CASS
Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/09/2024, n. 34778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34778 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2024 del TRIB. LIBERIA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34778 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1° marzo 2024 il Tribunale di Milano - sezione per il riesame - ha riformato in parte il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 17 ottobre 2023 nei confronti di LU EL, sottoposto agli arresti domiciliari quale partecipe di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per la ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al quale si è formato giudicato cautelare. Il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 74, comma 7 bis, d.P.R. n. 309/90 e - per quanto rileva in questa sede - aveva ad oggetto due immobili: il primo, situato ad Arese, è pervenuto in successione all'indagato dal padre, deceduto in data 24 aprile 2023, e EL ne è proprietario per 2/9; il secondo, situato a Garbagnate Milanese, è stato acquistato da EL in data 16 gennaio 2004 ed egli ne è proprietario per metà essendo l'altra metà di proprietà della sua convivente CO OU UN. In sede di riesame, il Tribunale ha disposto la restituzione a EL dell'immobile sito ad Arese rilevando che il Pubblico Ministero non ne aveva chiesto il sequestro. Il decreto del G.i.p. è stato confermato nel resto. Per quanto qui rileva, dunque, è stato mantenuto il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, sul 50% dell'abitazione sita in Garbagnate Milanese. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale, il difensore di US ha proposto tempestivo ricorso deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e sostenendo che la sussistenza del periculum in mora sarebbe stata ritenuta sulla base di un mero sospetto e di argomentazioni congetturali, in difetto dei requisiti di concretezza e attualità che sono invece necessari per l'adozione della misura cautelare reale. Secondo la difesa, il pericolo che il bene sia sottratto alla confisca è stato desunto dall'astratta possibilità che l'indagato ceda a terzi la propria quota, ma si tratta di argomentazione congetturale atteso che RU si trova ristretto agli arresti domiciliari proprio in quella abitazione, della quale, dunque, deve mantenere la disponibilità per evitare il carcere. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege». Il principio è stato affermato in un caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, ma è applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria. Come il supremo Collegio ha chiarito, l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Pertanto, anche quando — come nel caso di specie — il sequestro è finalizzato alla confisca di cui all'art. 74, comma 7 bis, d.P.R. n. 309/90, il giudice della cautela è tenuto a indicare le ragioni «che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario» (Sez. 3 n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694). Nel caso oggetto del presente giudizio, il pericolo di dispersione del bene è stato desunto sia dalla insidiosità della condotta illecita tenuta da EL (che è gravemente indiziato di aver messo le proprie competenze tecniche a disposizione di un sodalizio criminale prestando assistenza ai sodali nell'utilizzo delle utenze Sky-ecc al fine di consentire loro di comunicare riservatamente); sia dalla constatazione che il restante 50% dell'immobile sottoposto a sequestro è di proprietà della compagna dell'indagato e, per questo, non è «implausibile» (così testualmente, pag. 4 della motivazione) che egli possa cedere a lei la propria quota. Secondo la difesa, tale affermazione sarebbe frutto di una mera congettura non essendo possibile ipotizzare la fittizia cessione a terzi della quota di un bene del quale RU ha necessità di disporre essendovi ristretto agli arresti 3 domiciliari. Il Procuratore generale, nella propria requisitoria scritta ha condiviso tale considerazione e ha sostenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione solo apparente riguardo alla concretezza e attualità dell'esigenza cautelare, necessaria, oltre che nel caso del c.d. sequestro preventivo impeditivo, anche in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Si obietta in proposito: in primo luogo, che la concretezza e attualità del pericolo di dispersione è stata non irragionevolmente desunta dalla constatazione che l'immobile oggetto di sequestro è per il 50% di proprietà della compagna dell'indagato, soggetto estraneo al reato, cui potrebbe essere agevolmente ceduta la quota di proprietà di RU sottraendo il bene alla confisca senza perderne la disponibilità; in secondo luogo, che - come emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata (pag. 1) - LU EL è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Arese (MI) via della Conciliazione n. 3: una abitazione diversa da quella sottoposta a sequestro, che si trova in Carbagnate Milanese, via Milano n. 63. 3. Come noto, il ricorso per Cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. Nel caso in esame una tale violazione sarebbe ipotizzabile se, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, la motivazione del provvedimento impugnato fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il Tribunale ha spiegato per quali ragioni, nel caso concreto, allo scopo di evitare che la confisca per equivalente possa divenire impraticabile, sia necessario procedere all'immediata apprensione dell'immobile del quale RU è comproprietario nella misura del 50%. Ha sottolineato a tal fine che il residuo 50% dell'immobile è di proprietà della compagna dell'indagato, madre dei suoi figli, sicché il pericolo che RU ceda la propria quota a lei o ad un terzo compiacente è concreto e attuale. Non si tratta di una motivazione apparente. A differenza di quanto sostenuto dal PG nella propria requisitoria scritta, infatti, la sussistenza del periculum in mora non è stata desunta «solo dalle connotazioni della condotta delittuosa dell'indagato», ma anche dall'identità della comproprietaria e dalla concreta situazione familiare e di