Art. 2.
I concorrenti per essere ammessi al concorso di cui al precedente art. 1, debbono:
a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni, ovvero il diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;
b) aver appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, oppure aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento;
c) essere alla data del bando di concorso, in servizio nell'Arma dei carabinieri quale ufficiale di complemento dell'Arma stessa;
d) aver prestato, alla stessa data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale, dei quali almeno un anno nell'Arma dei carabinieri come ufficiale di complemento, compreso in quest'ultimo periodo il servizio eventualmente prestato nella posizione di "comandato";
e) aver riportato nelle note caratteristiche relative agli ultimi due anni di servizio precedenti all'anno in cui e' bandito il concorso la qualifica di "ottimo" o di "buono con punti tre";
f) non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di eta' se aspirante alla nomina a tenente, e il 36° anno se aspiranti alla nomina a sottotenente;
g) non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, alcun giudizio di "non prescelto e o di "non idoneo all'avanzamento".
Agli effetti della partecipazione al concorso di cui alla presente legge si ha riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.
I concorrenti per essere ammessi al concorso di cui al precedente art. 1, debbono:
a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni, ovvero il diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;
b) aver appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, oppure aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento;
c) essere alla data del bando di concorso, in servizio nell'Arma dei carabinieri quale ufficiale di complemento dell'Arma stessa;
d) aver prestato, alla stessa data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale, dei quali almeno un anno nell'Arma dei carabinieri come ufficiale di complemento, compreso in quest'ultimo periodo il servizio eventualmente prestato nella posizione di "comandato";
e) aver riportato nelle note caratteristiche relative agli ultimi due anni di servizio precedenti all'anno in cui e' bandito il concorso la qualifica di "ottimo" o di "buono con punti tre";
f) non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di eta' se aspirante alla nomina a tenente, e il 36° anno se aspiranti alla nomina a sottotenente;
g) non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, alcun giudizio di "non prescelto e o di "non idoneo all'avanzamento".
Agli effetti della partecipazione al concorso di cui alla presente legge si ha riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.