Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 06/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale ET Ufficio XIII Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale ET, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale ET Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, piazza S. Marco 63 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata con motivazione il 2 ottobre 2020, notificata e passata in giudicato per omessa impugnazione da parte del Ministero
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale ET Ufficio XIII Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale ET, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale ET Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente contenzioso origina da una vertenza giuslavoristica tra la ricorrente -OMISSIS- e il datore di lavoro Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (oggi Ministero dell’istruzione e del merito), apertasi in conseguenza di un licenziamento disciplinare e che si è definita con la sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-, sez. Lavoro, 2 ottobre 2010 n. -OMISSIS-.
In particolare, con la sentenza da ultimo indicata la Corte d’Appello per quanto qui di interesse: ha dichiarato illegittimo il licenziamento; ha ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro; ha condannato il Ministero “al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento al ripristino del rapporto, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria via via maturata fino al saldo, oltre al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali” ; ha condannato il Ministero a rifondere parzialmente le spese di lite.
2. Dagli atti di causa risulta che l’Amministrazione ha reintegrato la dipendente e le ha rifuso le spese legali.
3. È invece in contestazione l’avvenuta ottemperanza del capo della sentenza (e della connessa parte di dispositivo) che ha condannato il Ministero al risarcimento del danno e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Da questo punto di vista, va tuttavia rilevato che né il dispositivo né la motivazione della sentenza contengono elementi utili per calcolare la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno né per calcolare la somma dovuta a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
4. In tale contesto, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., notificato il 7 novembre 2024 e depositato l’8 novembre 2024, -OMISSIS- ha agito per l’ottemperanza della sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, sez. Lavoro, n. -OMISSIS-/2010 chiedendo a questo Tribunale Amministrativo di “Ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, di dare immediata ed integrale ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 3 aprile 2021 (Giudizio n. -OMISSIS- R.G.), provvedendo, in particolare, a ricostruire la carriera della Dott.ssa -OMISSIS- e a corrispondere tutti gli arretrati monetari così come previsto dal dispositivo della sentenza de qua ossia: “accoglie l’appello principale; a) per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: - dichiara illegittimo il licenziamento intimato il 31 agosto 2017 (n. -OMISSIS-); - ordina la reintegrazione di -OMISSIS- nel posto di lavoro; - condanna il Ministero al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento al ripristino del rapporto, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria via via maturata fino al saldo, oltre al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali” e ciò, se del caso, mediante declaratoria di nullità e/o con annullamento del Decreto, Prot. telematico m p.i.-OMISSIS- avente ad oggetto: “-OMISSIS- – nata il [...] – Esecuzione sentenza n. -OMISSIS- del 18/06/2020 della Corte di Appello – Sez. Lavoro di -OMISSIS-”, a firma del Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il ET, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di -OMISSIS- in quanto adottato in violazione ed elusione del giudicato nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti assunti in elusione e/o violazione del giudicato. Il tutto secondo la simulazione di ottemperanza monetaria e progressione della carriera depositate secondo le quali gli arretrati monetari ammontano ad € 85.677,60 (€ ottanta cinque mila seicento settantasette//60) e la progressione di carriera ad € 5.466,40 (€ Cinquemila quattrocento sessantasei//40) per un totale di € 91.144,00 (€ Novantuno mila cento quarantaquattro//00)” , disponendo all’occorrenza la nomina di un commissario ad acta e determinando, per ogni ulteriore ritardo, una penalità di mora.
5. Il Ministero si è costituito in giudizio il 21 gennaio 2025, in prossimità della camera di consiglio del 23 gennaio 2025 fissata per la trattazione del ricorso, depositando una memoria corredata da documentazione dichiaratamente comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza sopra indicata.
La parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria e dei documenti da parte del Ministero e ha contestato nel merito l’eccezione opposta dall’Amministrazione inerente il pagamento delle somme dovute.
6. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73 comma 3, cod. proc. amm. e, all’esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione come da separato verbale.
7. In limine litis , si può prescindere dall’eccezione di tardività del deposito della memoria e della documentazione prodotta dall’Amministrazione oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., dimidiato ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
8. Infatti, come preannunciato nella camera di consiglio, il ricorso è inammissibile perché tende all’esecuzione di una sentenza del Giudice Ordinario recante una condanna generica, come tale non suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell'ottemperanza.
9. Al riguardo rileva il Collegio che la sentenza della quale è domandata l’ottemperanza non reca alcuna indicazione utile a calcolare le somme dovute dal Ministero a titolo di risarcimento e di contributi.
10. Si tratta di una pronuncia che non costituisce valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo di cui all’art. 474 cod. proc. civ. e che richiede, per la sua attuazione, un accertamento nel merito del rapporto sottostante.
11. In particolare, la domanda di liquidare le somme dovute dall’Amministrazione implica lo svolgimento di una complessa e articolata attività istruttoria sul rapporto di lavoro o, comunque, il completamento e l’integrazione della sentenza pronunciata dal Giudice Ordinario.
Da questo punto di vista, la simulazione di calcolo prospettata dalla ricorrente nel presente giudizio non è, all’evidenza, idonea a integrare la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, trattandosi di documentazione formata dalla stessa parte interessata al di fuori del contraddittorio processuale dinnanzi al Giudice Ordinario.
Piuttosto, la soddisfazione della pretesa della ricorrente presuppone il compimento di un’attività che, in ragione delle norme sul riparto di giurisdizione, compete al Giudice Ordinario, giudice naturale del rapporto di lavoro in regime di diritto privato, e non al Giudice Amministrativo.
12. Al riguardo, il Collegio condivide e intende dare continuità ai precedenti giurisprudenziali nella specifica materia richiamando ex plurimis , anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., quanto statuito da Cons. Stato, sez. VII, 22 giugno 2023 n. 6155, secondo cui “Il Giudice Amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve, quindi, svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile in quanto, ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del Giudice ordinario, recupererebbe indebitamente il ceduto sindacato sul rapporto sottostante ove difetta di giurisdizione (Cons. Stato, sez. V, 2.2.2009, n. 561).
Tale principio si applica sia quando la condanna generica (o la declaratoria sulla sussistenza di un credito) sia stata disposta dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 880), sia - e a maggior ragione - quando essa sia stata disposta dal giudice civile del lavoro, che continua ad essere titolare della propria giurisdizione in ordine alle ulteriori questioni sostanziali ancora non decise (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2013, n. 6773).
Ne consegue, dunque, che mentre per l’esecuzione delle sentenze pronunciate dal Giudice Amministrativo, è possibile in sede di ottemperanza colmare le eventuali lacune del giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza di sentenze del Giudice Ordinario, non essendo il Giudice Amministrativo dell'esecuzione fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. In questa ipotesi l'azione del Giudice dell'ottemperanza si deve contenere nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del Giudice Ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente.” (cfr. anche T.A.R. ET, sez. IV, 14 gennaio 2025, n. 58 e 4 dicembre 2024, n. 2902; T.A.R. Bari, sez. I, 16 luglio 2024, n. 852 e T.A.R. Napoli, sez. II, 25 maggio 2023, n. 3184).
13. In conclusione, per quanto esposto, applicando i predetti principi di diritto alla fattispecie concreta che interessa la ricorrente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla definizione della causa in rito su una questione rilevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.