_3
familiare stabile e sereno, risultando tra l'altro priva di pregio la contestazione avversa circa la precarietà del contratto di comodato, visto che nel giugno 2025 tale contratto si è rinnovato per altri due anni,
. che il primo Giudice ha attentamente valutato gli atti di causa e le asserzioni di controparte, nonché ampiamente e giustamente motivato la decisione circa il contributo paterno, evidenziando come la situazione economica allegata dal sia Parte_1
palesemente incongruente ed inattendibile “rispetto alla libera professione da lui esercitata e alle sue numerose proprietà immobiliari (per un totale di 19 immobili), nonché incompatibile con le spese mensilmente da lui sostenute per la rata di mutuo, per la moto, per la macchina e per il mantenimento dei suoi tre figli”,
. che il contributo paterno non solo non è eccessivamente oneroso, ma, considerata la capacità lavorativa che consentirebbe al il reperimento di occupazione più remunerativa, lo Parte_1
stesso appare insufficiente,
. che, del resto, 17) essa esponente continua ad essere disoccupata e attualmente percepisce il reddito di inclusione, oltre all'assegno unico universale per tutti e tre i figli, oltre ad un introito saltuario derivante dall'affitto occasionale dell'immobile in Subiaco (RM) di sua proprietà (doc. 4); la deducente, quindi, si avvale del sostegno pubblico, come evidenziato dai CUD anni 2024 e 2025 e dagli estratti conto della Carta Postpay Evolution, “che si depositano ad integrazione della documentazione economico-reddituale prodotta in primo grado (doc. 5, 6, 7, 8)”, ed è inserita nel percorso formativo di accompagnamento al lavoro, 18) il omette di Parte_1
depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e negli estratti del c/c bancario in atti figurano non i redditi da lavoro ma solo l'accredito mensile dell'assegno unico universale, risultando “lecito pertanto ritenere che l'appellante abbia altri c/c bancari, anche cointestati, e/o carte di credito prepagate e/o conti a risparmio su cui deposita i propri redditi da lavoro”; il continua altresì Parte_1
ad essere cointestatario di ben 19 immobili ed omette di indicare se siano liberi o concessi in locazione,
. che 19) il provvedimento gravato ha regolato il diritto di visita del prevendendo un articolato calendario al fine di garantire Parte_1
alla minore la stabilità e la continuità delle proprie abitudini e un rapporto costante e continuativo con entrambi i genitori, 20) attualmente i genitori rispettano il calendario fissato dal Tribunale
e si sono accordati anche per gli spostamenti, dividendo equamente tra loro l'andata ed il ritorno come previsto nella sentenza impugnata,
. che la deducente non ha formulato ulteriori domande e tanto meno domande volta alla “restituzione del compendio”,
. che le spese del primo grado devono seguire la soccombenza, dovendo quindi essere poste a carico del visto che Parte_1
nessuna delle domande dell'esponente è stata rigettata.
Ha chiesto alla Corte di 22) dichiarare inammissibile l'appello, 23) di rigettare l'appello, 24) determinare in € 400 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, “a far data dal mese di pubblicazione della sentenza di primo grado, o la somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà giusta”, 25) riformare parzialmente la sentenza, “censurando la dichiarazione di inammissibilità di domande non proposte e provvedendo sulle spese di lite in virtù del principio della soccombenza”, 26) condannare il al ristoro delle spese del secondo grado, Parte_1
27) procedere ad accertare, a mezzo della Guardia di Finanza,
l'esatta determinazione dei redditi percepiti dal e la Parte_1
complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso.
Con memoria del 2/10/2025, il ha contestato la dedotta Parte_1
inammissibilità dell'appello, rappresentando che l'avverso modus scribendi integra violazione dell'art 52 del codice deontologico forense e dell'art 89 cpc, e dedotto, fra l'altro, che la richiesta di collocamento prevalente presso di sé è stata indotta non solo dal desiderio di avere un rapporto il più stretto possibile con la figlia ma anche dall'episodio relativo alla pubblicazione della fotografia e dalla correlata esigenza di controllare condotte “sui generis” dell'ex compagna: ha aggiunto che 28) l'episodio non è stato oggetto di smentita da parte della che in primo grado ha CP_1
tentato di sminuirne la portata, adducendo che anche il deducente ha pubblicato foto che lo ritraggono i figli, senza considerare che trattavasi di minori ultraquattordicenni che possono, ex art 2 quinquies, comma 1, dlgs 196/2003, prestare il consenso, 29) la pubblicazione per minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori e che la stessa costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole, determinando la circolazione di foto che possono essere utilizzate da malintenzionati per avvicinarsi ai bambini o trarne materiale pedopornografico, 30) la pubblicazione seguita dal rifiuto di riconoscere l'errore commesso
è indice di esercizio non corretto della responsabilità genitoriale. Ha precisato che 31) la collocazione presso di sé appare più rispondente all'interesse della minore che, dall'anno 2026/2027, comincerà a frequentare le elementari e vorrà sempre più svolgere attività, 32) la città di Roma offre in proposito opportunità che la località
Fossignano, distante da Aprilia circa 15 minuti di macchina, difficilmente le potrà garantire, 33) detta località è fuori mano e non agevolerà le relazioni sociali, 34) la che a distanza di 3 CP_1
anni dal suo trasferimento è ancora priva di occupazione, potrebbe avere molte più opportunità venendo a stabilirsi a Roma, 35)
l'appellata ha dichiarato per il 2025 un reddito netto di euro
16.039,67 (cfr dichiarazione sostitutiva), 36) ha proposto comunque a controparte una frequentazione a settimane alterne -dal venerdì all'uscita di scuola alla mattina del venerdì seguente- o in alternativa una frequentazione “per tre giorni ciascuno, con il lunedì condiviso per consentire l'alternanza dei week end”, ciò cui è seguito il rifiuto della 37) il percorso di sostegno alla CP_1
genitorialità gli ha consentito di metabolizzare gli eventi che hanno portato alla crisi di coppia e di comprendere che essi genitori devono tornare a fare squadra nell'interesse della minore, ciò che tuttavia non sembra condiviso dalla he continua ad essere CP_1
ostile nei suoi confronti -in ciò facilitata dal regime di frequentazione e dal collocamento stabiliti dalla sentenza di primo grado- e poco incline ad accedere a episodiche richieste di modifica giorno/orario, rifiutando anche di consegnargli il documento di identità della minore, 38) all'atto della nascita di egli, Per_3
consapevole della precarietà economica della ha offerto il CP_1
proprio alloggio a lei ed ai tre minori, 39) essendo un libero professionista, può gestire il suo orario di lavoro tranquillamente, potendo organizzarsi in modo compatibile con le esigenze della figlia, ove la Corte la collocasse presso di lui, in linea con l'abbandono del criterio della maternal preference e con il superiore interesse del minore, riconosciuto dalla Costituzione oltre che dalla legislazione sovranazionale e dalle convenzioni internazionali. Quanto al contributo economico, ha dedotto che 40) ne ha chiesto la revoca solo in caso di collocamento presso di sé o collocamento paritario, 41) l'avversa richiesta di aumento è in primo luogo inammissibile, visto che il capo della sentenza relativo all'assegno non ha formato oggetto di appello incidentale, le entrate di controparte, che nei primi 9 mesi del 2025 ha introitato 13.789 euro netti, è raddoppiato rispetto a quello accertato dalla sentenza di primo grado (euro 7987 lordi), 41) l'esponente non ha avuto la stessa fortuna, atteso che, dopo il tracollo subito a causa dell'epidemia Covid, stenta a riprendersi, tant'è che nel 2024 ha incassato, al netto dell'assegno unico e dell'assegno di euro 250 mese versato per la minore, euro 3714; non avendo pagato le rate del mutuo, egli ha ricevuto un precetto di pagamento per euro
55.864,83 e per far fronte alle esigenze della figlia deve ricorrere all'aiuto della madre, 42) va respinto l'appello incidentale afferente le spese di lite, visto che in primo grado il Tribunale ha respinto la domanda avversa di determinazione dell'assegno in euro 400 mese e di determinazione al 70% della percentuale delle spese straordinarie a carico del deducente.
