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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5083/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2022 9013916328 000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di intimazione con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era l'avviso di intimazione di pagamento n. 6328 relativa alle cartelle di pagamento e relative iscrizioni a ruolo n. 8359, 7624, 6149 relative a IRAP, IVA, IRPEF – anni 2011, 1996, 1998, 1999, 2000 notificate il 1°.12.2022, per il complessivo importo di € 28.500,49, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto il ricorso introduttivo con condanna alle spese, considerando prescritta la pretesa tributaria, che relativamente alla cartella n. 8359, notificata il 17/10/2012 a mani proprie, erano stati notificati gli atti interruttivi in data 4/07/2016 n. 9479, avviso di Intimazione notificato a mani proprie, il 7/12/2022 n. 6328, avviso di
Intimazione notificato a mani proprie, relativamente alla cartella n. 7624 notificata il 11/06/2012 a mani proprie, atti interruttivo il 4/07/2016 n. 9479, avviso di Intimazione notificato a mani proprie il 07/12/2022 n.
6328, relativamente alla cartella n. 6149 00 notificata il 15/02/2017 a mani proprie, atto interruttivo il
07/12/2022 n. 6328, avviso di Intimazione notificato a mani proprie, presentava tre motivi di impugnazione.
Col primo motivo, deduceva inammissibilità della domanda per la cartella n. 8359 indicata ex novo nelle memorie illustrative, perché il ricorrente ha introdotto una nuova domanda, non presente nel ricorso notificato, con le memorie illustrative, meramente depositate e non notificate alla controparte, di fatto ampliando e modificando l'oggetto del giudizio. Nelle memorie illustrative non possono essere esposte nuove eccezioni di rito o di merito, non rilevabili d'ufficio, ossia non possono essere dedotti fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto fatto valere in precedenza non allegati. Col secondo motivo, lamentava difetto di motivazione, omessa motivazione per inammissibilità del ricorso e decadenza dal potere di impugnazione, perché la corte non ha valutato l'eccezione di inammissibilità proposta in seno alle controdeduzioni depositate. Infatti, il ricorso di primo grado è inammissibile in ordine all'intimazione di pagamento afferente alla cartella n. 7624 in toto e alla cartella n. 6149, limitatamente ai tributi diversi da IRAP, IVA, IRPEF. Infatti, il contribuente impugnava l'intera cartella formulando le proprie censure limitatamente ai tributi IRAP, IVA, IRPEF. – anni
2011, 1996, 1998, 1999, 2000 e quantificando il valore del giudizio in € 28.500,49. Orbene, le cartelle contengono tributi diversi, non impugnati e contestati. Il valore del giudizio è indi solo quello afferente ai tributi impugnati e non l'integrale valore delle cartelle e il ricorso non è ammissibile e deve essere rigettato per i tributi diversi da quelli espressamente contestati in fatto ed in diritto. L'inammissibilità invocata determina la definitiva legittimità della cartella n. 7624 e dei tributi per sanzioni amministrative e della GdF della cartella n. 6149, non contestate, con il consolidarsi della pretesa tributaria di ADER. In giudizio è stata fornita prova dell'avvenuta notifica del 15.02.2017 della cartella n. 6149 a mani del contribuente e la cartella suddetta non è stata opposta in giudizio, pertanto, nessuna eccezione di decadenza/prescrizione antecedente alla notifica della cartella poteva essere accolta in sede di impugnazione dell'avviso di intimazione. Col terzo motivo, deduceva error in judicando e difetto di motivazione, notifica e prescrizione, perché il Giudice di primo grado ha errato nell'accogliere il citato motivo di ricorso ritenendo la pretesa prescritta. Infatti, ADER ha provato e documentato in giudizio la regolare notifica delle cartelle e i relativi atti interruttivi della prescrizione per le cartelle oggetto del ricorso: relativamente alla cartella n. 7624 notificata il 11/06/2012 a mani proprie, gli atti interruttivi risultano notificati il 04/07/2016 n. 9479, avviso di Intimazione notificato a mani proprie il 07/12/2022, n. 6328 avviso di Intimazione notificato a mani proprie;
per la cartella n. 6149 notificata il 15/02/2017 a mani proprie, l'atto interruttivo risulta notificato il 07/12/2022, n. 6328 avviso di
Intimazione notificato a mani proprie, in ordine alla cartella indicata nelle memorie la stessa non era oggetto del contenzioso, pertanto, non avrebbe potuto ADER documentare la notifica. In ogni caso anche quest'ultima risulta regolarmente notificata, n. 8359 notificata il 17/10/2012 a mani proprie, atto interruttivo il 04/07/2016
n. 9479, Avvisi di Intimazione notificato a mani proprie il 07/12/2022, n. 6328 avviso di Intimazione notificato a mani proprie. Peraltro, vanno computati i periodi di sospensione della prescrizione in virtù della disciplina emergenziale di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del d.l. 18 del 2020 e dell'art. 12 d.lgs. n. 159 del
2015. La sospensione ha operato per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Detta sospensione ha subito ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal
1° al 26 maggio 2021. Contrariamente a quanto asserito da controparte non risulta intervenuta la decadenza/ prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 7.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 e del comma
3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Parimenti, riteneva non decorso il termine prescrizionale alla data della notifica dell'avviso di intimazione opposto 29320229013916328000 in considerazione della documentazione fornita e della sospensione emergenziale. Chiedeva la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di intimazione con vittoria di spese.
