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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA LI Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. EL ST Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2025, avente ad oggetto interdizione, promossa da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09.04.1972, e residente a [...]G, con il patrocinio dell'avv. Saschia Soli ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cesare Balbo n. 9, presso lo studio del difensore.
Ricorrente
Contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.04.2005 ed ivi residente in [...]G.
Resistente
Conclusioni della ricorrente : all'udienza del 25 settembre 2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedeva trasmettersi gli atti al giudice tutelare, previa nomina di un amministratore provvisorio nella persona della stessa ricorrente.
Conclusioni del P.M.: non pervenute sino alla decisione.
pagina 1 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 52 c.p.c. del 3 marzo 2025, la signora chiedeva pronunciarsi l'interdizione della figlia, sig.ra Parte_1
rappresentando e documentando che quest'ultima è Controparte_1 stata qualificata, ai sensi e per gli effetti della legge 104/1992, persona disabile con situazione di gravità, affetta da encefalopatia epilettica, tetraparesi spastico – distonica, grave deficit cognitivo, microcefalia, sordità neurosensoriale e ipovisione, e che si trova in uno stato di infermità fisica e di mente abituale con permanente e irreversibile alterazione delle facoltà psichiche e volitive tali da risultare incapace di provvedere ai propri interessi ed è impossibilitata a compiere gli atti di vita quotidiana, con conseguente necessità di pronunciare l'interdizione e nominare un tutore che possa provvedere a tutelarne gli interessi.
La ricorrente dichiarava la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore della figlia.
In vista dell'udienza di prima comparizione, il P.m. depositava parere favorevole alla nomina di un tutore provvisorio, ritenendo adeguato l'istituto dell'interdizione, considerata la gravità della patologia della resistente.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice relatore rappresentava la possibilità di ritenere adeguato a far fronte alle esigenze protettive della figlia il meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno e la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione, chiedendo aprirsi un procedimento di amministrazione di sostegno, previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, considerata la necessità di procedere quanto prima ad adempimenti fiscali, autorizzazioni scolastiche e trattamenti sanitari della sig.ra CP_1
pagina 2 di 5 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 25.9.2025.
***
Dato atto della rinuncia al ricorso per interdizione da parte della ricorrente comparsa personalmente in udienza che ha concluso chiedendo l'apertura di amministrazione di sostegno in favore della figlia, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrapposizione tra le parti del procedimento.
Si tratta di una declaratoria ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche nei procedimenti di interdizione (o inabilitazione), in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria (cfr. Cass. 24 agosto 2005, n. 17256).
Va comunque disposta, ai sensi dell'art. 418 c.c., la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le sue determinazioni in ordine all'amministrazione di sostegno, non potendo dubitarsi, alla luce della documentazione allegata al ricorso, delle gravi condizioni di salute in cui versa la sig.ra della sua incapacità di gestione e determinazione CP_1 autonoma e della necessità di assistenza continua e quotidiana anche per il compimento di attività semplici.
Deve dunque disporsi la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, teso proprio alla tutela di persone che, come la sig.ra si trovino – per CP_1 età e condizioni di salute - nella impossibilità di provvedere alla autonoma gestione degli atti di cura della persona e del patrimonio.
Essendo stata dedotta la necessità di compiere nelle more atti urgenti, occorre provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, che va individuato nella persona della ricorrente, madre pagina 3 di 5 della sig.ra che si è resa disponibile a ricoprire tale ruolo e che CP_1 assiste quotidianamente e continuativamente la figlia dalla sua nascita.
Stante la natura e l'esito del procedimento, nulla deve disporsi in punto di spese
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così statuisce:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Nomina in via provvisoria amministratore di sostegno di CP_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in
[...]
Strada Palazzetta Casa Germini n. 9G, la signora Parte_1
nata a [...], il [...], e residente a
[...]
Perugia (PG), Strada Palazzetta Casa Germini n. 9G, precisando che l'incarico si intende conferito sino a nuovo decreto e salva ogni diversa determinazione del Giudice Tutelare;
l'amministratore di sostegno curerà gli interessi della beneficiaria compiendo gli atti ed i negozi giuridici opportuni, ferma restando la necessità dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di quelli previsti dagli artt. 374, 375 e 376 c.c.; in particolare,
l'amministratore di sostegno è sin d'ora, con urgenza, autorizzato:
a) alla ricognizione della generale situazione economico- patrimoniale della beneficiaria mediante accesso alle informazioni presso istituti di credito e/o assicurativi e/o postali;
b) alla presentazione di istanze ad enti ed uffici pubblici per le richiesta di assistenza, anche sanitaria e di sussidi, al riconoscimento di invalidità, alla sottoscrizione di atti di natura fiscale;
c) alla prestazione del consenso informato ai trattamenti medico- pagina 4 di 5 chirurgici indicati e/o necessari;
d) a rilasciare le autorizzazioni necessarie in ambito scolastico;
dispone che l'amministratore di sostegno deposti entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico e successivamente annualmente (entro il 31.12) al Giudice Tutelare una relazione scritta rendendo un conto dell'attività svolta ed informando sulle condizioni personali e sociali della beneficiaria.
3. Manda alla Cancelleria con onere di provvedere alla immediata formazione di fascicolo di amministrazione di sostegno in favore di come sopra identificato, con integrale copia degli Controparte_1 atti del procedimento per interdizione e trasmissione al Giudice
Tutelare che sarà ordinariamente designato dal Presidente del
Tribunale.