Nella memoria del 13/10/25, la ha dedotto che 43) le CP_1
avverse note, lungi dal replicare alle proprie deduzioni, espongono questioni e conclusioni nuove, avendo nel contempo il Parte_1
prodotto documentazione nuova che non può non essere stralciata,
44) la pretesa violazione del codice deontologico e dell'art 89 cpc non è associata all'indicazione dei periodi passibili di censura, 45) quanto all'episodio della pubblicazione, la Psicologa dott.ssa
-che supporta la coppia nel percorso di sostegno Persona_6
alla genitorialità– ha rappresentato che “la signora mostra adeguato espletamento delle principali funzioni genitoriali” e la denuncia presentata dal al Tribunale per i minorenni per Parte_1
“condizione di disagio abitativo” e “inadeguatezza del ruolo genitoriale materno” non ha condotto all'apertura di procedimenti a carico della deducente, 46) il collocamento prevalente della figlia presso il padre non può trovare accoglimento perché contrario al superiore interesse della minore, soprattutto oggi che la bambina vive stabilmente in Fossignano con la madre da oltre due anni ed è ben inserita sia nel contesto scolastico sia in quello socio- relazionale, 47) il collocamento paritario non tiene conto della necessità di stabilità connessa alla tenera età (4 anni) della minore, costretta nel caso a continui e defatiganti spostamenti tra le case dei genitori notoriamente distanti, motivo per cui la deducente non ha aderito alle soluzioni ex adverso proposte, 48) nessuna lesione del diritto alla bigenitorialità può essere lamentata dal atteso Parte_1
che la sentenza ha previsto ampi tempi di frequentazione della minore con il padre, 49) l'appellante dimostra di trovarsi in una condizione economica rovinosa, costituendo questo elemento contrario ad un collocamento della minore presso di lui, risultando lo stesso non in grado di garantire alla figlia il sostentamento alimentare quotidiano né, tantomeno, la stabilità abitativa, 50) appare poco credibile che n.15 box/posti auto in Roma siano tutti utilizzati come deposito di mobili di famiglia così come inverosimile appare la notifica da parte della di un atto CP_2
precetto in data 30.04.2025 a fronte di una dichiarata morosità dall'anno 2018 per “impossibilità economica”, ciò cui si aggiunge che anche il tenore di vita contrasta con quanto dichiarato, risultando il possedere un'autovettura ed una moto, Parte_1
sostenere le spese di gestione dello studio privato ove esercita la libera professione e mantenere i tre figli, provvedendo alle spese straordinarie per loro necessarie, 51) quanto all'inammissibilità della richiesta di aumento del contributo, l'art. 437bis. 35 cpc introduce una significativa differenza tra l'appello in materia di famiglia rispetto all'appello ordinario, circa la possibilità di formulare domande ed eccezioni nuove e richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova con riferimento ai diritti indisponibili. Ha insistito.
E' pervenuta relazione di aggiornamento del SS di Aprilia nella quale si legge che
. il nucleo e in particolare madre e figlia sono state prese in carico dal 1/1/2024, su richiesta della presso il Parte_3
Tribunale per i minorenni di Roma che ha delegato il Servizio ad effettuare un'analisi socio-ambientale a fronte di una rappresentata condizione di disagio abitativo: nessun procedimento è stato aperto non essendo emersi in prima battura elementi di pregiudizio nel contesto familiare materno,
. nello svolgimento del monitoraggio demandato dal T.O. e nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità (iniziato dalla mamma, seguita dalla , nel maggio 2024, a differenza Parte_4
del percorso congiunto, avviato nel febbraio 2025 e sempre seguito dalla ), sono emerse la notevole conflittualità della Parte_4
coppia genitoriale: in particolare la si è lamentata delle CP_1
difficoltà di comunicazione sulla gestione della minore, su questioni quali la scelta del pediatra e la scuola dell'infanzia, questioni risolte con la mediazione del Servizio,
. la ha posto in evidenza l'esistenza di una sfiducia Parte_4
reciproca e l'incoerenza fra messaggi verbali e non verbali che arrivano alla bimba la quale potrebbe trovarsi a tentare di adeguarsi di volta in volta ai desideri ed alle aspettative del genitore con cui è collocata, compiacendone le richieste a discapito dell'espressione autentica dei suoi vissuti emotivi e desideri,
. nel settembre 2025, la ha dichiarato di trarre giovamento CP_1
dal percorso di sostegno intrapreso singolarmente e non anche da quello avviato con il che avrebbe persistito in una CP_1
comunicazione “manipolativa” inadatta a consentire la gestione di che cominciava peraltro a riportarle di non poterle Per_3
raccontare tutto o di avere dei segreti, come se il padre le facesse un “lavaggio del cervello” nei giorni di sua spettanza,
. gli insegnanti, insediatisi da un anno, hanno rappresentato di non conoscere se non “per sentito dire” i trascorsi di conflittualità genitoriale, precisando che la bambina è solare, socievole, partecipativa e non mostra alcun tipo di disagio,
. è auspicabile che prosegua l'intervento di sostegno in corso o che si attivino altri servizi a favore del nucleo, con indirizzo della
“coppia genitoriale, qualora si ritenesse necessario, presso un centro specializzato di secondo livello, al fine di porre fine all'elevata conflittualità mostrata”.
E' stata disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del
23/10/2025 con la trattazione scritta e sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 20/10/2025, il ha riproposto le conclusioni Parte_1
già formulate, rilevando, quanto alla relazione di aggiornamento, che la stessa riporta delle dichiarazioni attribuitegli dalla – CP_1
se avesse avuto una bacchetta magica, avrebbe fatto “sparire la
Sigra dalla faccia della terra”- e mai pronunciate dal CP_1
deducente e tanto meno dinanzi alla Dssa Grecco: ha quindi chiesto l'ammissione della prova testimoniale -indicando a teste la Dott.ssa
, in presenza della quale dette frasi sarebbero state Persona_6
pronunciate- 2025, in risposta alla sua domanda circa cosa avrebbe fatto se, magicamente avesse potuto modificare la “situazione”, il signor rispondeva che gli sarebbe piaciuto poter Parte_1
cancellare il momento in cui aveva conosciuto la perché CP_1
la considerava il peggior errore della sua vita, ma anche che, non essendo ovviamente possibile, aveva capito di dover accettare la presenza della nella sua vita in quanto madre di CP_1 Per_3
2) “Vero che quando, a tale risposta la signora dichiarava CP_1
doversi attribuire un significato gravissimo, perché l'ex compagno aveva dichiarato di volerla cancellare dalla faccia della terra, Lei replicava che non c'era niente di grave nelle affermazioni del dal momento che questi aveva detto che gli sarebbe Parte_1
piaciuto cancellare il momento in cui l'aveva conosciuta, non che gli sarebbe piaciuto cancellare la persona di ”>. Controparte_1
Ha chiesto altresì, eventualmente formulate da parte appellata, di essere ammess[o] alla prova contraria, anche con la stessa teste, la sola professionista incaricata di seguire entrambi i genitori, quindi la sola che ha sentito per mesi - e contestualmente - sia la sia il e che, CP_1 Parte_1
all'esito del succitato percorso genitoriale (cfr. All.2 alla succitata relazione dei Servizi Sociali depositata il 03 ottobre 2025) ha distribuito -a nostro avviso, equamente- la responsabilità delle difficoltà relazionali che sono ancora sono presenti nella coppia genitoriale -e che al fantomatico episodio riferito dalla CP_1
come avvenuto in sua presenza non ha fatto –chissà perché…- alcun cenno>.
