Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
6 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6193 / 2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Paola Aiello come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Capizzi come in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_2
Gaezza come in atti;
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15/07/2022 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229009836860000 di € 45.697,84, nonché avverso i sottesi atti ovvero le seguenti cartelle ed avvisi di addebito, tutte/i relativi a ruoli emessi dall' CP_2
sede di Catania, e precisamente:
- cartella n. 29320040009912210000, asseritamente notificata il 14/03/2005, dell'importo di €
4.616,27 per un debito anno 2002 per presunto omesso versamento contributi I.V.S. a percentuale sul
1
-cartella n. 29320040079199836000, asseritamente notificata il 16/09/2005, dell'importo di €
7.234,23 per un debito anno 2001 per presunto omesso versamento contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive su contributi I.V.S. a percentuale, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica;
- cartella n. 29320050028383003000, asseritamente notificata il 07/10/2005, dell'importo di €
1.592,07, per un debito anno 2003 relativo al LL DM 10 anno 2003 e somme aggiuntive, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica;
- cartella n. 29320060003727769000, asseritamente notificata il 28/09/2006, dell'importo di 5.027,60 per un debito anno 2002 per presunto omesso versamento contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive per contributi I.V.S. a percentuale, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica;
- cartella n. 29320060014199165000, asseritamente notificata il 26/05/2006, dell'importo di €
2.143,59, per un debito anno 2004, relativo al LL oltre interessi di Controparte_3
mora, oneri di riscossione e diritti di notifica;
- cartella n. 29320060110221059000, asseritamente notificata il 05/01/2007, dell'importo di €
2.386,64, per un debito anno 2005 relativo al LL oltre interessi di Controparte_3
mora, oneri di riscossione e diritti di notifica;
- avviso di addebito n. 59320160001006924000, asseritamente notificato il 17/05/2016, dell'importo di € 1.229,44 per un debito anno 2015 per presunto omesso versamento contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale, oltre somme aggiuntive, interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica anno 2016; CP_2
- avviso di addebito n. 59320170000034043000, asseritamente notificato il 24/01/2017, dell'importo di € 1.998,89, per un debito anno 2016, relativo al LL oltre interessi Controparte_3
di mora ed oneri di riscossione e spese di notifica anno 2017; CP_2
- avviso di addebito n. 59320170001152164000, asseritamente notificato il 12/04/2017, dell'importo
Co di € 4.698,57, per un debito anno 2016, relativo al LL DM , oltre somme aggiuntive, interessi di mora ed oneri di riscossione e spese di notifica anno 2017; CP_2
- avviso di addebito n. 59320170006028503000, asseritamente notificato il 17/10/2017, dell'importo di € 128,43, per un debito anno 2013, per somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. a percentuale, oltre somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. a percentuale, interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica anno 2017; CP_2
2 - avviso di addebito n. 59320170007332523000, asseritamente notificato il 02/12/2017, dell'importo di € 9.032,22, per un debito anno 2011, emesso alla luce di un ruolo per Artig. unificato CP_4
contrib. I.V.S. sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica anno 2017; CP_2
- avviso di addebito n. 59320180000448276000, asseritamente notificato il 30/03/2018, dell'importo Co di € 3.517,38, per un debito anno 2017, relativo al LL DM , oltre somme aggiuntive, interessi di mora ed oneri di riscossione e spese di notifica anno 2018; CP_2
- avviso di addebito n. 59320180001969840000, asseritamente notificato il 18/06/2018, dell'importo di € 1.145,44, per un debito anno 2017, per presunto omesso versamento contributi I.V.S. CP_2
fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica anno 2018. CP_2
A fondamento della proposta opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli atti impugnati in quanto le suddette cartelle ed avvisi di addebito non erano mai stati oggetto di regolare notifica e, in ogni caso, anche a volere ritenere effettivamente eseguita la notifica asseritamente indicata dalla controparte nella intimazione di pagamento opposta, i crediti si erano comunque estinti per prescrizione successiva. Eccepiva, altresì, la nullità o annullabilità in parte de qua dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica di tutte le cartelle e gli avvisi di pagamento indicati in premessa e illegittimità per violazione del diritto di difesa e dello statuto del contribuente di cui alla l. n. 212/2020.