Non si costituiva Resistente_1 sebbene avesse richiesto l'autorizzazione a visionare gli atti del fascicolo di controparte, pertanto rimaneva contumace nonostante fosse stato ritualmente citato.
Il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato, sia pure con diversa motivazione.
Oggetto del giudizio sono l'intimazione di pagamento n. 6328 e le due cartelle n. 6149 e 7624, mentre la terza cartella è stata introdotta irritualmente dal contribuente con la memoria illustrativa e pertanto non se ne può tenere conto, essendo fuori dal perimetro del giudizio.
La cartella n. 6149 risulta notificata il 15.02.2017, mentre per l'altra cartella n. 7624 parte appellante ha prodotto l'estratto di ruolo non la relata di notifica e quindi nessun valore probatorio può essere attribuito al detto estratto di ruolo. Tuttavia, la cartella n. 6149 risulta notificata abbondantemente oltre il termine decennale della prescrizione, infatti riguarda IRAP, IVA, IRPEF. Per gli anni 1996, 1998, 1999, 2000 oltre alle sanzioni. E fra questi anni e la data della notifica della cartella non ci sono atti interruttivi. E' appena il caso di notare che l'eccezione di prescrizione può essere formulata anche se non è stata impugnata la cartella.
Nessun provvedimento va adottato sulle spese perché parte appellata, vincitrice risulta contumace.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 16.01.2026 Il
Presidente estensore
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5083/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2022 9013916328 000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di intimazione con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era l'avviso di intimazione di pagamento n. 6328 relativa alle cartelle di pagamento e relative iscrizioni a ruolo n. 8359, 7624, 6149 relative a IRAP, IVA, IRPEF – anni 2011, 1996, 1998, 1999, 2000 notificate il 1°.12.2022, per il complessivo importo di € 28.500,49, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto il ricorso introduttivo con condanna alle spese, considerando prescritta la pretesa tributaria, che relativamente alla cartella n. 8359, notificata il 17/10/2012 a mani proprie, erano stati notificati gli atti interruttivi in data 4/07/2016 n. 9479, avviso di Intimazione notificato a mani proprie, il 7/12/2022 n. 6328, avviso di
Intimazione notificato a mani proprie, relativamente alla cartella n. 7624 notificata il 11/06/2012 a mani proprie, atti interruttivo il 4/07/2016 n. 9479, avviso di Intimazione notificato a mani proprie il 07/12/2022 n.
6328, relativamente alla cartella n. 6149 00 notificata il 15/02/2017 a mani proprie, atto interruttivo il
07/12/2022 n. 6328, avviso di Intimazione notificato a mani proprie, presentava tre motivi di impugnazione.
