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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:
- dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
- dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera
- dott.ssa Ivana Acacia Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 990/2019 R.G. e vertente tra
(CF ) con l'Avv. Sarino Melissari (CF Parte_1 C.F._1
– pec C.F._2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(CF ) e (CF CP_1 C.F._3 CP_2
), in qualità di eredi del sig. C.F._4 Controparte_3
-appellati contumaci-
e
(P. IVA ), in persona del suo procuratore ad Controparte_4 P.IVA_1 negotia, con l'Avv. Antonio Daniele D'Orazio (CF – pec C.F._5
Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 473/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data
08.05.2019, emessa a definizione del proc. n. 800/2012 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 14.05.2025).
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge 18.06.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Palmi la e al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_4 Controparte_3 in occasione di un incidente stradale verificatosi in data 07.04.2010.
Parte attrice rappresentava che, allorquando si trovava in piedi e ferma in prossimità della sua abitazione, veniva investita e scaraventata in terra dall'autovettura modello Audi A6 tg DD778JB di proprietà e condotta in retromarcia dal di lei marito, , garantita per la RCA con la Controparte_3
con polizza n. 3254202015787. Controparte_5
A seguito dell'occorso riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata in Parte_1 ambulanza presso il Pronto Soccorso del P.O. di Gioia Tauro.
Pertanto, parte attrice chiedeva di: “condannare la in persona del legale CP_6 rappresentante pro tempore, in solido con l'altro convenuto, al pagamento in favore della signora
, del risarcimento dei danni subiti per le lesioni personali da questa riportate – da Parte_1 corrispondersi anche a titolo di i.t.t. ed i.t.p., c.d. danno biologico permanente, c.d. danno morale ed esistenziale, secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte con le sentenze n. 26972/2008, danno alla capacità lavorativa anche futura, spese per cure mediche sostenute e da sostenersi – da liquidarsi nelle somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati
ISTAT dal dì dell'evento al soddisfo, come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2012 si costituiva in giudizio la
[...]
(oggi che contestava, in via principale, il reale verificarsi dell'incidente CP_5 CP_4 stradale;
nel merito, invece, la Società contestava la responsabilità come attribuita e, in via gradata,
l'ammontare dei danni reclamati.
Pertanto, la (oggi chiedeva di “rigettare la richiesta di risarcimento Controparte_5 CP_4 danni così come formulata dall'attrice per i motivi esposti in narrativa, non sussistendo agli atti alcuna prova;
in via subordinata, laddove fosse provato il fatto storico e la responsabilità del conducente il veicolo in garanzia, ridurre la misura dell'eventuale risarcimento nei limiti del giusto
e del provato, tenuto conto del grado di colpa imputabili al danneggiato. In caso di ammissione della
CTU medico-legale invocata da controparte affidare al nominando Consulente l'incarico di accertare sei danni lamentati sono compatibili o meno con la dinamica riferita”.
Restava, invece, contumace . Controparte_3
All'esito di tale giudizio, mediante l'escussione dei testimoni e CTU, veniva emessa la sentenza appellata oggetto poi di procedura di correzione per errore materiale (ordinanza del 26.09.2019), con la quale il primo giudicante così statuiva:
“accoglie la domanda proposta da , nei confronti della Società Parte_1 [...]
in solido con il Sig. e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in Controparte_5 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido con il Sig. al Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attore nella misura pari ad €
5.629,29, comprensive di spese mediche all'attualità, oltre interessi come per legge dalla data della decisione al soddisfo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7 tempore, in solido con il Sig. , al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_3 dell'avvocato antistatario che si liquidano nella misura complessiva di € 2.300,00, oltre spese generali, IVA, CPA nella misura di legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.”.
2.Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra , che chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza impugnata deducendo, in particolare, con il primo motivo di appello l'erronea determinazione del grado di invalidità permanente con conseguente erronea liquidazione del danno biologico, tenuto conto del fatto che il ctu dopo avere indicato la misura dell'invalidità permanente nel 7% in risposta alle osservazione del consulente di parte rideterminava l'importo del danno nella misura dell'8%. Chiedeva pertanto di adeguare l'importo liquidato a tale percentuale di invalidità.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erronea quantificazione delle somme dovute sulla scorta dell'applicazione delle Tabelle di in luogo delle tabelle ministeriali di cui all'art. 139 del CP_5 codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209.05), trattandosi di sinistro stradale. Deduceva, in ogni caso,
l'erroneità per difetto del calcolo anche in base alle tabelle milanesi avendo il giudice liquidato euro
5629,29 in luogo dei maggiori importi dovuti. Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di danno biologico e a decorrere dalla verificazione del fatto illecito, trattandosi di un caso di mora ex re e secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, come da sentenza Cass. n.