Con note del 22/10/2025, la ha reiterato le conclusioni già CP_1
svolte, insistendo in via istruttoria per la chiesta indagine della
Guardia di Finanza, volta all'esatta determinazione dei redditi del e di non accettare il contraddittorio sulle domande Parte_1
nuove proposte dall'appellante con i propri scritti difensivi, ivi comprese quelle formulate con le note di trattazione scritta. Ha contestato altresì le avverse tardive allegazioni e produzioni documentali, chiedendo l'espunzione dei doc. 01 e 02 allegati alle memorie ex art. 473bis. 32 cpc., eccependo inammissibilità ed irrilevanza delle nuove istanze istruttorie formulate dall'appellante con le note di trattazione scritta, chiesta è in contrasto con il disposto di cui all'art. 473bis. 35 cpc ed i capitoli così come formulati manifestamente inammissibili in quanto generici, valutativi nonché irrilevanti ai fini del decidere>.
E' pervenuto il parere del PG.
Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità ex art 342 cpc, avendo il segnalato quelle che ritiene criticità della Parte_1
sentenza, confutando le statuizioni assunte con argomenti che controparte, che invero si è difesa nel merito, ha compreso appieno. Va altresì respinta l'eccezione afferente la tardiva costituzione in primo grado della visto che l'art. 473 bis.19 cpc precisa CP_1
che le decadenze di cui agli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17 cpc operano esclusivamente con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, sicchè, in una controversia -qual è l'odierna- relativa ad affidamento e mantenimento dei figli minori, le parti non hanno limiti nell'introduzione di nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova lungo tutto l'arco del processo.
Alla luce di quanto sopra, è da respingere anche l'argomento della che si duole del contenuto della memoria di replica CP_1
avversaria che “espone questioni nuove, formula nuove conclusioni e produce nuovi documenti”, dichiarando di non accettare il contraddittorio (cfr memoria 13/10/2025): al riguardo, è da segnalare che deduzioni e documenti sono acquisiti al processo, visto che la ha potuto esercitare il suo diritto di difesa e CP_1
che tanto vale anche per le questioni sollevate, a seguito dell'esame dell'aggiornamento del SS, dal Va poi ritenuta Parte_1
l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dal predetto nelle note di trattazione, trattandosi di accertamento che nulla aggiunge ad un clima di conflittualità genitoriale che costituisce un dato acclarato.
Fermo l'affidamento condiviso sul quale, peraltro, non si registra contrasto fra le parti, vanno respinte le domande con le quali il vorrebbe modificare il collocamento della minore, Parte_1
collocamento che egli vorrebbe presso di sé o, in subordine, paritario: le soluzioni proposte dall'appellante, infatti, non paiono rispondenti all'interesse della minore che subirebbe uno sradicamento rispetto ad un habitat ormai consolidato, grazie anche al contributo dello stesso che ha dato il consenso Parte_1
all'iscrizione a scuola, sebbene previa mediazione del SS, e nel quale non sono state riscontrate criticità, risultando la crescita di sana e serena. La seconda soluzione appare Per_3
destabilizzante per l'organizzazione della minore costretta a fare la spola fra le due abitazioni e priverebbe la bambina di un punto certo di riferimento, creando oltretutto ambiguità sulla sull'identificazione della scuola da frequentare. A tanto si aggiunga che il non ha contestato l'asserto della secondo Parte_1 CP_1
la quale l'attuale regime di frequentazione consente all'ex compagno di essere presente nella quotidianità, oltre che nei fine settimana, segnalandosi che oltretutto lo stesso appellante ha asserito di essere in grado di organizzare il suo lavoro in funzione delle esigenze della minore.
Respinta la domanda di collocamento presso il padre o paritetico, restano travolte le correlate pretese di revoca del contributo al mantenimento della figlia e, nel primo caso, di condanna della versare un assegno per nonchè quella di revoca CP_1 Per_3
dell'autorizzazione al trasferimento della residenza anagrafica della minore.
Va di contro esaminato il profilo dell'aumento del contributo paterno: non rileva, al riguardo, che la bbia espressamente CP_1
formulato appello incidentale con riferimento alle spese ed alle domande inammissibili, visto che la predetta ha chiaramente manifestato l'intenzione di rimettere in discussione la determinazione economica e di chiedere una riforma della decisione impugnata sul punto.
Quanto alle indagini tributarie, è da segnalare che le parti, dovendo presentare non solo le dichiarazioni reddituali ma anche tutta la documentazione relativa a redditi e patrimonio, debbono tenere un comportamento di lealtà processuale che include anche il dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia degli obblighi, di rilevanza costituzionale, di mantenimento della prole (art. 30 Cost): nel caso le parti si sottraggano a tale obbligo di lealtà, come nel caso di specie entrambe fanno, la sanzione è quella valutazione delle condotte ex art. 116 cpc, ciò che induce questa Corte a non accedere alle indagini tributarie chieste dalla CP_1
Venendo alle posizioni della parti, il primo Giudice ha ritenuto le dichiarazioni del non rappresentative dell'effettiva Parte_1
condizione economica, conclusione da confermare in questa sede sol che si consideri che il predetto, da un lato, sostiene di svolgere attività libero professionale quale operatore olistico del benessere naturale, tanto da munirsi di studio da destinare all'attività detta, e dall'altra allega un'entrata mensile irrisoria -nel primo semestre
2025 pari ad euro 170-, con la quale evidentemente non sarebbe in grado di sostentarsi, mantenere l'autovettura e il motociclo, pagare gli oneri relativi allo studio e i tributi dei numerosi immobili che gli appartengono seppure pro quota, nonché contribuire alle spese straordinarie dei tre figli, sempre che si ritenga che con l'assegno unico riesca a coprire il mantenimento ordinario degli stessi. A tanto si aggiunga che dagli estratti conto depositati risultano come entrate gli assegni per i figli e in alcuni periodi versamenti in contanti che, nel I trimestre 2024, assommano ad euro 3850, rinvenendosi uscite per utenze e spesa alimentare, oltre che per noleggio autovettura in Sicilia -nel febbraio 2024 pari ad oltre euro
500- nonché esborsi effettuati attraverso una carta di debito, il tutto a comprova dell'opacità della patrimonialità per come rappresentata.
Se è vero che il non dà visibilità delle sue entrate, la Parte_1
non è da meno, visto che non fornisce elementi per una CP_1
ricostruzione chiara nonostante invochi l'aumento del contributo per la figlia: e, invero,
. i dati forniti risultano incongrui già prima della nascita di vista che la stessa svolgeva l'attività di cuoca, per una Per_3
paga mensile di euro 633 (cfr doc 4) con la quale faceva fronte ad un canone locatizio di euro 700/mese (cfr doc 3),
. al momento la è disoccupata, non essendo chiaro perché CP_1
la predetta, pur dotata di attitudine al lavoro proficuo, non si sia attivata e non si attivi per il reperimento di attività lavorativa - cessata nel dicembre 2021-,
. l'interessata ha dichiarato per i primi nove mesi del 2025 euro
16.039,67 netti, per un importo pari ad euro 1780 circa mensili che, decurtato dell'assegno per di euro 250, dell'Assegno Per_3
unico per euro 330/mese (per i 3 figli) e dell'assegno di inclusione per euro 450 mese (cfr dichiarazione sostitutiva di primo grado), le lascia una disponibilità di euro 895 della quale non dà conto, se non limitandosi ad allegare la fruizione di non meglio specificati “bonus vari” (cfr dichiarazione sostitutiva di appello),
. oltretutto, tale informazione sarebbe stata a maggior ragione auspicabile sol che si consideri l'ulteriore introito dato dalla locazione dell'immobile in località sciiscistica (Monte Livata), immobile che deve portare frutto -come del resto evincibile dagli annunci pubblicati anche su portali specializzati- viste le spese che per lo stesso l'interessata deve affrontare (cfr estratto conto 2025 della carta di debito in cui figura un'uscita di 1000 euro per “lavori facciate” Condominio Le Betulle ed altri versamenti in favore dello stesso Condominio).
