TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14663/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- GI SA Presidente
- EL Nocera Componente
- EM IN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 14663/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
RO IE,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
CA OC,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio religioso in data 28.04.1993 con la parte resistente. Dalla loro unione sono nati i figli (29.07.1997) Per_1
e (16.08.1993). Per_2 R.G. 14663/2022.
Ha dedotto che con decreto pubblicato il 22.11.2018 nell'ambito del procedimento avente R.G. 13342/2018 il Tribunale di Bari ha disposto l'omologazione della separazione consensuale, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha concluso domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 06.12.2022).
I.2.- si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (memoria depositata il 06.03.2023).
I.3.- In occasione dell'udienza presidenziale del 10.03.2023, il
Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 ed ha disposto il prosieguo del giudizio.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
20.06.2023.
I.5.- Parte convenuta ha integrato la comparsa di costituzione in data 20.07.2023.
I.6.- Con provvedimento del 07.03.2024 il giudice istruttore ha rigettato il ricorso sub-procedimentale di modifica dei provvedimenti presidenziali proposto da Parte_1
I.7.- All'udienza del 22.09.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno domandato congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente in data 15.09.2025. Il giudice istruttore, disposto il mutamento del rito, si è riservato di riferire in camera di consiglio ed ha ordinato la trasmissione degli atti al P.M..
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
II.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia: R.G. 14663/2022.
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 22.11.2018, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
II.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
II.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
III.- Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 15.09.2025.
IV.- Spese e compensi di giudizio risultano già regolamentati con accordo delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 14663/2022 introdotto con ricorso del
06.12.2022 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 28.04.1993 tra (Bari (BA), Parte_1
01.07.1964) e (Bari (BA), 28.02.1968) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 230, parte II, serie A, anno 1993;
2) DICHIARA valide ed efficaci le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
15.09.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
R.G. 14663/2022.
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele IN GI SA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Breviter il Presidente, con ordinanza del 15.03.2023, ha revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio e ha aumentato il contributo paterno al mantenimento del figlio ad € 600,00; Per_2 Per_1 per il resto, ha confermato le condizioni già regolanti lo stato di separazione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- GI SA Presidente
- EL Nocera Componente
- EM IN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 14663/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
RO IE,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
CA OC,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio religioso in data 28.04.1993 con la parte resistente. Dalla loro unione sono nati i figli (29.07.1997) Per_1
e (16.08.1993). Per_2 R.G. 14663/2022.
Ha dedotto che con decreto pubblicato il 22.11.2018 nell'ambito del procedimento avente R.G. 13342/2018 il Tribunale di Bari ha disposto l'omologazione della separazione consensuale, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha concluso domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 06.12.2022).
I.2.- si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (memoria depositata il 06.03.2023).
I.3.- In occasione dell'udienza presidenziale del 10.03.2023, il
Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 ed ha disposto il prosieguo del giudizio.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
20.06.2023.
I.5.- Parte convenuta ha integrato la comparsa di costituzione in data 20.07.2023.
I.6.- Con provvedimento del 07.03.2024 il giudice istruttore ha rigettato il ricorso sub-procedimentale di modifica dei provvedimenti presidenziali proposto da Parte_1
I.7.- All'udienza del 22.09.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno domandato congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente in data 15.09.2025. Il giudice istruttore, disposto il mutamento del rito, si è riservato di riferire in camera di consiglio ed ha ordinato la trasmissione degli atti al P.M..
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
II.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia: R.G. 14663/2022.
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 22.11.2018, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
II.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
II.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
III.- Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 15.09.2025.
IV.- Spese e compensi di giudizio risultano già regolamentati con accordo delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 14663/2022 introdotto con ricorso del
06.12.2022 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 28.04.1993 tra (Bari (BA), Parte_1
01.07.1964) e (Bari (BA), 28.02.1968) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 230, parte II, serie A, anno 1993;
2) DICHIARA valide ed efficaci le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
15.09.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
R.G. 14663/2022.
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele IN GI SA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Breviter il Presidente, con ordinanza del 15.03.2023, ha revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio e ha aumentato il contributo paterno al mantenimento del figlio ad € 600,00; Per_2 Per_1 per il resto, ha confermato le condizioni già regolanti lo stato di separazione.