1712.1995.
Contestava, infine, con l'ultimo motivo di appello la quantificazione dei compensi di lite in violazione del D.M. 55/2014, non avendo il giudice applicato i valori medi o minimi e non avendo liquidato le spese vive sostenute per euro 483,00 (euro 206,00 CU., euro 27,00 iscrizione a ruolo, euro 250,00 spese di ctp), e avendo solo riconosciuto le spese di ctu.
Veniva, altresì, precisato che, essendo deceduto (in data 09.08.2018), il Controparte_3 procedimento d'appello proseguiva nei confronti degli eredi, e CP_1 CP_2
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.ma Corte Adita, in riforma della sentenza impugnata, condannare gli appellati, in solido tra di loro: A) alla corresponsione della somma complessiva di euro 15.406,68 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi comunque in misura maggiore rispetto a quella statuita dal Tribunale;
B) alla corresponsione degli interessi di legge sulla somma di euro 13.680,68 devalutata alla data del sinistro e via via annualmente rivalutata, a decorrere dal 01.09.2010 sino al soddisfo;
C) alla corresponsione delle spese e dei compensi di lite del procedimento di primo grado da calcolarsi in misura maggiore rispetto a quella statuita dal Tribunale, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge e distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore Procuratore antistatario;
D) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, con rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario. ”.
Con comparsa di costituzione del 26.05.2020 si costituiva in questo grado di giudizio
[...]
, eccependo l'integrale infondatezza del gravame. Controparte_4
Restavano, invece, contumaci e CP_1 CP_2
Con provvedimento collegiale del 13.05.2025 il giudizio di gravame veniva definitivamente assegnato a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Preliminarmente, occorre osservare che l'accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del mezzo non ha costituito motivo di appello e deve pertanto reputarsi passato in giudicato, incentrandosi l'impugnazione esclusivamente sulla quantificazione del danno operata dal giudice.
Ciò precisato, nel merito l'appello avanzato è suscettibile di accoglimento per le ragioni e nei termini qui di seguito esposti. Parte appellante lamenta con il primo motivo di appello l'erroneità della statuizione del Giudice in ordine alla quantificazione operata sul grado di invalidità permanente, avendo riconosciuto un grado di invalidità permanente pari al 7% piuttosto che dell'8%, discostandosi, dunque, dalla quantificazione operata dal CTU nella relazione definitiva.
Ex adverso, la società assicuratrice appellata ha ritenuto congrua la quantificazione operata dal
Giudice di prime cure.
Sul punto deve osservarsi che, nei chiarimenti forniti in risposta al CTP dell'odierna appellante, il
CTU ha ritenuto che, sulla base di una valutazione della presenza dei mezzi di sintesi e della sede della frattura per la compromissione osteocartilaginea, fosse possibile una valutazione pari al 7% che a suo giudizio poteva essere rivalutata non oltre l'8%, in considerazione dell'evento lussativo verificatosi al momento del trauma che certamente ha comportato una sofferenza capsulare e ligamentosa (p.16 ctu in atti).
Facendo leva sulla risposta formulata dal CTU ai rilievi del consulente di parte deve ritenersi che il consulente abbia operato un arrotondamento dell'invalidità permanente nella misura dell'8%, escludendo invece in modo categorico un ampliamento al 12 % richiesto dall'attrice.
Per tali ragioni ritiene l'odierno collegio giudicante di adeguarsi alla quantificazione dell'8% contenuta nelle osservazioni del ctu condividendone le conclusioni in ragione della accertata sofferenza capsulare e ligamentosa, in origine non valutata adeguatamente.
4. Parte appellante lamenta l'erronea quantificazione dell'entità del danno biologico, avendo il
Giudice di prime cure applicato i parametri tabellari previsti dal Tribunale di Milano in luogo di quelli indicati all'art 139 del codice delle assicurazioni.
Il motivo di gravame merita accoglimento. Difatti, nella stessa sentenza è dato leggere che “tali tabelle costituiscono il punto di riferimento anche in caso di lesioni micropermanenti dell'integrità psico-fisica derivanti da sinistri differenti da quelli della circolazione di veicoli e natanti” (pag. 8 sentenza).
Deve, in primo luogo, osservarsi che la nozione di circolazione stradale viene intesa in una accezione ampia come comprensiva di qualsiasi attività collegata all'utilizzo dell'autovettura. In linea con il dettato delle Sezioni Unite (sentenza n. 8620 del 29/04/2015), il termine “circolazione stradale” non si limita ad esprimere un concetto dinamico, ma rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli.
