Ordinanza collegiale 26 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 22414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22414 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22414/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11657/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11657 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Coletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza di sospensione di lavori n. 36 del 22/08/22 notificata il 24/08/22, con la quale il servizio urbanistica del comune di Minturno ha disposto la sospensione dei lavori relativi al fabbricato ad uso residenziale sito a Minturno in Via Capolino n. 10-12, nonché dell'atto ad essa presupposto e contestualmente notificato, del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone-Latina. Provvedimento di sospensione cautelare dei lavori ex art. 28 comma 3 del D. lgs. 42/2004 nonché da ogni altro atto propedeutico o presupposto ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 13/3/2023:
del decreto n. 272 del 20/12/22 emanato dal Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Lazio con il quale veniva dichiarato d'interesse culturale particolarmente importante l'immobile ad uso residenziale sito a Minturno in Via Capolino n. 10-12 di proprietà del ricorrente, decreto notificato all'istante il 28/12/2022 nonché della relazione della soprintendenza dei beni culturali per le provincie di Frosinone e Latina non comunicata e di ogni altro atto istruttorio o precedente e/o conseguente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il dott. OM De AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo notificato in data 16 settembre 2022 e depositato il 12 ottobre 2022, il ricorrente -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, l’ordinanza di sospensione lavori n. 36/2022 del Comune di Minturno e la presupposta nota della Soprintendenza.
In punto di fatto, il ricorrente espone di aver acquistato nel gennaio 2022 le unità immobiliari site in Minturno, Via Capolino n. 10-12. L’edificio, edificato intorno alla metà del secolo scorso, presenta inserti di materiale archeologico (frammenti di colonne, capitelli) nelle murature e nel giardino.
Il ricorrente, intendendo procedere a lavori di ristrutturazione, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica in data 18/02/2022. Formatosi, a suo dire, il silenzio-assenso endoprocedimentale della Soprintendenza, il Comune rilasciava l’Autorizzazione Paesaggistica n. 58 del 29/06/2022. Sulla base di SCIA edilizia e della predetta autorizzazione, venivano avviati i lavori.
Tuttavia, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 11/08/2022 dai funzionari della Soprintendenza, il Comune di Minturno, recependo la nota ministeriale prot. n. 24433 del 17/08/2022, ordinava la sospensione dei lavori (ord. n. 36/2022), rilevando la necessità dell’autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, stante la presenza di beni di interesse archeologico, ancorché non ancora formalmente vincolati con decreto espresso.
Avverso tali atti il ricorrente deduceva, col ricorso introduttivo, per aver l’Amministrazione bloccato i lavori nonostante il possesso di valida autorizzazione paesaggistica e l'assenza, all'epoca, di un vincolo culturale diretto sull'immobile che giustificasse il gravato ordine di sospensione dei lavori.
Nelle more del giudizio, il Ministero della Cultura avviava il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, conclusosi con l’adozione del Decreto n. 272 del 20/12/2022, con il quale l’immobile veniva dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004.
Il provvedimento si fonda sul rilievo che l'edificio del ricorrente insiste su un'area di interesse archeologico (presunta villa romana) e conserva, reimpiegati nelle murature, numerosi reperti antichi.
Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 CO. 3 LETT. A) D. LGS. 42/04.
Il Ministero avrebbe erroneamente ipotizzato la presenza di una "villa romana" nel sottosuolo basandosi su reperti che, in realtà, sono frutto di reimpiego (spolia) inseriti nel 1943 durante la costruzione della casa e probabilmente provenienti dagli scavi dell'antica Minturnae, non dal sito stesso.
In particolare, l’area distinta in catasto al foglio 33 p.lle 68, 69, 648 e 649 non sarebbe mai stata oggetto di specifica indagine archeologica, tant’e che la Sovrintendenza nel suo provvedimento di sospensione cautelativa dei lavori poneva tra le prescrizioni a carico del sig. -OMISSIS- rilievi topografici e archeologici interni ed esterni a cura di un professionista archeologo
Secondo il ricorrente, quelli che vengono qualificati nel decreto impugnato come rinvenimenti del 07/06/43 sarebbero in realtà frammenti che non deriverebbero da uno scavo archeologico in corso nell’area, ma dal loro materiale inserimento nei muri dell’edificio in epoca moderna.
2) ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONE E SVIAMENTO DEI FINI.
Il ricorrente invoca gli elementi di fatto appena evidenziati con riguardo alla censura precedente, a pretesa dimostrazione dell’eccesso di potere che vizierebbe la statuizione impugnata con i motivi aggiunti (urbanizzazione dell’area, insicura provenienza dal sito dei frammenti archeologici rinvenuti ed integrati nella costruzione, l'area è urbanizzata e i lavori non prevedevano scavi profondi tali da ledere il presunto interesse archeologico.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura depositando documenti.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo mezzo di tutela del ricorso introduttivo, il sig. -OMISSIS- lamenta l’illegittimità dell’ordine di sospensione lavori, sostenendo di essere in possesso di autorizzazione paesaggistica e che l’immobile, all’epoca, non fosse gravato da vincolo archeologico diretto.
La censura è priva di pregio.