Quanto sopra conduce alla conferma del contributo come determinato dal primo Giudice, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Va ribadita la statuizione di inammissibilità pronunciata dal
Tribunale quanto alle domande afferenti la pubblicazione delle fotografie raffiguranti la minore, trattandosi di domande involgenti questioni da trattare con rito ordinario e restando precluso dall'art
40 cpc il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi. Va tuttavia censurato l'uso improprio di foto e video della minore e la va ammonita ad astenersi da siffatto utilizzo e CP_1
dal far circolare e pubblicare detto materiale senza il consenso del
Parte_1
Appare opportuno che, così come auspicato dal SS, proseguano i percorsi in essere in vista della facilitazione della comunicazione fra le parti e della costituzione di un'alleanza genitoriale nell'interesse della bambina.
Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. rigetta l'appello del e l'appello incidentale della Parte_1
CP_1
. ammonisce la ad astenersi dall'utilizzare CP_1
impropriamente fotografie o video della minore e dal far circolare gli stessi o dal pubblicarli in rete senza il consenso del Parte_1
. manda ai Servizi sociali territorialmente competenti (Aprilia
e Roma) di proseguire monitoraggio e vigilanza sul nucleo e di segnalare eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria,
. dichiara integralmente compensate le spese di lite,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co.
17, L. n. 228/12, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, di una somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi, anche al Servizio sociale del Comune di Aprilia
e del CP_3 Roma il 30/10/2025
Il Consigliere estensore
AN OM RI
Il Presidente
SO TU
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione della Persona e della Famiglia
composta dai sigg. Magistrati:
d.ssa SO TU Presidente
d.ssa AN OM RI Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2697 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 5801/2024 e pendente
T R A
, con il patrocinio degli Avvti Doriana Parte_1
D'AU e ER CU ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv CU, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE E
, con il patrocinio dell'Avv Gloria Calenda Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa come da procura in atti
APPELLATA/APP.TE INC.LE
E
con l'intervento del Procuratore Generale in sede
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha preso le mosse dalla richiesta del già Parte_1
padre di due figli ( di anni 17 e di anni 15), di Per_1 Per_2
regolare affidamento, visita e mantenimento della figlia della figlia
(Roma il 11.05.2021), avuta dalla Persona_3
cessata relazione sentimentale con già madre di Controparte_1
due figli ( di anni 16 e di anni 15). In particolare, il Per_4 Per_5
ha chiesto affidamento condiviso della minore e sua Parte_1
collocazione presso di sé (in Roma, Via Luigi Gastinelli n. 226), previsione del diritto di visita della madre, da onerare di un contributo al mantenimento di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La convenendo sull'affidamento CP_1
condiviso, ha chiesto il collocamento della figlia presso di sé (in località Aprilia, Via Avello n. 2/A, nell'immobile di proprietà di concessole in comodato d'uso), la Parte_2
regolamentazione degli incontri padre/figlia, la previsione di un contributo paterno di euro 400 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha
. affidato ad entrambi i genitori, disponendone il Persona_3
collocamento presso la madre ed autorizzando il trasferimento della residenza anagrafica della minore da Roma ad Aprilia, presso il domicilio materno,
. regolato gli incontri padre/figlia [due pomeriggi durante la settimana (in difetto di accordo il martedì con pernotto fino al mercoledì sera), quando il fine settimana è di competenza della madre, con spostamenti a carico di entrambi i genitori (che avranno cura di dividersi il viaggio di andata e ritorno secondo le rispettive esigenze); un pomeriggio durante la settimana (in difetto di accordo il martedì), quando il fine settimana è di competenza del padre;
il fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, durante le vacanze scolastiche estive 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà alternativamente negli anni il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e, allo stesso modo, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, alternandosi negli anni il giorno del 6 gennaio;
durante le festività pasquali la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta; le festività annuali e locali la minore le trascorrerà alternativamente negli anni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi;
il giorno del compleanno la bambina alternerà di anno in anno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, mentre trascorrerà con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno ed il giorno del compleanno dei fratelli],
. invitato i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità,
. disposto che i Servizi sociali territorialmente competenti (Aprilia
e Roma) provvedano ad attivare monitoraggio e vigilanza sul nucleo, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio,
. determinato in 250 euro il contributo paterno mensile, con adeguamento annuale ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza,
. ripartito al 50% fra i genitori le spese straordinarie,
. dichiarato inammissibili le ulteriori domande formulate,
. compensato le spese di lite. Nel provvedimento si legge che 1) il collocamento nella abitazione ove la madre si è di recente trasferita unitamente agli altri due figli, si giustifica per la tenera età della figlia e la correlata necessità di stabilità nella organizzazione;
del resto, terminate relazione e convivenza presso l'abitazione del in Roma (dove la Parte_1
bambina ha la residenza anagrafica), la priva di risorse CP_1
economiche per reperire un alloggio in Roma, si è trasferita a
Subiaco, poi -per avvicinarsi a Roma- presso la dimora dei suoi genitori e, infine, ad Aprilia, dove ha ottenuto in comodato d'uso gratuito un immobile;
il non ha aiutato la a Parte_1 CP_1
trovare una soluzione alternativa, 2) il svolge, come Parte_1
libero professionista, l'attività di operatore olistico del benessere naturale, presso l'immobile che egli ha in comproprietà con la madre ed il fratello (sito in Roma, Via Faleria n. 21), dichiarando un reddito imponibile netto mensile (media degli ultimi 6 mesi) pari ad euro 300 circa (anno 2020: € 6.260; anno 2021: € 3.235; anno
2022: € 1.114), percepisce € 459 mensili a titolo di Assegno Unico
PS (comprensivi della spettanza per gli altri figli avuti), è socio accomandante -con una partecipazione del 31,25%- della “Sergio
Luminaria Servizi SAS”, società che dal 2013 non eserciterebbe alcuna attività, è proprietario dell'immobile ove risiede (sito in
Roma, Via Luigi Gastinelli n. 226) gravata da mutuo con rata mensile di € 625, oltre che di altri immobili (per un totale di 19, descritti nella visura catastale versata in atti e parte integrante dell'atto notorio) di cui detiene la quota di 1/6 unitamente a madre e fratello, pervenuti per successione, sottoposti a procedura di pignoramento immobiliare pendente, 3) la ha dichiarato di CP_1
essere disoccupata dal dicembre 2021, percependo dal gennaio
2024 un cd. “assegno di inclusione” dell'importo di 450 euro mensili (Reddito per l'anno 2021: € 8.806,34; Reddito per l'anno
2022: € 12.573,21; Reddito per l'anno 2023: € 7.987,57) e l'Assegno Unico per per euro 160 mensili (per Persona_3
gli altri due figli percepisce un importo complessivo di € 185), è proprietaria di un immobile sito in Subiaco (RM), acquistato nel
2009, affittato occasionalmente durante l'anno, rimasto nella sua disponibilità, e di abitare nell'immobile di Aprilia (Latina) concessole in comodato con contratto registrato, 4) il ha Parte_1
dedotto una situazione economico-patrimoniale -reddito netto di poco più di 1000 euro netti mese- palesemente incongruente e inattendibile, considerate le spese di cui è gravato -oltre al mutuo di euro 625, euro 75 per il pattinaggio della figlia e spese per mantenimento moto ed auto-; oltretutto, il non ha Parte_1
chiarito se i numerosi immobili elencati nella visura catastale siano attualmente liberi o concessi in locazione a terzi e, soprattutto, su quali di essi insista il pignoramento, 5) “le ulteriori domande formulate dalle parti (restituzione del compendio) devono essere dichiarate inammissibili”.
