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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9238/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9238/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BERGAMO DONATELLA ELEONORA BENEDETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DONZELLI PAOLA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 377 quater c.c. l'affido esclusivo dei figli minori ed Per_1
alla madre con la quale continueranno ad esse-re collocati ed a risiedere, in Aicurzio alla via Per_2
Massimiliano Spada n 1 per i motivi meglio esposti in atti;
2) Assegnare la casa coniugale di proprietà della sig.ra con tutto ciò che l'arreda alla sig.ra Parte_1
con la quale continueranno a vivere i figli minori ed ordinando al sig. Parte_1 Per_1 Per_2 [...]
di trasferire la propria residenza altrove;
CP_1
3) Disporre che il padre possa incontrare i figli una volta alla settimana, la domenica sera per qualche ora, per cena, in luogo pubblico nel Comune di residenza dei minori, fatta salva una volta al mese in cui,
pagina 1 di 5 prelevati dai nonni o da altro parente, si recheranno a casa dei nonni paterni ove pranzeranno insieme al padre e ai nonni per essere poi riaccompagnati a casa nelle prime ore del pomeriggio;
4) Disporre che il padre potrà tenere con sé i figli per cena nel Comune di Aicurzio in un giorno infrasettimanale concordato con la madre;
5) Disporre che il sig. debba contribuire al mantenimento ordinario dei figli e CP_1 Per_1 Per_2 versando a favore della madre affidataria la somma mensile già disposta con ordinanza presidenziale, di € 800,00 in via anticipata entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal marzo
2024 o nella diversa minore e/o maggiore misura che il Tribunale riterrà di dover stabilire. Disporre che l'assegno unico spetti alla sig.ra . Parte_1
6)Disporre che i genitori debbano sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli e Per_1
secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Per_2
7) Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente indipendenti.
Per Controparte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
- Disporre l'affido in via esclusiva alla madre, dei minori ed , con collocamento presso Per_1 Per_2 di Lei nella residenza anagrafica ove già risiedono, ovvero in Aicurzio (MI), alla Via Massimiliano Spada n.
1;
- Assegnare la casa familiare e di tutto ciò che la arreda, sita in Aicurzio alla Via Alessandro Spada n. 1, alla madre;
- Disporre che il padre possa incontrare i figli il sabato ovvero la domenica pomeriggio nonché un ulteriore pomeriggio alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
- Disporre che il Signor debba contribuire al mantenimento ordinario dei figli e Controparte_1 Per_1
versando a favore della madre affidataria la somma mensile di € 500,00 in via anticipata entro il Per_2 giorno 5 del mese, con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal marzo 2024 o nella diversa minore e/o maggiore misura che il Tribunale riterrà di dover stabilire.
- Disporre che l'assegno unico spetti alla NO . Parte_1
- Disporre che il Signor contribuisca altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie, Controparte_1 così come previsto dalle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Monza;
- Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente indipendenti.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le allegazioni delle parti, le risultanze processuali e la cessazione della coabitazione ancor prima dell'udienza di comparizione delle parti evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia richiesta.
II. Dal matrimonio delle parti sono nati due figli ancora minori: il 18.09.09 e il Per_1 Per_2
6.09.12, entrambi conviventi con la madre. L'affidamento dei minori, all'esito dell'udienza presidenziale, è stato disposto in via esclusiva alla madre, a causa dello stato di salute del padre che nel 2021 ha iniziato a manifestare un disagio psichico sfociato nel 2022 in una grave sindrome depressiva che ha comportato plurimi ricoveri ospedalieri seguiti da periodi in strutture riabilitative. Tale stato psicofisico precario persiste tuttora, avendo subito il un recente ricovero nel 2024, seguito da un trattamento riabilitativo in struttura terminato a CP_1 fine luglio 2024. Lo stesso , consapevole delle sue fragilità, ha concordato sull'affidamento CP_1 esclusivo dei figli alla madre per non pregiudicare il loro interesse. Ha soltanto chiesto di essere previamente informato delle decisioni più importanti riguardanti i figli in modo da poter esprimere il proprio parere. Tale richiesta appare meritevole di accoglimento onde favorire il progressivo coinvolgimento del padre, qualora le sue condizioni psicofisiche lo consentano, nelle decisioni riguardanti i figli.
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli, in attesa che il miglioramento delle condizioni di salute del padre diventi stabile, si ritiene prudenziale mantenere le vigenti modalità di incontro, fermi restando contatti telefonici e tramite messaggistica liberi tra il padre e i figli ed eventuali diversi accordi tra i genitori.
II. La casa coniugale, sita nel Comune di Aicurzio, di proprietà esclusiva di , va Parte_1 assegnata alla stessa che vi continuerà ad abitare con i figli.
III. Sotto il profilo economico, nel corso del giudizio non sono intervenuti mutamenti nella condizione economica di che svolge attività di impiegata in un'azienda privata con introiti netti Parte_1 di circa € 2100,00 mensili per dodici mensilità, con i quali sostenere oneri fissi per le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa € 860,00 mensili, oltre utenze e tasse.
è socio con il padre dell'autofficina di cui detiene la Controparte_1 Parte_2 quota del 95%. In conseguenza della malattia, è tornato a convivere con la propria famiglia d'origine e ha cessato per parecchi mesi di svolgere attività lavorativa e solo di recente ha ripreso a prestare la propria opera nell'autofficina che, durante la malattia, è stata gestita dal padre ultrasettantenne. E' plausibile che le precarie condizioni di salute e la ridotta capacità lavorativa del abbiano CP_1 inciso negativamente sull'attività dell'autofficina con riduzione dei ricavi. Di tale peggiorata situazione economica, pur nella prospettiva che possa rientrare in un prossimo futuro con la piena ripresa psicofisica del , deve tenersi conto nell'attualità, prevedendo una riduzione a € 600,00 CP_1 mensili dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, che continuerà a concorrere in ragione del 50% nelle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. La madre, su cui grava quasi interamente l'onere di mantenimento dei figli, attesi i limitati periodi di permanenza dei figli con il padre, continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole.
V. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, al comportamento processuale collaborativo delle parti e all'esito del giudizio, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
pagina 3 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 CP_1 matrimonio nel Comune di Aicurzio il 26.05.07 (atto di matrimonio n. 1 parte II serie A anno
2007); II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del
Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aicurzio per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dispone l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre che Per_1 Per_2 informerà previamente il padre delle decisioni più importanti riguardanti i figli,
IV. I figli minori resteranno collocati presso la madre e il padre avrà facoltà di incontrarli, salvi diversi migliori accordi, la domenica pomeriggio (in alternativa il sabato) in luogo aperto pubblico nel Comune di residenza dei minori, fatta salva una volta al mese in cui, prelevati dai nonni o da altro parente, si recheranno a casa dei nonni paterni ove pranzeranno insieme al padre e ai nonni per essere poi riaccompagnati a casa nel pomeriggio;
il potrà inoltre CP_1 tenere con sé i figli per cena nel Comune di Aicurzio in un giorno infrasettimanale concordato con la moglie tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici;
V. Il padre potrà contattare liberamente i figli via telefono o messaggistica;
VI. Assegna la casa coniugale sita in Aicurzio, Via Spada n.1, a , con quanto Parte_1
l'arreda; VII. Pone a carico di , con decorrenza dalla data della presente sentenza l'obbligo di Controparte_1 versare a , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo di € 600,00, Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di marzo 2024 e con base di riferimento marzo 2023; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Pone inoltre a carico del medesimo il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pagina 4 di 5 pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. Prevede che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di;
Parte_1
IX. Compensa le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9238/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BERGAMO DONATELLA ELEONORA BENEDETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DONZELLI PAOLA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 377 quater c.c. l'affido esclusivo dei figli minori ed Per_1
alla madre con la quale continueranno ad esse-re collocati ed a risiedere, in Aicurzio alla via Per_2
Massimiliano Spada n 1 per i motivi meglio esposti in atti;
2) Assegnare la casa coniugale di proprietà della sig.ra con tutto ciò che l'arreda alla sig.ra Parte_1
con la quale continueranno a vivere i figli minori ed ordinando al sig. Parte_1 Per_1 Per_2 [...]
di trasferire la propria residenza altrove;
CP_1
3) Disporre che il padre possa incontrare i figli una volta alla settimana, la domenica sera per qualche ora, per cena, in luogo pubblico nel Comune di residenza dei minori, fatta salva una volta al mese in cui,
pagina 1 di 5 prelevati dai nonni o da altro parente, si recheranno a casa dei nonni paterni ove pranzeranno insieme al padre e ai nonni per essere poi riaccompagnati a casa nelle prime ore del pomeriggio;
4) Disporre che il padre potrà tenere con sé i figli per cena nel Comune di Aicurzio in un giorno infrasettimanale concordato con la madre;
5) Disporre che il sig. debba contribuire al mantenimento ordinario dei figli e CP_1 Per_1 Per_2 versando a favore della madre affidataria la somma mensile già disposta con ordinanza presidenziale, di € 800,00 in via anticipata entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal marzo
2024 o nella diversa minore e/o maggiore misura che il Tribunale riterrà di dover stabilire. Disporre che l'assegno unico spetti alla sig.ra . Parte_1
6)Disporre che i genitori debbano sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli e Per_1
secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Per_2
7) Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente indipendenti.
Per Controparte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
- Disporre l'affido in via esclusiva alla madre, dei minori ed , con collocamento presso Per_1 Per_2 di Lei nella residenza anagrafica ove già risiedono, ovvero in Aicurzio (MI), alla Via Massimiliano Spada n.
1;
- Assegnare la casa familiare e di tutto ciò che la arreda, sita in Aicurzio alla Via Alessandro Spada n. 1, alla madre;
- Disporre che il padre possa incontrare i figli il sabato ovvero la domenica pomeriggio nonché un ulteriore pomeriggio alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
- Disporre che il Signor debba contribuire al mantenimento ordinario dei figli e Controparte_1 Per_1
versando a favore della madre affidataria la somma mensile di € 500,00 in via anticipata entro il Per_2 giorno 5 del mese, con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal marzo 2024 o nella diversa minore e/o maggiore misura che il Tribunale riterrà di dover stabilire.
- Disporre che l'assegno unico spetti alla NO . Parte_1
- Disporre che il Signor contribuisca altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie, Controparte_1 così come previsto dalle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Monza;
- Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente indipendenti.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le allegazioni delle parti, le risultanze processuali e la cessazione della coabitazione ancor prima dell'udienza di comparizione delle parti evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia richiesta.
II. Dal matrimonio delle parti sono nati due figli ancora minori: il 18.09.09 e il Per_1 Per_2
6.09.12, entrambi conviventi con la madre. L'affidamento dei minori, all'esito dell'udienza presidenziale, è stato disposto in via esclusiva alla madre, a causa dello stato di salute del padre che nel 2021 ha iniziato a manifestare un disagio psichico sfociato nel 2022 in una grave sindrome depressiva che ha comportato plurimi ricoveri ospedalieri seguiti da periodi in strutture riabilitative. Tale stato psicofisico precario persiste tuttora, avendo subito il un recente ricovero nel 2024, seguito da un trattamento riabilitativo in struttura terminato a CP_1 fine luglio 2024. Lo stesso , consapevole delle sue fragilità, ha concordato sull'affidamento CP_1 esclusivo dei figli alla madre per non pregiudicare il loro interesse. Ha soltanto chiesto di essere previamente informato delle decisioni più importanti riguardanti i figli in modo da poter esprimere il proprio parere. Tale richiesta appare meritevole di accoglimento onde favorire il progressivo coinvolgimento del padre, qualora le sue condizioni psicofisiche lo consentano, nelle decisioni riguardanti i figli.
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli, in attesa che il miglioramento delle condizioni di salute del padre diventi stabile, si ritiene prudenziale mantenere le vigenti modalità di incontro, fermi restando contatti telefonici e tramite messaggistica liberi tra il padre e i figli ed eventuali diversi accordi tra i genitori.
II. La casa coniugale, sita nel Comune di Aicurzio, di proprietà esclusiva di , va Parte_1 assegnata alla stessa che vi continuerà ad abitare con i figli.
III. Sotto il profilo economico, nel corso del giudizio non sono intervenuti mutamenti nella condizione economica di che svolge attività di impiegata in un'azienda privata con introiti netti Parte_1 di circa € 2100,00 mensili per dodici mensilità, con i quali sostenere oneri fissi per le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa € 860,00 mensili, oltre utenze e tasse.
è socio con il padre dell'autofficina di cui detiene la Controparte_1 Parte_2 quota del 95%. In conseguenza della malattia, è tornato a convivere con la propria famiglia d'origine e ha cessato per parecchi mesi di svolgere attività lavorativa e solo di recente ha ripreso a prestare la propria opera nell'autofficina che, durante la malattia, è stata gestita dal padre ultrasettantenne. E' plausibile che le precarie condizioni di salute e la ridotta capacità lavorativa del abbiano CP_1 inciso negativamente sull'attività dell'autofficina con riduzione dei ricavi. Di tale peggiorata situazione economica, pur nella prospettiva che possa rientrare in un prossimo futuro con la piena ripresa psicofisica del , deve tenersi conto nell'attualità, prevedendo una riduzione a € 600,00 CP_1 mensili dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, che continuerà a concorrere in ragione del 50% nelle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. La madre, su cui grava quasi interamente l'onere di mantenimento dei figli, attesi i limitati periodi di permanenza dei figli con il padre, continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole.
V. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, al comportamento processuale collaborativo delle parti e all'esito del giudizio, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
pagina 3 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 CP_1 matrimonio nel Comune di Aicurzio il 26.05.07 (atto di matrimonio n. 1 parte II serie A anno
2007); II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del
Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aicurzio per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dispone l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre che Per_1 Per_2 informerà previamente il padre delle decisioni più importanti riguardanti i figli,
IV. I figli minori resteranno collocati presso la madre e il padre avrà facoltà di incontrarli, salvi diversi migliori accordi, la domenica pomeriggio (in alternativa il sabato) in luogo aperto pubblico nel Comune di residenza dei minori, fatta salva una volta al mese in cui, prelevati dai nonni o da altro parente, si recheranno a casa dei nonni paterni ove pranzeranno insieme al padre e ai nonni per essere poi riaccompagnati a casa nel pomeriggio;
il potrà inoltre CP_1 tenere con sé i figli per cena nel Comune di Aicurzio in un giorno infrasettimanale concordato con la moglie tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici;
V. Il padre potrà contattare liberamente i figli via telefono o messaggistica;
VI. Assegna la casa coniugale sita in Aicurzio, Via Spada n.1, a , con quanto Parte_1
l'arreda; VII. Pone a carico di , con decorrenza dalla data della presente sentenza l'obbligo di Controparte_1 versare a , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo di € 600,00, Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di marzo 2024 e con base di riferimento marzo 2023; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Pone inoltre a carico del medesimo il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pagina 4 di 5 pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. Prevede che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di;
Parte_1
IX. Compensa le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5