4. Nulla sulle spese.
Perugia, 02/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
EL ST DA LI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA LI Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. EL ST Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2025, avente ad oggetto interdizione, promossa da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09.04.1972, e residente a [...]G, con il patrocinio dell'avv. Saschia Soli ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cesare Balbo n. 9, presso lo studio del difensore.
Ricorrente
Contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.04.2005 ed ivi residente in [...]G.
Resistente
Conclusioni della ricorrente : all'udienza del 25 settembre 2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedeva trasmettersi gli atti al giudice tutelare, previa nomina di un amministratore provvisorio nella persona della stessa ricorrente.
Conclusioni del P.M.: non pervenute sino alla decisione.
pagina 1 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 52 c.p.c. del 3 marzo 2025, la signora chiedeva pronunciarsi l'interdizione della figlia, sig.ra Parte_1
rappresentando e documentando che quest'ultima è Controparte_1 stata qualificata, ai sensi e per gli effetti della legge 104/1992, persona disabile con situazione di gravità, affetta da encefalopatia epilettica, tetraparesi spastico – distonica, grave deficit cognitivo, microcefalia, sordità neurosensoriale e ipovisione, e che si trova in uno stato di infermità fisica e di mente abituale con permanente e irreversibile alterazione delle facoltà psichiche e volitive tali da risultare incapace di provvedere ai propri interessi ed è impossibilitata a compiere gli atti di vita quotidiana, con conseguente necessità di pronunciare l'interdizione e nominare un tutore che possa provvedere a tutelarne gli interessi.
La ricorrente dichiarava la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore della figlia.
In vista dell'udienza di prima comparizione, il P.m. depositava parere favorevole alla nomina di un tutore provvisorio, ritenendo adeguato l'istituto dell'interdizione, considerata la gravità della patologia della resistente.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice relatore rappresentava la possibilità di ritenere adeguato a far fronte alle esigenze protettive della figlia il meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno e la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione, chiedendo aprirsi un procedimento di amministrazione di sostegno, previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, considerata la necessità di procedere quanto prima ad adempimenti fiscali, autorizzazioni scolastiche e trattamenti sanitari della sig.ra CP_1
pagina 2 di 5 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 25.9.2025.
***
Dato atto della rinuncia al ricorso per interdizione da parte della ricorrente comparsa personalmente in udienza che ha concluso chiedendo l'apertura di amministrazione di sostegno in favore della figlia, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrapposizione tra le parti del procedimento.
Si tratta di una declaratoria ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche nei procedimenti di interdizione (o inabilitazione), in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria (cfr. Cass. 24 agosto 2005, n. 17256).
Va comunque disposta, ai sensi dell'art. 418 c.c., la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le sue determinazioni in ordine all'amministrazione di sostegno, non potendo dubitarsi, alla luce della documentazione allegata al ricorso, delle gravi condizioni di salute in cui versa la sig.ra della sua incapacità di gestione e determinazione CP_1 autonoma e della necessità di assistenza continua e quotidiana anche per il compimento di attività semplici.
Deve dunque disporsi la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, teso proprio alla tutela di persone che, come la sig.ra si trovino – per CP_1 età e condizioni di salute - nella impossibilità di provvedere alla autonoma gestione degli atti di cura della persona e del patrimonio.
Essendo stata dedotta la necessità di compiere nelle more atti urgenti, occorre provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, che va individuato nella persona della ricorrente, madre pagina 3 di 5 della sig.ra che si è resa disponibile a ricoprire tale ruolo e che CP_1 assiste quotidianamente e continuativamente la figlia dalla sua nascita.
Stante la natura e l'esito del procedimento, nulla deve disporsi in punto di spese
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così statuisce:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Nomina in via provvisoria amministratore di sostegno di CP_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in
[...]
Strada Palazzetta Casa Germini n. 9G, la signora Parte_1
nata a [...], il [...], e residente a
[...]
Perugia (PG), Strada Palazzetta Casa Germini n. 9G, precisando che l'incarico si intende conferito sino a nuovo decreto e salva ogni diversa determinazione del Giudice Tutelare;
l'amministratore di sostegno curerà gli interessi della beneficiaria compiendo gli atti ed i negozi giuridici opportuni, ferma restando la necessità dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di quelli previsti dagli artt. 374, 375 e 376 c.c.; in particolare,
l'amministratore di sostegno è sin d'ora, con urgenza, autorizzato:
a) alla ricognizione della generale situazione economico- patrimoniale della beneficiaria mediante accesso alle informazioni presso istituti di credito e/o assicurativi e/o postali;
b) alla presentazione di istanze ad enti ed uffici pubblici per le richiesta di assistenza, anche sanitaria e di sussidi, al riconoscimento di invalidità, alla sottoscrizione di atti di natura fiscale;
c) alla prestazione del consenso informato ai trattamenti medico- pagina 4 di 5 chirurgici indicati e/o necessari;
d) a rilasciare le autorizzazioni necessarie in ambito scolastico;
dispone che l'amministratore di sostegno deposti entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico e successivamente annualmente (entro il 31.12) al Giudice Tutelare una relazione scritta rendendo un conto dell'attività svolta ed informando sulle condizioni personali e sociali della beneficiaria.
3. Manda alla Cancelleria con onere di provvedere alla immediata formazione di fascicolo di amministrazione di sostegno in favore di come sopra identificato, con integrale copia degli Controparte_1 atti del procedimento per interdizione e trasmissione al Giudice
Tutelare che sarà ordinariamente designato dal Presidente del
Tribunale.
4. Nulla sulle spese.
Perugia, 02/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
EL ST DA LI
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