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi sopra esposti o con qualsivoglia altra motivazione: - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al sopra riportato punto 1) dei motivi di merito, l'intervenuta prescrizione delle somme portate da detta intimazione di pagamento n. 29320229009836860000 con riguardo alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ivi elencati e relativi ruoli e comunque del diritto alla riscossione da parte dell' e dell' , nonché, per le ragioni di cui al punto CP_2 Controparte_1
2) dei motivi di merito, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ad essa sottese/i ed elencate/i in premessa ed al detto punto 2) e per difetto di motivazione e violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e s.m. e i., degli artt. 6 e 7 della. L. n. 212/2000, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e del diritto di difesa, enon dovute, in ragione dell'accoglimento delle dette esposte motivazioni di cui ai punti 1) e 2), le spese esecutive esposte nell'intimazione in ragione degli importi non dovuti;
- e, per l'effetto, disporre
l'annullamento e/o declarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29320229009836860000,
3 ove ritenuto anche in parte de qua, con conseguente annullamento e/o riduzione delle spese esecutive esposte nell'intimazione in ragione degli importi non dovuti, nonché annullare le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati in premessa ed ai punti 1) e 2) dei motivi di merito ed i relativi ruoli ed ogni altro atto precedente e presupposto per le ragioni di cui ai detti punti 1) e 2) con ogni formula o motivazione, dichiarando la non esigibilità da parte dell' Controparte_1
e dell' delle somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata e dalle
[...] CP_2
sopra elencate cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ivi indicati e dai relativi ruoli e, ove occorra anche in parte de qua e nella misura ritenuta secondo giustizia, delle spese esecutive esposte nell'intimazione di pagamento opposta. Con vittoria di spese e compensi”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio rilevando, in Controparte_1
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto agli avvisi di addebito opposti e, nel resto, spiegando difese volte al rigetto dell'opposizione. Avuto riguardo alle difese articolate in memoria, in definitiva concludeva chiedendo: “ Dichiarare il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva di , in ordine ai motivi di Controparte_5
opposizione per fatti estranei alla attività esattoriale;
- In via subordinata, accertare e dichiarare
l'avverso ricorso, inammissibile, in quanto tardivo, e comunque infondato in fatto e diritto nei confronti dell e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- nella denegata ipotesi di Controparte_6
CP_ accoglimento della domanda, tenere indenne l'Agente Riscossione, dalle spese di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva in giudizio anche eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva quanto alla intimazione di pagamento opposta nonché la tardività dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli atti in violazione dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 46/99. Contestava, inoltre, l'infondatezza dei motivi di opposizione con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione. L'Istituto in ragione di tutto quanto esposto in memoria concludeva, poi, nei seguenti termini: “ In via preliminare e/o pregiudiziale,dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in re-lazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 CP_2
c.p.c.In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare
l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza Controparte_7
4 dello stesso. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
In data 21 maggio 2024, rilevato che parte ricorrente aveva dichiarato di avere presentato, con riferimento agli avvisi di addebito sottesi al provvedimento opposto, istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi da 231 a 252, della L. n.
197/2022 (cd. Rottamazione quater), il giudizio veniva sospeso limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
n.59320160001006924000;
n.59320170000034043000;
n.59320170001152164000;
n.59320170006028503000;
n.59320170007332523000;
n.59320180000448276000;
n.59320180001969840000;
In pari data veniva, conseguentemente, disposta la prosecuzione del giudizio limitatamente agli atti estranei alla richiesta di definizione agevolata ovvero: cartella n. 29320040009912210000; cartella n.
