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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/09/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2560/2024
Oggi 9 settembre 2025 alle ore 9.45, innanzi al Giudice Cinzia Immordino,
sono comparsi:
Per l'avv. MATTOZZI oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Stallone;
nessuno per già contumace. Controparte_1
L'avv. Stallone si rimette al GL in ordine alla CTU poiché somma non contestate. Discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed in particolare e chiede che la stessa venga decisa. Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2560/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Mattozzi per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (P.IVA ; P.IVA_1 Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento differenze retributive e TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente in Castelvetrano, dal 23.11.2018 al 18.05.2024 con CP_2
assunzione a tempo indeterminato con inquadramento al 4 liv. CCNL Pubblico Esercizio e
Ristorazione per un totale, da contratto, di 4 ore giornaliere con qualifica di operaio e mansione di aiuto cuoco, ha convenuto in giudizio per Controparte_1
sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 116.117,00 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di non aver percepito la retribuzione dovuta in
2 relazione a quanto effettivamente lavorato, nonché a titolo di differenze sul T.F.R.,
tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e ferie maturate e non godute.
ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata Controparte_1
contumace. La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi ed interpello e discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Il ricorso è fondato.
Infatti, l'instaurazione del rapporto intrattenuto con la convenuta è nonchè l'orario e le mansioni svolte dal ricorrente sono state asseverate dalla documentazione in atti.
Inoltre tutti i testi escussi, colleghi del ricorrente, hanno confermato quanto dedotto in ricorso, ovverosia che “il turno di lavoro cominciava tutti i giorni dal Lunedì alla
Domenica alle ore 11:00 del mattino e terminava alle ore 15:30 per riprendere alle 18:00
fino alla chiusura che avveniva non prima delle 23:30, con la sola pausa pranzo dalle ore
15:30 alle ore 18:00”(cfr. teste , verbale di udienza del 25 marzo 2025 e Testimone_1
e , verbale di udienza del 13 maggio 2025). Persona_1 Testimone_2
Sulla scorta di tali considerazioni, la resistente va condannata al pagamento della chiesta somma di € 116.117,00, non contestata, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri minimi stante la relativa complessità della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e condanna in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 116.117,00 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in €
6.699,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Marsala, 9.9.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
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