Nel caso in esame l'evento, come emerge dagli atti introduttivi e anche dalla istruttoria di primo grado, si è verificato mentre il marito dell'odierna appellante, , effettuava una Controparte_3 manovra in retromarcia con la propria autovettura. Dunque, nel caso in esame troveranno applicazione i parametri delineati dal d.lgs 209/2005 e, in particolare, l'art.139.
Ne consegue la necessità di rideterminare l'importo da corrispondere nei limiti della domanda in €
10032,75 (età del danneggiato al momento del sinistro anni 61; percentuale di invalidità 8%), cui aggiungere euro 3647,93 a titolo di ITA e ITP ed euro 1726,00 a titolo di spese mediche.
La somma complessiva riconosciuta a titolo di risarcimento è pari a € 15406,68.
Da tale importo occorrerà eventualmente decurtare le somme già corrisposte dalla società assicuratrice appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Parte appellante lamenta il mancato riconoscimento degli interessi dal giorno del sinistro. Viene, altresì, evidenziato che mentre in motivazione il Giudice di prime cure ha riconosciuto tali interessi dalla data del fatto, nel dispositivo non viene disposta alcuna condanna agli interessi, se non con decorrenza “dalla data della decisione al soddisfo”.
Parte appellata ha, invece, osservato che il Giudice di prime cure avesse già “attualizzato” l'entità del ristoro, condannando la Società appellata al pagamento di una somma di denaro già rivalutata e comprensiva di ogni accessorio, quantificando l'importo fino alla data di emissione della sentenza e rimanendo salvi unicamente gli interessi legali successivi al deposito.
Il motivo di gravame deve essere accolto.
Difatti, venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità civile, nel caso in esame trova applicazione la giurisprudenza di legittimità sugellata nella Cass. Sezioni Unite n. 1712 del 1995 in virtù delle quali gli interessi devono computarsi “sull'intero importo dovuto, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso al versamento dell'acconto, e sulla somma che residua all'esito della detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dalla corresponsione di quest'ultimo alla data della liquidazione” (tale orientamento è stato successivamente seguito da Cass. Sez. III, 21.03.2011 n.
6357, Cass. Sez. III, 03.04.2013 n. 8104, Cass., Sez. III, 11.07.2014 n. 15883, Cass. Sez. III,
28.06.2016 n. 13268).
Le somme liquidate a titolo di danno biologico - avendo l'appellante escluso espressamente dall'appello le somme liquidate a titolo di danno patrimoniale – costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorate del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della
Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass. del 17 febbraio 1995, n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
6. Parte appellata lamenta la mancata liquidazione delle spese vive all'esito del giudizio di primo grado, avendo il Giudice di prime cure omesso di rimborsare l'importo di € 483,00 quali spese vive complessive sostenute e documentate.
Parte appellata ritiene che esse siano incluse nella somma liquidata.
Anche tale motivo di gravame deve essere accolto. Dalla motivazione emerge che sono state poste a carico delle parti convenute, odierne appellate, le sole spese di CTU, disattendendo la richiesta di rifusione delle spese di giudizio di primo grado.
Deve, pertanto, essere corrisposto anche l'importo di € 483,00 quali spese vive (di cui euro 250,00 per spese di ctp, euro 206,00 di CU ed euro 27,00 per marche), complessivamente sostenute e in atti documentate.
7.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono calcolate tenendo conto del valore della domanda (scaglione fino ad euro 26.000,00) con compenso calcolato secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 con applicazione dei valori minimi apparendo giustificata la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, considerata l'esigua complessità della questioni trattate, il limitato numero di attività svolte, l'ammontare complessivo degli importi liquidati e pertanto: fase di studio della controversia: € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00; fase decisionale: €
851,00 e così compenso tabellare € 2540,00 per il primo grado, mentre per il secondo grado: fase di studio della controversia:€ 567,00; fase introduttiva del giudizio € 461,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 922,00; fase decisionale: € 956,00 e così compenso tabellare € 2906,00 per il secondo grado), oltre accessori di legge.
Vanno poi liquidate le spese vive del presente grado documentate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 990/2019 R.G., istaurato mediante atto d'appello avverso la sentenza n. 473/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 08.05.2019, emessa a definizione del proc. n. 800/2012 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna parti appellate, in solido fra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da parte appellante, pari ad euro € 15406,68, oltre interessi su € 13680,68 come in parte motiva;
2. condanna parti appellate, in solido fra loro, al pagamento delle spese legali del primo grado in favore dell'appellante che si liquidano, in € 2540,00 oltre ad € 483,00 per spese vive, oltre
R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. condanna parti appellate, in solido fra loro, alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate, per questo grado di giudizio, in € 435,66 per spese vive ed € 2.906,00, oltre
R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 19.09.25.
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito