Articolo 2 della Legge 7 maggio 1986, n. 151
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 maggio 1986
Art. 2. 1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Campobasso.
Entrata in vigore il 25 maggio 1986