Ha proposto appello il adducendo che Parte_1
. in primo grado, la si è costituita il 12/2/2024 e quindi CP_1
tardivamente rispetto all'udienza del 12/3/2024, precludendosi domande riconvenzionali -con particolare riferimento a collocamento e mantenimento della minore- ed eccezioni proprie, risultando oltretutto nemmeno enunciata una domanda di autorizzazione al trasferimento della minore,
. non vi è modo di verificare la idoneità dell'immobile, non indicando il contratto se esso è stato concesso interamente o in parte e non figurando nella visura elementi utili al riguardo e risultando l'assenza di termini di durata non idonea ad assicurare stabilità alla bambina;
è illogico, inoltre, che la bambina trasferisca la residenza in un immobile in cui non è residente la madre, senza considerare che il trasferimento di residenza viene ad incidere su aspetti economici legati alle misura di sostentamento sociale,
. la distanza (oltre 60km) tra l'abitazione del padre e quella della madre giustificherebbe tempi paritetici di permanenza della minore con i genitori, visto che l'età della bambina non è di ostacolo e considerato che ella ha sempre vissuto nella casa familiare paterna, ove pure si trovano i fratelli cui ella è legata;
non si comprende per quale ragione la abbia optato per Aprilia, così distante CP_1 dall'abitazione paterna, anziché per l'altrettanto distante Subiaco, ove però controparte ha un immobile di proprietà nel quale è anagraficamente residente e che nemmeno metterebbe a reddito,
. la frequentazione della scuola è stata bruscamente interrotta dal trasferimento e la bambina risulterebbe ora affidata per alcune ore al giorno ad una non meglio identificata associazione educativa denominata “Agrofamiglie di Aprilia” (cfr. all. I), ciò di cui il deducente non è stato informato dalla madre in spregio all'obbligo di condivisione fra genitori,
. il primo Giudice non ha tenuto conto dei comportamenti diseducativi della controparte che ha pubblicato su alcuni social network (tra cui Facebook, cfr. all. 15a, 15b,15c,15d del fascicolo di primo gradi parte resistente e del presente fascicolo) fotografie della bambina, senza avere preventivamente informato il deducente,
. quanto alla condizione economica della essa ha CP_1
dichiarato 6) di essere disoccupata dal 2021, pur avendo nel 2022
(cfr. doc, n. 25 parte resistente) percepito redditi da lavoro dipendente per € 4.742,30 (rapporto di lavoro iniziato il 9.2.2022 ed ancora in essere alla data del 31.12.2022), 7) di locare saltuariamente l'immobile di sua proprietà, mentre il deducente ha documentato (cfr. all.ti n. 11 lett a/g del fascicolo di primo grado di parte ricorrente e del presente fascicolo) che esso è regolarmente locato in inverno e in estate (cfr fotografie attestanti l'intento di pubblicizzare la locazione, all. 11 lett a/g del fascicolo di primo grado di parte ricorrente e del presente fascicolo); oltretutto, il fatto che non vi sia traccia formale neanche dell'introito saltuario fa ritenere che si tratta di un'attività non dichiarata,
. il Giudice di prime cure ha inspiegabilmente rivolto la propria attenzione esclusivamente ad esso appellante che 8) non sta pagando il mutuo da diversi mesi, in considerazione delle sue difficoltà economiche (cfr. all. L1 e L2), 9) percepisce un reddito che, ad esempio per l'anno 2022, non è pari a poco più di € 1.000, importo questo corrispondente, se mai, al reddito imponibile ai fini fiscali, 10) ha immobili -quelli oggetto di lascito paterno- che, ad eccezione di quello romano, sono sottoposti a procedura di pignoramento immobiliare, 11) deve preoccuparsi di mantenere anche gli altri due figli e Per_1 Per_2
. non ha formulato domande di restituzione del compendio,
. controparte ha pubblicato sui social network (Facebook ed altri) una fotografia della minore, madre del versamento di un contributo economico per aiutare lei ed i suoi figli “a realizzare un sogno”, consistente nell'acquisto di un camper per trascorrere le proprie vacanze>: trattasi di pubblicazione operata dalla senza che il padre ne fosse informato, CP_1
commettendo un illecito e violando le norme che tutelano i minori, la privacy ed anche l'onorabilità dell'istante che passa per essere genitore incapace e disinteressato: di tanto il Tribunale non si è occupato.
Ha chiesto alla Corte di 12) disporre l'affidamento condiviso della minore e il relativo collocamento prevalente presso il padre -in
Roma, Via Luigi Gastinelli n. 226- o, in subordine, il collocamento paritario (per esempio anche a settimane alterne) presso entrambi i genitori, 13) nell'ipotesi del collocamento prevalente presso il padre, regolare le visite della madre [“la madre vedrà e terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità: due pomeriggi durante la settimana (in difetto di accordo il martedì con pernotto fino al mercoledì sera), quando il fine settimana è di competenza del padre, con spostamenti a carico di entrambi i genitori (che avranno cura di dividersi il viaggio di andata e ritorno secondo le rispettive esigenze); un pomeriggio durante la settimana (in difetto di accordo il martedì), quando il fine settimana è di competenza della madre;
il fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
durante le vacanze scolastiche estive 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà alternativamente negli anni il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e, allo stesso modo, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, alternandosi negli anni il giorno del 6 gennaio;
durante le festività pasquali la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
le festività annuali e locali la minore le trascorrerà alternativamente negli anni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi;
il giorno del compleanno la bambina, salvo diversi accordi, alternerà di anno in anno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, mentre trascorrerà con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno ed il giorno del compleanno dei fratelli”], revocare l'autorizzazione al trasferimento della residenza anagrafica della minore, con il mantenimento della residenza presso la casa paterna, revocare il contributo paterno al mantenimento, condannare l'appellata alla restituzione di quanto nelle more riscosso, 14) prevedere, nel caso di collocamento presso il padre, un contributo materno di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, 15) vietare la pubblicazione di immagini raffiguranti la minore e disporre la rimozione di quella/quelle già pubblicate, prevedendo la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione delle immagini, e, per l'effetto, condannare la al risarcimento CP_1
del danno in favore della minore da quantificarsi in via equitativa dalla Corte adita, 16) con vittoria di spese e compensi di causa. Costituendosi, la ha dedotto CP_1
. che l'appello è inammissibile per contrasto con il principio di chiarezza, sinteticità e specificità di cui all'art. 342 cpc,
. quanto all'asserita tardività della sua costituzione in primo grado, che il nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie con l'art. 473 bis.19 cpc precisa che le decadenze di cui agli artt. 473 bis.14, 473 bis.16 e 473 bis.17 cpc operano esclusivamente con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, potendo quindi le parti sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli minori,
. che la decisione su affidamento, collocamento e residenza della minore è corretta, logica e ampiamente motivata, nonché pienamente condivisibile perché emessa a tutela del superiore interesse della piccola a vivere in un contesto Persona_3
familiare stabile e sereno, risultando tra l'altro priva di pregio la contestazione avversa circa la precarietà del contratto di comodato, visto che nel giugno 2025 tale contratto si è rinnovato per altri due anni,
. che il primo Giudice ha attentamente valutato gli atti di causa e le asserzioni di controparte, nonché ampiamente e giustamente motivato la decisione circa il contributo paterno, evidenziando come la situazione economica allegata dal sia Parte_1
palesemente incongruente ed inattendibile “rispetto alla libera professione da lui esercitata e alle sue numerose proprietà immobiliari (per un totale di 19 immobili), nonché incompatibile con le spese mensilmente da lui sostenute per la rata di mutuo, per la moto, per la macchina e per il mantenimento dei suoi tre figli”,
. che il contributo paterno non solo non è eccessivamente oneroso, ma, considerata la capacità lavorativa che consentirebbe al il reperimento di occupazione più remunerativa, lo Parte_1
stesso appare insufficiente,
. che, del resto, 17) essa esponente continua ad essere disoccupata e attualmente percepisce il reddito di inclusione, oltre all'assegno unico universale per tutti e tre i figli, oltre ad un introito saltuario derivante dall'affitto occasionale dell'immobile in Subiaco (RM) di sua proprietà (doc. 4); la deducente, quindi, si avvale del sostegno pubblico, come evidenziato dai CUD anni 2024 e 2025 e dagli estratti conto della Carta Postpay Evolution, “che si depositano ad integrazione della documentazione economico-reddituale prodotta in primo grado (doc. 5, 6, 7, 8)”, ed è inserita nel percorso formativo di accompagnamento al lavoro, 18) il omette di Parte_1
depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e negli estratti del c/c bancario in atti figurano non i redditi da lavoro ma solo l'accredito mensile dell'assegno unico universale, risultando “lecito pertanto ritenere che l'appellante abbia altri c/c bancari, anche cointestati, e/o carte di credito prepagate e/o conti a risparmio su cui deposita i propri redditi da lavoro”; il continua altresì Parte_1
ad essere cointestatario di ben 19 immobili ed omette di indicare se siano liberi o concessi in locazione,
. che 19) il provvedimento gravato ha regolato il diritto di visita del prevendendo un articolato calendario al fine di garantire Parte_1
alla minore la stabilità e la continuità delle proprie abitudini e un rapporto costante e continuativo con entrambi i genitori, 20) attualmente i genitori rispettano il calendario fissato dal Tribunale
e si sono accordati anche per gli spostamenti, dividendo equamente tra loro l'andata ed il ritorno come previsto nella sentenza impugnata,
. che la deducente non ha formulato ulteriori domande e tanto meno domande volta alla “restituzione del compendio”,
. che le spese del primo grado devono seguire la soccombenza, dovendo quindi essere poste a carico del visto che Parte_1
nessuna delle domande dell'esponente è stata rigettata.