Col primo motivo, deduceva inammissibilità della domanda per la cartella n. 8359 indicata ex novo nelle memorie illustrative, perché il ricorrente ha introdotto una nuova domanda, non presente nel ricorso notificato, con le memorie illustrative, meramente depositate e non notificate alla controparte, di fatto ampliando e modificando l'oggetto del giudizio. Nelle memorie illustrative non possono essere esposte nuove eccezioni di rito o di merito, non rilevabili d'ufficio, ossia non possono essere dedotti fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto fatto valere in precedenza non allegati. Col secondo motivo, lamentava difetto di motivazione, omessa motivazione per inammissibilità del ricorso e decadenza dal potere di impugnazione, perché la corte non ha valutato l'eccezione di inammissibilità proposta in seno alle controdeduzioni depositate. Infatti, il ricorso di primo grado è inammissibile in ordine all'intimazione di pagamento afferente alla cartella n. 7624 in toto e alla cartella n. 6149, limitatamente ai tributi diversi da IRAP, IVA, IRPEF. Infatti, il contribuente impugnava l'intera cartella formulando le proprie censure limitatamente ai tributi IRAP, IVA, IRPEF. – anni
2011, 1996, 1998, 1999, 2000 e quantificando il valore del giudizio in € 28.500,49. Orbene, le cartelle contengono tributi diversi, non impugnati e contestati. Il valore del giudizio è indi solo quello afferente ai tributi impugnati e non l'integrale valore delle cartelle e il ricorso non è ammissibile e deve essere rigettato per i tributi diversi da quelli espressamente contestati in fatto ed in diritto. L'inammissibilità invocata determina la definitiva legittimità della cartella n. 7624 e dei tributi per sanzioni amministrative e della GdF della cartella n. 6149, non contestate, con il consolidarsi della pretesa tributaria di ADER. In giudizio è stata fornita prova dell'avvenuta notifica del 15.02.2017 della cartella n. 6149 a mani del contribuente e la cartella suddetta non è stata opposta in giudizio, pertanto, nessuna eccezione di decadenza/prescrizione antecedente alla notifica della cartella poteva essere accolta in sede di impugnazione dell'avviso di intimazione. Col terzo motivo, deduceva error in judicando e difetto di motivazione, notifica e prescrizione, perché il Giudice di primo grado ha errato nell'accogliere il citato motivo di ricorso ritenendo la pretesa prescritta. Infatti, ADER ha provato e documentato in giudizio la regolare notifica delle cartelle e i relativi atti interruttivi della prescrizione per le cartelle oggetto del ricorso: relativamente alla cartella n. 7624 notificata il 11/06/2012 a mani proprie, gli atti interruttivi risultano notificati il 04/07/2016 n. 9479, avviso di Intimazione notificato a mani proprie il 07/12/2022, n. 6328 avviso di Intimazione notificato a mani proprie;
per la cartella n. 6149 notificata il 15/02/2017 a mani proprie, l'atto interruttivo risulta notificato il 07/12/2022, n. 6328 avviso di
Intimazione notificato a mani proprie, in ordine alla cartella indicata nelle memorie la stessa non era oggetto del contenzioso, pertanto, non avrebbe potuto ADER documentare la notifica. In ogni caso anche quest'ultima risulta regolarmente notificata, n. 8359 notificata il 17/10/2012 a mani proprie, atto interruttivo il 04/07/2016
n. 9479, Avvisi di Intimazione notificato a mani proprie il 07/12/2022, n. 6328 avviso di Intimazione notificato a mani proprie. Peraltro, vanno computati i periodi di sospensione della prescrizione in virtù della disciplina emergenziale di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del d.l. 18 del 2020 e dell'art. 12 d.lgs. n. 159 del
2015. La sospensione ha operato per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Detta sospensione ha subito ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal
1° al 26 maggio 2021. Contrariamente a quanto asserito da controparte non risulta intervenuta la decadenza/ prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 7.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 e del comma
3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Parimenti, riteneva non decorso il termine prescrizionale alla data della notifica dell'avviso di intimazione opposto 29320229013916328000 in considerazione della documentazione fornita e della sospensione emergenziale. Chiedeva la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di intimazione con vittoria di spese.
Non si costituiva Resistente_1 sebbene avesse richiesto l'autorizzazione a visionare gli atti del fascicolo di controparte, pertanto rimaneva contumace nonostante fosse stato ritualmente citato.
Il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato, sia pure con diversa motivazione.
Oggetto del giudizio sono l'intimazione di pagamento n. 6328 e le due cartelle n. 6149 e 7624, mentre la terza cartella è stata introdotta irritualmente dal contribuente con la memoria illustrativa e pertanto non se ne può tenere conto, essendo fuori dal perimetro del giudizio.
La cartella n. 6149 risulta notificata il 15.02.2017, mentre per l'altra cartella n. 7624 parte appellante ha prodotto l'estratto di ruolo non la relata di notifica e quindi nessun valore probatorio può essere attribuito al detto estratto di ruolo. Tuttavia, la cartella n. 6149 risulta notificata abbondantemente oltre il termine decennale della prescrizione, infatti riguarda IRAP, IVA, IRPEF. Per gli anni 1996, 1998, 1999, 2000 oltre alle sanzioni. E fra questi anni e la data della notifica della cartella non ci sono atti interruttivi. E' appena il caso di notare che l'eccezione di prescrizione può essere formulata anche se non è stata impugnata la cartella.
Nessun provvedimento va adottato sulle spese perché parte appellata, vincitrice risulta contumace.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 16.01.2026 Il
Presidente estensore