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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2523/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MASSA
********
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Barbara Angela Baroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2523/2021 tra: nato a [...], il Parte_1
08.04.1965, C.F. , residente in [...]
CI snc, elettivamente domiciliato in Carrara, Via Del Cavatore 1/D, presso lo studio dell'Avv. Alessio Del Carratore, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ATTORE - contro
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
ivi residente in [...]T, elettivamente domiciliata in Carrara, via Provinciale Nazzano n. 24, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Musetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CONVENUTA -
Oggetto: Azione di restituzione di somme indebitamente prelevate da conto corrente.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07/07/2025. Per parte attrice: “come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 del 25.05.2022”. Per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. Parte_1
conveniva in giudizio la IG.ra per sentirla condannare alla
[...] CP_1
restituzione della somma di € 9.000,00, oltre interessi. L'attore, in qualità di erede universale della madre, IG.ra deceduta in data 12/12/2019, Persona_1
esponeva che la convenuta aveva effettuato numerosi prelievi dal conto corrente intestato esclusivamente alla de cuius presso l'istituto MPS, per un totale di €
9.000,00, nel periodo compreso tra l'8/12/2019, giorno in cui la IG.ra Per_1
entrava in stato di coma, e il 14/12/2019, due giorni dopo il suo decesso.
Deduceva l'attore che tali prelievi erano stati eseguiti sine titulo, in quanto la IG.ra non era cointestataria del conto, né legataria, né munita di procura ad CP_1
operare, e che pertanto le somme prelevate erano state ingiustamente sottratte all'asse ereditario.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale, pur ammettendo di aver CP_1
effettuato i prelievi, ne contestava l'illegittimità, sostenendo di aver agito in virtù di un rapporto di fiducia con la de cuius e di aver utilizzato le somme per far fronte a spese sostenute nell'interesse e per le necessità della stessa, sia prima che dopo il decesso. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e l'escussione di testimoni all'udienza del 24/02/2023. All'udienza del 07/07/2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la pagina 2 di 6 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
È pacifico e documentalmente provato che la convenuta, IG.ra , ha CP_1
effettuato prelievi per un importo complessivo di € 9.000,00 dal conto corrente intestato unicamente alla IG.ra nel periodo compreso tra l'8 Persona_1
dicembre 2019 e il 14 dicembre 2019. È altresì pacifico che in tale arco temporale la titolare del conto versava in stato di coma (dall'8 dicembre) ed è poi deceduta (il 12 dicembre 2019).
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimità di tali operazioni e, in caso negativo, all'obbligo di restituzione delle somme prelevate.
1. Sull'assenza di titolo legittimante i prelievi.
La convenuta non ha mai allegato, né tanto meno provato, di essere titolare di un diritto che la legittimasse a disporre delle somme giacenti sul conto della IG.ra
Non era cointestataria del rapporto bancario, né risulta titolare di una Per_1
procura formale ad operare sullo stesso. La mera consegna della carta Bancomat, anche a volerla qualificare come conferimento di un mandato verbale ad operare, non trasferisce la titolarità dei fondi né autorizza a disporne liberamente.
In ogni caso, qualsiasi potere dispositivo conferito in vita alla convenuta sarebbe inderogabilmente cessato con la morte della mandante, ai sensi dell'art. 1722, n. 4,
c.c. La morte del titolare del rapporto, infatti, determina l'estinzione del mandato e lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che ogni operazione successiva posta in essere dal delegato è priva di causa e lede il patrimonio ereditario, ormai cristallizzato e devoluto agli eredi. Pertanto, i prelievi pagina 3 di 6 effettuati dalla IG.ra in data 13 e 14 dicembre 2019, successivamente al CP_1
decesso della IG.ra sono da considerarsi illegittimi. Per_1
Anche i prelievi eseguiti nel periodo tra l'8 e il 12 dicembre 2019, durante lo stato di coma della titolare del conto, risultano parimenti abusivi. In tale frangente, la IG.ra versava in uno stato di incapacità naturale che le impediva di prestare un Per_1
valido consenso o di ratificare l'operato della convenuta. L'agire della IG.ra CP_1
si configura, dunque, come quello di un falsus procurator, le cui azioni non possono produrre effetti nella sfera giuridica del preteso rappresentato in assenza di una successiva ratifica, qui evidentemente impossibile.
Ne consegue che l'intera somma di € 9.000,00 è stata prelevata in assenza di un valido titolo giuridico.
2. Sull'onere della prova relativo alla destinazione delle somme.
A fronte della pacifica illegittimità dei prelievi, la convenuta ha tentato di giustificare il proprio operato sostenendo di aver utilizzato le somme per far fronte a spese nell'interesse della de cuius. Tale difesa, che inquadra l'operato della convenuta nell'ambito di un mandato (di fatto) o di una negotiorum gestio, non può trovare accoglimento per la totale assenza di prova.
Chi agisce in nome e per conto altrui, anche qualora lo faccia in via di mero fatto, ha l'onere di rendere il conto del proprio operato e di dimostrare che le somme prelevate siano state effettivamente impiegate per la finalità dichiarata. In mancanza, sorge l'obbligo di restituire quanto indebitamente trattenuto.
Nel caso di specie, la IG.ra non ha fornito alcuna prova documentale CP_1
(scontrini, ricevute, fatture) a sostegno delle sue affermazioni. La difesa si è basata esclusivamente su dichiarazioni testimoniali, peraltro generiche e provenienti da soggetti legati da vincoli di parentela con la convenuta (la sorella) o con la de cuius
(la sorella). Le testimonianze, come correttamente eccepito da parte attrice, si sono pagina 4 di 6 limitate a confermare che la convenuta si occupava delle spese della IG.ra senza tuttavia fornire alcun elemento specifico in merito all'impiego Per_1
della somma di € 9.000,00 qui in contestazione. Non è stato indicato chi sarebbe stato pagato, per quale importo e a quale titolo. Tale genericità rende le deposizioni inidonee a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla convenuta.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di prelievi da conti correnti di persona poi defunta, non si può prescindere da un accertamento rigoroso sull'impiego delle liquidità, anche mediante elementi presuntivi, al fine di stabilire la loro coerenza con le esigenze del titolare del conto. In questo caso, l'assenza totale di riscontri documentali e la genericità delle prove orali impediscono qualsiasi valutazione in tal senso. Anzi, la circostanza, allegata e provata dall'attore che le principali utenze e spese fisse fossero addebitate automaticamente sul conto, rende ancor meno verosimile la necessità di prelevare una somma così ingente in contanti in un arco temporale così ristretto.
La condotta della convenuta integra, pertanto, un'indebita appropriazione di somme appartenenti al patrimonio della de cuius, che devono essere restituite all'asse ereditario per essere devolute secondo le regole della successione. L'erede è pienamente legittimato ad agire per il recupero dell'intero credito caduto in successione.
In conclusione, la domanda attorea deve essere integralmente accolta, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta. Vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € pagina 5 di 6 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività processuale svolta, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. ACCOGLIE la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, ACCERTA E DICHIARA l'illegittimità dei prelievi per complessivi €
9.000,00 effettuati dalla IG.ra dal conto corrente intestato alla IG.ra CP_1
Persona_1
2. CONDANNA la IG.ra a restituire al IG. CP_1 Parte_1
in qualità di erede della IG.ra la somma di €
[...] Persona_1
9.000,00 (novemila/00), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
3. CONDANNA la IG.ra a rifondere al IG. CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Massa, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Angela Baroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MASSA
********
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Barbara Angela Baroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2523/2021 tra: nato a [...], il Parte_1
08.04.1965, C.F. , residente in [...]
CI snc, elettivamente domiciliato in Carrara, Via Del Cavatore 1/D, presso lo studio dell'Avv. Alessio Del Carratore, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ATTORE - contro
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
ivi residente in [...]T, elettivamente domiciliata in Carrara, via Provinciale Nazzano n. 24, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Musetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CONVENUTA -
Oggetto: Azione di restituzione di somme indebitamente prelevate da conto corrente.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07/07/2025. Per parte attrice: “come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 del 25.05.2022”. Per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. Parte_1
conveniva in giudizio la IG.ra per sentirla condannare alla
[...] CP_1
restituzione della somma di € 9.000,00, oltre interessi. L'attore, in qualità di erede universale della madre, IG.ra deceduta in data 12/12/2019, Persona_1
esponeva che la convenuta aveva effettuato numerosi prelievi dal conto corrente intestato esclusivamente alla de cuius presso l'istituto MPS, per un totale di €
9.000,00, nel periodo compreso tra l'8/12/2019, giorno in cui la IG.ra Per_1
entrava in stato di coma, e il 14/12/2019, due giorni dopo il suo decesso.
Deduceva l'attore che tali prelievi erano stati eseguiti sine titulo, in quanto la IG.ra non era cointestataria del conto, né legataria, né munita di procura ad CP_1
operare, e che pertanto le somme prelevate erano state ingiustamente sottratte all'asse ereditario.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale, pur ammettendo di aver CP_1
effettuato i prelievi, ne contestava l'illegittimità, sostenendo di aver agito in virtù di un rapporto di fiducia con la de cuius e di aver utilizzato le somme per far fronte a spese sostenute nell'interesse e per le necessità della stessa, sia prima che dopo il decesso. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e l'escussione di testimoni all'udienza del 24/02/2023. All'udienza del 07/07/2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la pagina 2 di 6 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
È pacifico e documentalmente provato che la convenuta, IG.ra , ha CP_1
effettuato prelievi per un importo complessivo di € 9.000,00 dal conto corrente intestato unicamente alla IG.ra nel periodo compreso tra l'8 Persona_1
dicembre 2019 e il 14 dicembre 2019. È altresì pacifico che in tale arco temporale la titolare del conto versava in stato di coma (dall'8 dicembre) ed è poi deceduta (il 12 dicembre 2019).
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimità di tali operazioni e, in caso negativo, all'obbligo di restituzione delle somme prelevate.
