Articolo 2 della Legge 29 marzo 1952, n. 523
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 giugno 1952
Art. 2.
I concorrenti per essere ammessi al concorso di cui al precedente art. 1, debbono:
a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni, ovvero il diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;
b) aver appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, oppure aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento;
c) essere alla data del bando di concorso, in servizio nell'Arma dei carabinieri quale ufficiale di complemento dell'Arma stessa;
d) aver prestato, alla stessa data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale, dei quali almeno un anno nell'Arma dei carabinieri come ufficiale di complemento, compreso in quest'ultimo periodo il servizio eventualmente prestato nella posizione di "comandato";
e) aver riportato nelle note caratteristiche relative agli ultimi due anni di servizio precedenti all'anno in cui e' bandito il concorso la qualifica di "ottimo" o di "buono con punti tre";
f) non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di eta' se aspirante alla nomina a tenente, e il 36° anno se aspiranti alla nomina a sottotenente;
g) non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, alcun giudizio di "non prescelto e o di "non idoneo all'avanzamento".
Agli effetti della partecipazione al concorso di cui alla presente legge si ha riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.
Entrata in vigore il 11 giugno 1952