29320040079199836000; cartella n. 29320050028383003000; cartella n. 29320060003727769000; cartella n. 29320060014199165000; cartella n. 29320060110221059000.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 6 maggio 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti la causa viene decisa con la seguente sentenza.
___________ __
1. In generale, occorre rilevare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'on e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come
5 opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
2. Venendo al caso di specie, attesa l'infondatezza delle doglianze relative alla costituzione in giudizio di ( procura generale alle liti allegata alla memoria del 05.06.23), i motivi di CP_2 CP_2
opposizione fatti valere integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e di opposizione a ruolo (con riguardo all'eventuale prescrizione antecedente), rispetto alle quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore. Quanto ai motivi concernenti il difetto di motivazione del titolo, essi integrano motivo di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
3. Va a questo punto disattesa la censura di difetto di legittimazione passiva sollevata da tenuto CP_2
conto che il ricorso introduttivo ha ad oggetto, non soltanto l'intimazione di pagamento notificata dall'agente per la riscossione ma, altresì, gli atti sottostanti aventi ad oggetto crediti contributivi previdenziali .
Sul punto la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto per cui con riferimento alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, «la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio» (Cass.,
S.U., n. 7514/2022).
6 Va quindi affermata la titolarità in capo all' del rapporto giuridico controverso, ossia di quello CP_2 contributivo incorporato nelle cartelle opposte contenute nell'intimazione di pagamento, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, il predetto Ente è comunque il soggetto creditore – di parte – dei contributi e somme aggiuntive pretesi con gli atti opposti (cfr. intimazione di pagamento prodotta da parte ricorrente).
4. Tanto premesso, deve in primo luogo ritenersi per alcune cartelle la tardività dei motivi di opposizione a ruolo in quanto l'opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'articolo 24 del sopra citato decreto legislativo.
Tanto con riferimento alle seguenti cartelle, le quali risultano validamente notificate e, in particolare
( cfr. doc. versata in atti da : CP_8
- la cartella di pagamento n. 29320040009912210000 è stata notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta in data 14/03/2005 a mani di soggetto che si è qualificato moglie del destinatario all'indirizzo di residenza del ricorrente come espressamente indicato nella cartolina, senza che appaia dirimente l'annotazione di un diverso indirizzo in basso;
- la cartella di pagamento n. 29320060014199165000 è stata notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta in data 26/05/2005 da soggetto che si è qualificato moglie del destinatario;
- la cartella di pagamento n. 29320060110221059000 è stata notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta in data 09/01/2007 da soggetto che si è qualificato moglie del destinatario;
Analogamente, con riferimento alle predette cartelle, devono reputarsi inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi per essere il ricorso comunque proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica delle cartelle di cui all'articolo 617 c.p.c.
Sembra opportuno ricordare che in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto ( Cass. , sez. lav.,
09/02/2022, n. 4160).
5. Venendo ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva con riferimento ai crediti portati dalle cartelle sopra citate, deve ricordarsi che l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-
7 bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato In tal senso va richiamato quanto precisato dalla
Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_2
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 CP_9 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni
8 ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
Posto ciò, deve rilevarsi che ha prodotto notifica a mezzo PEC (all.9 ) di tre inviti a regolarizzare CP_2
riferiti ai contributi oggetto delle cartelle impugnate recanti l'espresso avvertimento che “ La regolarizzazione della posizione debitoria deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. L'assenza del pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata” nonché comunicazione di debito (all.11).
Al momento della notifica a mezzo PEC degli inviti a regolarizzare in data 15/03/2019, 13/02/2018
e 27/08/2020, nonché della comunicazione di debito a mezzo raccomandata 07.02.11, tuttavia, il credito portato dalla cartella 29320040009912210000 e dalla cartella di pagamento n.
29320060014199165000 era già prescritto.
La prescrizione successiva può dirsi maturata anche quanto alla cartella n. 29320060110221059000 considerato che la citata comunicazione di debito ( all.11) espressamente si riferisce a crediti estranei all'atto ( ovvero periodo 1/13- 12/13).