Ha chiesto alla Corte di 22) dichiarare inammissibile l'appello, 23) di rigettare l'appello, 24) determinare in € 400 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, “a far data dal mese di pubblicazione della sentenza di primo grado, o la somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà giusta”, 25) riformare parzialmente la sentenza, “censurando la dichiarazione di inammissibilità di domande non proposte e provvedendo sulle spese di lite in virtù del principio della soccombenza”, 26) condannare il al ristoro delle spese del secondo grado, Parte_1
27) procedere ad accertare, a mezzo della Guardia di Finanza,
l'esatta determinazione dei redditi percepiti dal e la Parte_1
complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso.
Con memoria del 2/10/2025, il ha contestato la dedotta Parte_1
inammissibilità dell'appello, rappresentando che l'avverso modus scribendi integra violazione dell'art 52 del codice deontologico forense e dell'art 89 cpc, e dedotto, fra l'altro, che la richiesta di collocamento prevalente presso di sé è stata indotta non solo dal desiderio di avere un rapporto il più stretto possibile con la figlia ma anche dall'episodio relativo alla pubblicazione della fotografia e dalla correlata esigenza di controllare condotte “sui generis” dell'ex compagna: ha aggiunto che 28) l'episodio non è stato oggetto di smentita da parte della che in primo grado ha CP_1
tentato di sminuirne la portata, adducendo che anche il deducente ha pubblicato foto che lo ritraggono i figli, senza considerare che trattavasi di minori ultraquattordicenni che possono, ex art 2 quinquies, comma 1, dlgs 196/2003, prestare il consenso, 29) la pubblicazione per minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori e che la stessa costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole, determinando la circolazione di foto che possono essere utilizzate da malintenzionati per avvicinarsi ai bambini o trarne materiale pedopornografico, 30) la pubblicazione seguita dal rifiuto di riconoscere l'errore commesso
è indice di esercizio non corretto della responsabilità genitoriale. Ha precisato che 31) la collocazione presso di sé appare più rispondente all'interesse della minore che, dall'anno 2026/2027, comincerà a frequentare le elementari e vorrà sempre più svolgere attività, 32) la città di Roma offre in proposito opportunità che la località
Fossignano, distante da Aprilia circa 15 minuti di macchina, difficilmente le potrà garantire, 33) detta località è fuori mano e non agevolerà le relazioni sociali, 34) la che a distanza di 3 CP_1
anni dal suo trasferimento è ancora priva di occupazione, potrebbe avere molte più opportunità venendo a stabilirsi a Roma, 35)
l'appellata ha dichiarato per il 2025 un reddito netto di euro
16.039,67 (cfr dichiarazione sostitutiva), 36) ha proposto comunque a controparte una frequentazione a settimane alterne -dal venerdì all'uscita di scuola alla mattina del venerdì seguente- o in alternativa una frequentazione “per tre giorni ciascuno, con il lunedì condiviso per consentire l'alternanza dei week end”, ciò cui è seguito il rifiuto della 37) il percorso di sostegno alla CP_1
genitorialità gli ha consentito di metabolizzare gli eventi che hanno portato alla crisi di coppia e di comprendere che essi genitori devono tornare a fare squadra nell'interesse della minore, ciò che tuttavia non sembra condiviso dalla he continua ad essere CP_1
ostile nei suoi confronti -in ciò facilitata dal regime di frequentazione e dal collocamento stabiliti dalla sentenza di primo grado- e poco incline ad accedere a episodiche richieste di modifica giorno/orario, rifiutando anche di consegnargli il documento di identità della minore, 38) all'atto della nascita di egli, Per_3
consapevole della precarietà economica della ha offerto il CP_1
proprio alloggio a lei ed ai tre minori, 39) essendo un libero professionista, può gestire il suo orario di lavoro tranquillamente, potendo organizzarsi in modo compatibile con le esigenze della figlia, ove la Corte la collocasse presso di lui, in linea con l'abbandono del criterio della maternal preference e con il superiore interesse del minore, riconosciuto dalla Costituzione oltre che dalla legislazione sovranazionale e dalle convenzioni internazionali. Quanto al contributo economico, ha dedotto che 40) ne ha chiesto la revoca solo in caso di collocamento presso di sé o collocamento paritario, 41) l'avversa richiesta di aumento è in primo luogo inammissibile, visto che il capo della sentenza relativo all'assegno non ha formato oggetto di appello incidentale, le entrate di controparte, che nei primi 9 mesi del 2025 ha introitato 13.789 euro netti, è raddoppiato rispetto a quello accertato dalla sentenza di primo grado (euro 7987 lordi), 41) l'esponente non ha avuto la stessa fortuna, atteso che, dopo il tracollo subito a causa dell'epidemia Covid, stenta a riprendersi, tant'è che nel 2024 ha incassato, al netto dell'assegno unico e dell'assegno di euro 250 mese versato per la minore, euro 3714; non avendo pagato le rate del mutuo, egli ha ricevuto un precetto di pagamento per euro
55.864,83 e per far fronte alle esigenze della figlia deve ricorrere all'aiuto della madre, 42) va respinto l'appello incidentale afferente le spese di lite, visto che in primo grado il Tribunale ha respinto la domanda avversa di determinazione dell'assegno in euro 400 mese e di determinazione al 70% della percentuale delle spese straordinarie a carico del deducente.