1. Sull'assenza di titolo legittimante i prelievi.
La convenuta non ha mai allegato, né tanto meno provato, di essere titolare di un diritto che la legittimasse a disporre delle somme giacenti sul conto della IG.ra
Non era cointestataria del rapporto bancario, né risulta titolare di una Per_1
procura formale ad operare sullo stesso. La mera consegna della carta Bancomat, anche a volerla qualificare come conferimento di un mandato verbale ad operare, non trasferisce la titolarità dei fondi né autorizza a disporne liberamente.
In ogni caso, qualsiasi potere dispositivo conferito in vita alla convenuta sarebbe inderogabilmente cessato con la morte della mandante, ai sensi dell'art. 1722, n. 4,
c.c. La morte del titolare del rapporto, infatti, determina l'estinzione del mandato e lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che ogni operazione successiva posta in essere dal delegato è priva di causa e lede il patrimonio ereditario, ormai cristallizzato e devoluto agli eredi. Pertanto, i prelievi pagina 3 di 6 effettuati dalla IG.ra in data 13 e 14 dicembre 2019, successivamente al CP_1
decesso della IG.ra sono da considerarsi illegittimi. Per_1
Anche i prelievi eseguiti nel periodo tra l'8 e il 12 dicembre 2019, durante lo stato di coma della titolare del conto, risultano parimenti abusivi. In tale frangente, la IG.ra versava in uno stato di incapacità naturale che le impediva di prestare un Per_1
valido consenso o di ratificare l'operato della convenuta. L'agire della IG.ra CP_1
si configura, dunque, come quello di un falsus procurator, le cui azioni non possono produrre effetti nella sfera giuridica del preteso rappresentato in assenza di una successiva ratifica, qui evidentemente impossibile.
Ne consegue che l'intera somma di € 9.000,00 è stata prelevata in assenza di un valido titolo giuridico.
2. Sull'onere della prova relativo alla destinazione delle somme.
A fronte della pacifica illegittimità dei prelievi, la convenuta ha tentato di giustificare il proprio operato sostenendo di aver utilizzato le somme per far fronte a spese nell'interesse della de cuius. Tale difesa, che inquadra l'operato della convenuta nell'ambito di un mandato (di fatto) o di una negotiorum gestio, non può trovare accoglimento per la totale assenza di prova.
Chi agisce in nome e per conto altrui, anche qualora lo faccia in via di mero fatto, ha l'onere di rendere il conto del proprio operato e di dimostrare che le somme prelevate siano state effettivamente impiegate per la finalità dichiarata. In mancanza, sorge l'obbligo di restituire quanto indebitamente trattenuto.
Nel caso di specie, la IG.ra non ha fornito alcuna prova documentale CP_1
(scontrini, ricevute, fatture) a sostegno delle sue affermazioni. La difesa si è basata esclusivamente su dichiarazioni testimoniali, peraltro generiche e provenienti da soggetti legati da vincoli di parentela con la convenuta (la sorella) o con la de cuius
(la sorella). Le testimonianze, come correttamente eccepito da parte attrice, si sono pagina 4 di 6 limitate a confermare che la convenuta si occupava delle spese della IG.ra senza tuttavia fornire alcun elemento specifico in merito all'impiego Per_1
della somma di € 9.000,00 qui in contestazione. Non è stato indicato chi sarebbe stato pagato, per quale importo e a quale titolo. Tale genericità rende le deposizioni inidonee a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla convenuta.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di prelievi da conti correnti di persona poi defunta, non si può prescindere da un accertamento rigoroso sull'impiego delle liquidità, anche mediante elementi presuntivi, al fine di stabilire la loro coerenza con le esigenze del titolare del conto. In questo caso, l'assenza totale di riscontri documentali e la genericità delle prove orali impediscono qualsiasi valutazione in tal senso. Anzi, la circostanza, allegata e provata dall'attore che le principali utenze e spese fisse fossero addebitate automaticamente sul conto, rende ancor meno verosimile la necessità di prelevare una somma così ingente in contanti in un arco temporale così ristretto.
La condotta della convenuta integra, pertanto, un'indebita appropriazione di somme appartenenti al patrimonio della de cuius, che devono essere restituite all'asse ereditario per essere devolute secondo le regole della successione. L'erede è pienamente legittimato ad agire per il recupero dell'intero credito caduto in successione.
In conclusione, la domanda attorea deve essere integralmente accolta, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta. Vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € pagina 5 di 6 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività processuale svolta, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. ACCOGLIE la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, ACCERTA E DICHIARA l'illegittimità dei prelievi per complessivi €
9.000,00 effettuati dalla IG.ra dal conto corrente intestato alla IG.ra CP_1
Persona_1
2. CONDANNA la IG.ra a restituire al IG. CP_1 Parte_1
in qualità di erede della IG.ra la somma di €
[...] Persona_1
9.000,00 (novemila/00), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
3. CONDANNA la IG.ra a rifondere al IG. CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Massa, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Angela Baroni
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