La prescrizione successiva, peraltro, sarebbe in ogni caso maturata quanto alle prime due cartelle anche tenuto conto degli avvisi di intimazione indicati nella certificazione istruttoria prodotta da asseritamente notificati il 24/11/2011 e in disparte qualsiasi considerazione circa il valore CP_8
probatorio degli atti prodotti.
Quanto alla cartella n. 29320060110221059000, parimenti, deve rilevarsi che la notifica dell'avviso di intimazione n. 2932011900997442000 non reca alcuna sottoscrizione né alcuna indicazione in ordine al tentativo di consegna e al timbro postale di compiuta giacenza, rivelandosi così insufficiente la prova della regolare notifica.
La prescrizione, peraltro, era già maturata all'epoca della entrata in vigore della normativa emergenziale citata da in memoria. CP_2
6. L'opposizione va parimenti accolta non riferimento alle restanti cartelle in difetto di prova dell'intervenuta regolare notifica delle stesse e, in particolare:
- per la cartella di pagamento n. 29320060003727769000 non si rintraccia in atti alcuna prova dell'avvenuta notifica;
- la cartella di pagamento n. 29320040079199836000 risulta notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta in data 15/09/2005 da soggetto che si è qualificato incaricato al ritiro all'indirizzo Via
Plebiscito 299, Catania, mentre il ricorrente era già residente in [...] ( cfr doc. allegata da parte ricorrente alle note del 21/06/2023);
9 - la cartella la cartella di pagamento n. n. 29320050028383003000 risulta notificata a mezzo del servizio postale e ricevuta in data 07/10/2005 a mani di soggetto che si è qualificato figlio, ma all'indirizzo Via Pietro Novelli n. 104 e, pertanto, ad indirizzo diverso da quello di via Monti n. 1 risultante dal certificato storico di residenza in atti.
7. In ragione di tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, i definitiva accolto, con riferimento alle somme portate dalle cartelle di pagamento n. 29320040009912210000, n.
29320040079199836000, n. 29320050028383003000, n. 29320060003727769000, n.
29320060014199165000 e n. 29320060110221059000 e l'intimazione di pagamento impugnata, conseguentemente, va annullata limitatamente a tali atti.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti di e sono liquidate come in CP_2
dispositivo. Sussistono, invece, giuste ragioni per la compensazione delle spese nei confronti di
CP_8
Non possono trovare accoglimento, i rilievi di circa il riparto delle spese con richiesta di CP_2
condanna di dovendosi questo Decidente conformare a quanto recentemente statuito dalla CP_8
Corte d'Appello di Catania sul punto: “Nel caso in esame la società opponente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva successiva alla notifica degli atti impositivi, eccezione che attiene al merito della pretesa. Priva di pregio risulta la
CP_ difesa dell' per cui “L'invio degli atti interruttivi della prescrizione, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, risulta di esclusiva competenza, infatti, dell' , non avendo CP_8
l' impositore- un onere di controllo sulle attività svolte dalla prima nel momento CP_10 successivo alla cessione del credito”, atteso che, se è vero che la procedura esecutiva è riservata al concessionario, non è certamente inibito al titolare effettivo del credito interrompere i termini di prescrizione. L'eventuale comportamento negligente dell'ente riscossore può assumere rilievo nei rapporti interni tra istituto impositore e concessionario” ( sentenza Corte di appello di catania n.
15/2025 - n. r.g. 00000303/2023 del 17/01/2025 ).
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara con riferimento al diritto di credito portato dalle cartelle di pagamento n.
29320040009912210000, n. 29320040079199836000, n. 29320050028383003000, n.
29320060003727769000, n. 29320060014199165000 e n. 29320060110221059000 insussistente il
10 CP_ diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento opposta;
rigetta nel resto;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1863,50 CP_2
oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge spese compensate nei confronti di CP_8
Catania, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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