Nella memoria del 13/10/25, la ha dedotto che 43) le CP_1
avverse note, lungi dal replicare alle proprie deduzioni, espongono questioni e conclusioni nuove, avendo nel contempo il Parte_1
prodotto documentazione nuova che non può non essere stralciata,
44) la pretesa violazione del codice deontologico e dell'art 89 cpc non è associata all'indicazione dei periodi passibili di censura, 45) quanto all'episodio della pubblicazione, la Psicologa dott.ssa
-che supporta la coppia nel percorso di sostegno Persona_6
alla genitorialità– ha rappresentato che “la signora mostra adeguato espletamento delle principali funzioni genitoriali” e la denuncia presentata dal al Tribunale per i minorenni per Parte_1
“condizione di disagio abitativo” e “inadeguatezza del ruolo genitoriale materno” non ha condotto all'apertura di procedimenti a carico della deducente, 46) il collocamento prevalente della figlia presso il padre non può trovare accoglimento perché contrario al superiore interesse della minore, soprattutto oggi che la bambina vive stabilmente in Fossignano con la madre da oltre due anni ed è ben inserita sia nel contesto scolastico sia in quello socio- relazionale, 47) il collocamento paritario non tiene conto della necessità di stabilità connessa alla tenera età (4 anni) della minore, costretta nel caso a continui e defatiganti spostamenti tra le case dei genitori notoriamente distanti, motivo per cui la deducente non ha aderito alle soluzioni ex adverso proposte, 48) nessuna lesione del diritto alla bigenitorialità può essere lamentata dal atteso Parte_1
che la sentenza ha previsto ampi tempi di frequentazione della minore con il padre, 49) l'appellante dimostra di trovarsi in una condizione economica rovinosa, costituendo questo elemento contrario ad un collocamento della minore presso di lui, risultando lo stesso non in grado di garantire alla figlia il sostentamento alimentare quotidiano né, tantomeno, la stabilità abitativa, 50) appare poco credibile che n.15 box/posti auto in Roma siano tutti utilizzati come deposito di mobili di famiglia così come inverosimile appare la notifica da parte della di un atto CP_2
precetto in data 30.04.2025 a fronte di una dichiarata morosità dall'anno 2018 per “impossibilità economica”, ciò cui si aggiunge che anche il tenore di vita contrasta con quanto dichiarato, risultando il possedere un'autovettura ed una moto, Parte_1
sostenere le spese di gestione dello studio privato ove esercita la libera professione e mantenere i tre figli, provvedendo alle spese straordinarie per loro necessarie, 51) quanto all'inammissibilità della richiesta di aumento del contributo, l'art. 437bis. 35 cpc introduce una significativa differenza tra l'appello in materia di famiglia rispetto all'appello ordinario, circa la possibilità di formulare domande ed eccezioni nuove e richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova con riferimento ai diritti indisponibili. Ha insistito.
E' pervenuta relazione di aggiornamento del SS di Aprilia nella quale si legge che
. il nucleo e in particolare madre e figlia sono state prese in carico dal 1/1/2024, su richiesta della presso il Parte_3
Tribunale per i minorenni di Roma che ha delegato il Servizio ad effettuare un'analisi socio-ambientale a fronte di una rappresentata condizione di disagio abitativo: nessun procedimento è stato aperto non essendo emersi in prima battura elementi di pregiudizio nel contesto familiare materno,
. nello svolgimento del monitoraggio demandato dal T.O. e nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità (iniziato dalla mamma, seguita dalla , nel maggio 2024, a differenza Parte_4
del percorso congiunto, avviato nel febbraio 2025 e sempre seguito dalla ), sono emerse la notevole conflittualità della Parte_4
coppia genitoriale: in particolare la si è lamentata delle CP_1
difficoltà di comunicazione sulla gestione della minore, su questioni quali la scelta del pediatra e la scuola dell'infanzia, questioni risolte con la mediazione del Servizio,
. la ha posto in evidenza l'esistenza di una sfiducia Parte_4
reciproca e l'incoerenza fra messaggi verbali e non verbali che arrivano alla bimba la quale potrebbe trovarsi a tentare di adeguarsi di volta in volta ai desideri ed alle aspettative del genitore con cui è collocata, compiacendone le richieste a discapito dell'espressione autentica dei suoi vissuti emotivi e desideri,
. nel settembre 2025, la ha dichiarato di trarre giovamento CP_1
dal percorso di sostegno intrapreso singolarmente e non anche da quello avviato con il che avrebbe persistito in una CP_1
comunicazione “manipolativa” inadatta a consentire la gestione di che cominciava peraltro a riportarle di non poterle Per_3
raccontare tutto o di avere dei segreti, come se il padre le facesse un “lavaggio del cervello” nei giorni di sua spettanza,
. gli insegnanti, insediatisi da un anno, hanno rappresentato di non conoscere se non “per sentito dire” i trascorsi di conflittualità genitoriale, precisando che la bambina è solare, socievole, partecipativa e non mostra alcun tipo di disagio,
. è auspicabile che prosegua l'intervento di sostegno in corso o che si attivino altri servizi a favore del nucleo, con indirizzo della
“coppia genitoriale, qualora si ritenesse necessario, presso un centro specializzato di secondo livello, al fine di porre fine all'elevata conflittualità mostrata”.
E' stata disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del
23/10/2025 con la trattazione scritta e sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 20/10/2025, il ha riproposto le conclusioni Parte_1
già formulate, rilevando, quanto alla relazione di aggiornamento, che la stessa riporta delle dichiarazioni attribuitegli dalla – CP_1
se avesse avuto una bacchetta magica, avrebbe fatto “sparire la
Sigra dalla faccia della terra”- e mai pronunciate dal CP_1
deducente e tanto meno dinanzi alla Dssa Grecco: ha quindi chiesto l'ammissione della prova testimoniale -indicando a teste la Dott.ssa
, in presenza della quale dette frasi sarebbero state Persona_6
pronunciate- 2025, in risposta alla sua domanda circa cosa avrebbe fatto se, magicamente avesse potuto modificare la “situazione”, il signor rispondeva che gli sarebbe piaciuto poter Parte_1
cancellare il momento in cui aveva conosciuto la perché CP_1
la considerava il peggior errore della sua vita, ma anche che, non essendo ovviamente possibile, aveva capito di dover accettare la presenza della nella sua vita in quanto madre di CP_1 Per_3
2) “Vero che quando, a tale risposta la signora dichiarava CP_1
doversi attribuire un significato gravissimo, perché l'ex compagno aveva dichiarato di volerla cancellare dalla faccia della terra, Lei replicava che non c'era niente di grave nelle affermazioni del dal momento che questi aveva detto che gli sarebbe Parte_1
piaciuto cancellare il momento in cui l'aveva conosciuta, non che gli sarebbe piaciuto cancellare la persona di ”>. Controparte_1
Ha chiesto altresì, eventualmente formulate da parte appellata, di essere ammess[o] alla prova contraria, anche con la stessa teste, la sola professionista incaricata di seguire entrambi i genitori, quindi la sola che ha sentito per mesi - e contestualmente - sia la sia il e che, CP_1 Parte_1
all'esito del succitato percorso genitoriale (cfr. All.2 alla succitata relazione dei Servizi Sociali depositata il 03 ottobre 2025) ha distribuito -a nostro avviso, equamente- la responsabilità delle difficoltà relazionali che sono ancora sono presenti nella coppia genitoriale -e che al fantomatico episodio riferito dalla CP_1
come avvenuto in sua presenza non ha fatto –chissà perché…- alcun cenno>.
Con note del 22/10/2025, la ha reiterato le conclusioni già CP_1
svolte, insistendo in via istruttoria per la chiesta indagine della
Guardia di Finanza, volta all'esatta determinazione dei redditi del e di non accettare il contraddittorio sulle domande Parte_1
nuove proposte dall'appellante con i propri scritti difensivi, ivi comprese quelle formulate con le note di trattazione scritta. Ha contestato altresì le avverse tardive allegazioni e produzioni documentali, chiedendo l'espunzione dei doc. 01 e 02 allegati alle memorie ex art. 473bis. 32 cpc., eccependo inammissibilità ed irrilevanza delle nuove istanze istruttorie formulate dall'appellante con le note di trattazione scritta, chiesta è in contrasto con il disposto di cui all'art. 473bis. 35 cpc ed i capitoli così come formulati manifestamente inammissibili in quanto generici, valutativi nonché irrilevanti ai fini del decidere>.
E' pervenuto il parere del PG.
Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità ex art 342 cpc, avendo il segnalato quelle che ritiene criticità della Parte_1
sentenza, confutando le statuizioni assunte con argomenti che controparte, che invero si è difesa nel merito, ha compreso appieno. Va altresì respinta l'eccezione afferente la tardiva costituzione in primo grado della visto che l'art. 473 bis.19 cpc precisa CP_1
che le decadenze di cui agli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17 cpc operano esclusivamente con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, sicchè, in una controversia -qual è l'odierna- relativa ad affidamento e mantenimento dei figli minori, le parti non hanno limiti nell'introduzione di nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova lungo tutto l'arco del processo.