vita dell'indagato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 10 settembre 2024 re estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34778 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1° marzo 2024 il Tribunale di Milano - sezione per il riesame - ha riformato in parte il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 17 ottobre 2023 nei confronti di LU EL, sottoposto agli arresti domiciliari quale partecipe di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per la ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al quale si è formato giudicato cautelare. Il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 74, comma 7 bis, d.P.R. n. 309/90 e - per quanto rileva in questa sede - aveva ad oggetto due immobili: il primo, situato ad Arese, è pervenuto in successione all'indagato dal padre, deceduto in data 24 aprile 2023, e EL ne è proprietario per 2/9; il secondo, situato a Garbagnate Milanese, è stato acquistato da EL in data 16 gennaio 2004 ed egli ne è proprietario per metà essendo l'altra metà di proprietà della sua convivente CO OU UN. In sede di riesame, il Tribunale ha disposto la restituzione a EL dell'immobile sito ad Arese rilevando che il Pubblico Ministero non ne aveva chiesto il sequestro. Il decreto del G.i.p. è stato confermato nel resto. Per quanto qui rileva, dunque, è stato mantenuto il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, sul 50% dell'abitazione sita in Garbagnate Milanese. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale, il difensore di US ha proposto tempestivo ricorso deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e sostenendo che la sussistenza del periculum in mora sarebbe stata ritenuta sulla base di un mero sospetto e di argomentazioni congetturali, in difetto dei requisiti di concretezza e attualità che sono invece necessari per l'adozione della misura cautelare reale. Secondo la difesa, il pericolo che il bene sia sottratto alla confisca è stato desunto dall'astratta possibilità che l'indagato ceda a terzi la propria quota, ma si tratta di argomentazione congetturale atteso che RU si trova ristretto agli arresti domiciliari proprio in quella abitazione, della quale, dunque, deve mantenere la disponibilità per evitare il carcere. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege». Il principio è stato affermato in un caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, ma è applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria. Come il supremo Collegio ha chiarito, l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Pertanto, anche quando — come nel caso di specie — il sequestro è finalizzato alla confisca di cui all'art. 74, comma 7 bis, d.P.R. n. 309/90, il giudice della cautela è tenuto a indicare le ragioni «che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario» (Sez. 3 n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694). Nel caso oggetto del presente giudizio, il pericolo di dispersione del bene è stato desunto sia dalla insidiosità della condotta illecita tenuta da EL (che è gravemente indiziato di aver messo le proprie competenze tecniche a disposizione di un sodalizio criminale prestando assistenza ai sodali nell'utilizzo delle utenze Sky-ecc al fine di consentire loro di comunicare riservatamente); sia dalla constatazione che il restante 50% dell'immobile sottoposto a sequestro è di proprietà della compagna dell'indagato e, per questo, non è «implausibile» (così testualmente, pag. 4 della motivazione) che egli possa cedere a lei la propria quota. Secondo la difesa, tale affermazione sarebbe frutto di una mera congettura non essendo possibile ipotizzare la fittizia cessione a terzi della quota di un bene del quale RU ha necessità di disporre essendovi ristretto agli arresti 3 domiciliari. Il Procuratore generale, nella propria requisitoria scritta ha condiviso tale considerazione e ha sostenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione solo apparente riguardo alla concretezza e attualità dell'esigenza cautelare, necessaria, oltre che nel caso del c.d. sequestro preventivo impeditivo, anche in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Si obietta in proposito: in primo luogo, che la concretezza e attualità del pericolo di dispersione è stata non irragionevolmente desunta dalla constatazione che l'immobile oggetto di sequestro è per il 50% di proprietà della compagna dell'indagato, soggetto estraneo al reato, cui potrebbe essere agevolmente ceduta la quota di proprietà di RU sottraendo il bene alla confisca senza perderne la disponibilità; in secondo luogo, che - come emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata (pag. 1) - LU EL è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Arese (MI) via della Conciliazione n. 3: una abitazione diversa da quella sottoposta a sequestro, che si trova in Carbagnate Milanese, via Milano n. 63. 3. Come noto, il ricorso per Cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. Nel caso in esame una tale violazione sarebbe ipotizzabile se, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, la motivazione del provvedimento impugnato fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il Tribunale ha spiegato per quali ragioni, nel caso concreto, allo scopo di evitare che la confisca per equivalente possa divenire impraticabile, sia necessario procedere all'immediata apprensione dell'immobile del quale RU è comproprietario nella misura del 50%. Ha sottolineato a tal fine che il residuo 50% dell'immobile è di proprietà della compagna dell'indagato, madre dei suoi figli, sicché il pericolo che RU ceda la propria quota a lei o ad un terzo compiacente è concreto e attuale. Non si tratta di una motivazione apparente. A differenza di quanto sostenuto dal PG nella propria requisitoria scritta, infatti, la sussistenza del periculum in mora non è stata desunta «solo dalle connotazioni della condotta delittuosa dell'indagato», ma anche dall'identità della comproprietaria e dalla concreta situazione familiare e di vita dell'indagato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 10 settembre 2024 re estensore Il Presidente