Il Collegio osserva che occorre tenere ben distinte la tutela paesaggistica (Parte III del d.lgs. 42/2004) da quella dei beni culturali (Parte II del medesimo decreto). Il possesso dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146) non esonera il privato dal rispetto delle norme a tutela dei beni culturali qualora, come nel caso di specie, emergano evidenze archeologiche.
È pacifico in atti – e ammesso dallo stesso ricorrente – che nell’edificio e nel giardino siano presenti "resti archeologici reimpiegati" (colonne, capitelli, dolia). Tali beni, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 42/2004, si presumono di proprietà statale e sono soggetti a tutela ope legis qualora rinvenuti, o comunque attivano i poteri di vigilanza e salvaguardia dell'Amministrazione.
L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 attribuisce al Soprintendente il potere di ordinare la sospensione dei lavori non solo in caso di violazione di un vincolo esistente, ma anche in via cautelare ("inibire interventi") proprio al fine di avviare il procedimento di verifica dell'interesse culturale, come poi effettivamente avvenuto.
Ed infatti, ai sensi del comma 2 dell’art. 28 “ Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13 ”.
Pertanto, la nota della Soprintendenza e la conseguente ordinanza comunale n. 36/2022 costituiscono legittimo esercizio del potere cautelare volto a evitare che i lavori (che comportavano spicconature e rimozioni di pavimentazioni) potessero danneggiare i reperti inglobati o il contesto archeologico, indipendentemente dalla precedente assenza di un decreto di vincolo formale, che ha natura dichiarativa e non costitutiva del valore culturale del bene.
Con le censure articolate con i motivi aggiunti, parte ricorrente contesta il Decreto n. 272/2022, sostenendo l'inesistenza della "villa romana" ipotizzata dall'Amministrazione e la natura di mero reimpiego (materiale di riporto) dei reperti murati nell'edificio moderno.
Le doglianze non meritano positiva considerazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, la discrezionalità tecnica, esercitata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all’accertamento di fatti e, nell’effettuare le valutazioni di propria competenza, in linea di massima, l’Amministrazione applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione la quale, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione (Cfr. CGA 7 maggio 2021, n. 406).
Nel caso di specie, il contestato provvedimento di vincolo appare congruamente motivato e immune dai vizi denunciati.
Il Ministero non ha fondato il vincolo esclusivamente sulla certezza assoluta della presenza di una "villa romana" nel sottosuolo, bensì su un complesso di elementi che rendono l'immobile di "interesse particolarmente importante":
1. La presenza fisica e documentata di numerosi elementi architettonici antichi (spolia) inglobati nella struttura moderna e nel giardino (fatto incontestato);
2. La documentazione d'archivio citata nel decreto (rinvenimenti del 1943);
3. La posizione topografica in un'area di rilevanza archeologica (Via Appia).
La circostanza, dedotta dal ricorrente, che i reperti siano stati "reimpiegati" nel 1943 e possano provenire da scavi vicini (Minturnae) non elide l'interesse culturale del bene. Anzi, il fenomeno del reimpiego e la contestualizzazione di tali reperti in un edificio, seppur moderno, costituiscono di per sé una testimonianza meritevole di tutela secondo i canoni della scienza archeologica e della conservazione. Il vincolo, dunque, si appunta legittimamente sia sui singoli beni mobili/immobili inseriti, sia sul complesso che li ospita, al fine di garantirne la conservazione unitaria.
Non sussiste, pertanto, il dedotto travisamento dei fatti: l'Amministrazione ha preso atto della presenza dei reperti e ha ritenuto, con giudizio tecnico non irragionevole, che essi giustificassero l'imposizione del vincolo ex art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004, anche al fine di sottoporre a controllo preventivo (autorizzazione ex art. 21) qualsiasi intervento edilizio che, intervenendo sulle murature o sui pavimenti, potrebbe pregiudicare l'integrità di tali testimonianze storiche.
Le censure relative alla scarsa invasività dei lavori programmati attengono alla fase, successiva ed eventuale, della richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere sul bene ormai vincolato, ma non inficiano la legittimità del decreto che accerta il valore culturale del bene stesso.
Peraltro, sotto questo aspetto, riveste particolare significatività anche ai fini del presente giudizio, la circostanza, risultante dal deposito documentale eseguito dallo stesso ricorrente in data 12 settembre 2025, del provvedimento datato 11 giugno 2024 con cui la Soprintendenza ha autorizzato il sig. -OMISSIS-, sia pure con prescrizioni, ad effettuare alcune opere aventi ad oggetto l’edificio in questione. Tale provvedimento, che peraltro non è stato impugnato nel presente giudizio, manifesta una forma di acquiescenza da parte del ricorrente al provvedimento di vincolo impugnato coi motivi aggiunti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’operato dell’Amministrazione risulta immune da vizi di legittimità. Il potere cautelare è stato correttamente esercitato per bloccare lavori su beni di potenziale interesse archeologico e il successivo vincolo è stato apposto sulla base di una istruttoria che si è rivelata immune dai vizi denunciati.
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Le spese di lite, considerate le peculiarità procedimentali della vicenda e la limitata attività difensiva delle Amministrazioni intimate possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA MA, Presidente
OM De AL, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De AL | SA MA |
IL SEGRETARIO