Alla luce di quanto sopra, è da respingere anche l'argomento della che si duole del contenuto della memoria di replica CP_1
avversaria che “espone questioni nuove, formula nuove conclusioni e produce nuovi documenti”, dichiarando di non accettare il contraddittorio (cfr memoria 13/10/2025): al riguardo, è da segnalare che deduzioni e documenti sono acquisiti al processo, visto che la ha potuto esercitare il suo diritto di difesa e CP_1
che tanto vale anche per le questioni sollevate, a seguito dell'esame dell'aggiornamento del SS, dal Va poi ritenuta Parte_1
l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dal predetto nelle note di trattazione, trattandosi di accertamento che nulla aggiunge ad un clima di conflittualità genitoriale che costituisce un dato acclarato.
Fermo l'affidamento condiviso sul quale, peraltro, non si registra contrasto fra le parti, vanno respinte le domande con le quali il vorrebbe modificare il collocamento della minore, Parte_1
collocamento che egli vorrebbe presso di sé o, in subordine, paritario: le soluzioni proposte dall'appellante, infatti, non paiono rispondenti all'interesse della minore che subirebbe uno sradicamento rispetto ad un habitat ormai consolidato, grazie anche al contributo dello stesso che ha dato il consenso Parte_1
all'iscrizione a scuola, sebbene previa mediazione del SS, e nel quale non sono state riscontrate criticità, risultando la crescita di sana e serena. La seconda soluzione appare Per_3
destabilizzante per l'organizzazione della minore costretta a fare la spola fra le due abitazioni e priverebbe la bambina di un punto certo di riferimento, creando oltretutto ambiguità sulla sull'identificazione della scuola da frequentare. A tanto si aggiunga che il non ha contestato l'asserto della secondo Parte_1 CP_1
la quale l'attuale regime di frequentazione consente all'ex compagno di essere presente nella quotidianità, oltre che nei fine settimana, segnalandosi che oltretutto lo stesso appellante ha asserito di essere in grado di organizzare il suo lavoro in funzione delle esigenze della minore.
Respinta la domanda di collocamento presso il padre o paritetico, restano travolte le correlate pretese di revoca del contributo al mantenimento della figlia e, nel primo caso, di condanna della versare un assegno per nonchè quella di revoca CP_1 Per_3
dell'autorizzazione al trasferimento della residenza anagrafica della minore.
Va di contro esaminato il profilo dell'aumento del contributo paterno: non rileva, al riguardo, che la bbia espressamente CP_1
formulato appello incidentale con riferimento alle spese ed alle domande inammissibili, visto che la predetta ha chiaramente manifestato l'intenzione di rimettere in discussione la determinazione economica e di chiedere una riforma della decisione impugnata sul punto.
Quanto alle indagini tributarie, è da segnalare che le parti, dovendo presentare non solo le dichiarazioni reddituali ma anche tutta la documentazione relativa a redditi e patrimonio, debbono tenere un comportamento di lealtà processuale che include anche il dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia degli obblighi, di rilevanza costituzionale, di mantenimento della prole (art. 30 Cost): nel caso le parti si sottraggano a tale obbligo di lealtà, come nel caso di specie entrambe fanno, la sanzione è quella valutazione delle condotte ex art. 116 cpc, ciò che induce questa Corte a non accedere alle indagini tributarie chieste dalla CP_1
Venendo alle posizioni della parti, il primo Giudice ha ritenuto le dichiarazioni del non rappresentative dell'effettiva Parte_1
condizione economica, conclusione da confermare in questa sede sol che si consideri che il predetto, da un lato, sostiene di svolgere attività libero professionale quale operatore olistico del benessere naturale, tanto da munirsi di studio da destinare all'attività detta, e dall'altra allega un'entrata mensile irrisoria -nel primo semestre
2025 pari ad euro 170-, con la quale evidentemente non sarebbe in grado di sostentarsi, mantenere l'autovettura e il motociclo, pagare gli oneri relativi allo studio e i tributi dei numerosi immobili che gli appartengono seppure pro quota, nonché contribuire alle spese straordinarie dei tre figli, sempre che si ritenga che con l'assegno unico riesca a coprire il mantenimento ordinario degli stessi. A tanto si aggiunga che dagli estratti conto depositati risultano come entrate gli assegni per i figli e in alcuni periodi versamenti in contanti che, nel I trimestre 2024, assommano ad euro 3850, rinvenendosi uscite per utenze e spesa alimentare, oltre che per noleggio autovettura in Sicilia -nel febbraio 2024 pari ad oltre euro
500- nonché esborsi effettuati attraverso una carta di debito, il tutto a comprova dell'opacità della patrimonialità per come rappresentata.
Se è vero che il non dà visibilità delle sue entrate, la Parte_1
non è da meno, visto che non fornisce elementi per una CP_1
ricostruzione chiara nonostante invochi l'aumento del contributo per la figlia: e, invero,
. i dati forniti risultano incongrui già prima della nascita di vista che la stessa svolgeva l'attività di cuoca, per una Per_3
paga mensile di euro 633 (cfr doc 4) con la quale faceva fronte ad un canone locatizio di euro 700/mese (cfr doc 3),
. al momento la è disoccupata, non essendo chiaro perché CP_1
la predetta, pur dotata di attitudine al lavoro proficuo, non si sia attivata e non si attivi per il reperimento di attività lavorativa - cessata nel dicembre 2021-,
. l'interessata ha dichiarato per i primi nove mesi del 2025 euro
16.039,67 netti, per un importo pari ad euro 1780 circa mensili che, decurtato dell'assegno per di euro 250, dell'Assegno Per_3
unico per euro 330/mese (per i 3 figli) e dell'assegno di inclusione per euro 450 mese (cfr dichiarazione sostitutiva di primo grado), le lascia una disponibilità di euro 895 della quale non dà conto, se non limitandosi ad allegare la fruizione di non meglio specificati “bonus vari” (cfr dichiarazione sostitutiva di appello),
. oltretutto, tale informazione sarebbe stata a maggior ragione auspicabile sol che si consideri l'ulteriore introito dato dalla locazione dell'immobile in località sciiscistica (Monte Livata), immobile che deve portare frutto -come del resto evincibile dagli annunci pubblicati anche su portali specializzati- viste le spese che per lo stesso l'interessata deve affrontare (cfr estratto conto 2025 della carta di debito in cui figura un'uscita di 1000 euro per “lavori facciate” Condominio Le Betulle ed altri versamenti in favore dello stesso Condominio).
Quanto sopra conduce alla conferma del contributo come determinato dal primo Giudice, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Va ribadita la statuizione di inammissibilità pronunciata dal
Tribunale quanto alle domande afferenti la pubblicazione delle fotografie raffiguranti la minore, trattandosi di domande involgenti questioni da trattare con rito ordinario e restando precluso dall'art
40 cpc il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi. Va tuttavia censurato l'uso improprio di foto e video della minore e la va ammonita ad astenersi da siffatto utilizzo e CP_1
dal far circolare e pubblicare detto materiale senza il consenso del
Parte_1
Appare opportuno che, così come auspicato dal SS, proseguano i percorsi in essere in vista della facilitazione della comunicazione fra le parti e della costituzione di un'alleanza genitoriale nell'interesse della bambina.
Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. rigetta l'appello del e l'appello incidentale della Parte_1
CP_1
. ammonisce la ad astenersi dall'utilizzare CP_1
impropriamente fotografie o video della minore e dal far circolare gli stessi o dal pubblicarli in rete senza il consenso del Parte_1
. manda ai Servizi sociali territorialmente competenti (Aprilia
e Roma) di proseguire monitoraggio e vigilanza sul nucleo e di segnalare eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria,
. dichiara integralmente compensate le spese di lite,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co.
17, L. n. 228/12, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, di una somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi, anche al Servizio sociale del Comune di Aprilia
e del CP_3 Roma il 30/10/2025
Il Consigliere estensore
AN OM RI
Il Presidente
SO TU