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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4758/2025 oggetto: appello avverso la sentenza n. 3284/2025 pronunciata, in data 04.06.2025, dal Giudice di
Pace di Lecce, in persona della Dott.ssa Anna Maria Aventaggiato, nel procedimento n. 12302/2024
R.G.
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresenta e difesa dall'Avv. Ivan Mangiullo per procura a margine dell'atto di citazione;
APPELANTE
E
, in persona del Controparte_1
Prefetto p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del giorno 13.11.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Come premesso, la vicenda in esame attiene al provvedimento con cui il Prefetto di Lecce in data 10.09.2024 ha sospeso in via cautelare, per il periodo di 16 mesi decorrenti dalla data del ritiro effettivo e comunque sino all'esito della visita medica disposta, della patente di guida cat. B n.
rilasciata alla sig.ra dalla UCO di Roma in data 02.11.2018 per guida in stato NumeroD_1 Pt_1 di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, accertato in data 03.09.2024. La ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace, il quale ha rigettato il ricorso e, per Pt_1
l'effetto, confermava il decreto prefettizio n. 01122922, Area III, emesso il 10.09.2024 L'appellante ha impugnato il provvedimento, denunciandone l'errore ed evidenziando:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 223 e 187 C.d.S.: erroneità della sentenza gravata nella parte in cui si ritiene inammissibile l'accertamento del fatto contestato sotteso alla sanzione irrogata, sul presupposto che le eccezioni addotte fossero di competenza del giudice penale ed il giudice civile fosse legittimato unicamente a valutare ed eventualmente a censurare la regolarità formale dell'iter amministrativo adottato dal Prefetto nell'emanazione del provvedimento cautelare. Da ciò consegue, a detta dell'appellante, che è necessario procedere a riesaminare nel merito tutti i motivi sottesi al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ed in particolare le censure relative alla mancata dimostrazione della presunta alterazione psicofisica della conducente, asseritamente positiva ai cannabinoidi, e l'invalidità degli accertamenti tecnico-diagnostici eseguiti presso il nosocomio ” di Tricase. Parte_2
Deduce, inoltre, che con riferimento allo stato di alterazione, al momento in cui veniva accompagnata dal 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cardinale G. Panico di Tricase”, la donna risultando, come riportato nel Certificato di prestazione medica, “vigile, collaborante orientata, non deficit neurologici in atto, di tipo sensitivo motori”, non manifestava alcun sintomo compatibile con uno stato di alterazione psico-fisica. Inoltre, parte appellante evidenziava come alle operazioni di prelevamento delle sostanze biologiche, alla sig.ra non venivano dati gli avvisi che le consentissero di avvalersi di un Pt_1 difensore di fiducia durante le predette operazioni, e sottolineava che i test tossicologici possono produrre risultati falsi positivi, che si verificano quando l'esame espletato rileva una sostanza stupefacente che in realtà non è presente, stante l'assunzione di alcuni farmaci da banco o prescritti in grado di produrre metaboliti simili ai metaboliti delle sostanze stupefacenti.
*** In punto di diritto, si ricorda che non si tratta di accertare se sia stato commesso il reato di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. e che, dal momento che la sospensione della patente di guida è misura cautelare connessa alla sussistenza del reato, è in facoltà del giudice civile accertare incidenter tantum la legittimità della procedura seguita per il compimento di atti irripetibili, dovendo diversamente ritenere travolta anche la misura cautelare. Sussiste dunque la competenza del Giudice a conoscere della legittimità del provvedimento prefettizio, non essendo corretto ritenere che lo stesso, quale atto dovuto, vada esente da controllo sulla sussistenza dei presupposti che ne hanno consentito l'adozione. Sul punto, si ricorda che l'art. 187 C.d.S. prevede che “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”.
2 L'art. 223 C.d.S. prevede a sua volta che “
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura- ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”. La giurisprudenza ha chiarito che “Le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada si distinguono dalla misura disposta dal prefetto ai sensi del medesimo codice, art. 223. Quest'ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui nell'esercizio di un'attività palesatasi come potenzialmente rischiosa (cfr., Corte Cost. 344/2004; Cass. s.u. 13226/2007; Cass. 7731/2009; Cass. 21447/2010; Cass. 24111/2014; Cass. 25870/2016). Pur avendo la sospensione natura cautelare e carattere preventivo, essa può essere adottata solo in presenza di fondati elementi di un'evidente responsabilità che devono riguardare non solo il consumo di sostanze stupefacenti, ma anche la conduzione del mezzo in condizione di alterazione psicofisica, da accertare in base ad una valutazione necessariamente sommaria, giustificata dall'urgenza di provvedere. Non è richiesta, a tal fine, l'effettuazione delle analisi ematologiche, essendo sufficienti i risultati degli esami dei liquidi biologici dimostrativi dell'avvenuta assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (cfr. Cass. 1732/2020; Cass. 10983/2018; Cass. pen. 43486/2017; Corte Cost. 277/2004;)” (Cass. Civ., ez. VI, 09/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/11/2020), n.25007). Nel caso di specie, dalla documentazione relativa al ricovero presso il Pronto soccorso ed in particolare dalle analisi di laboratorio, si evince che la è stata trovata positiva alla Pt_1
“cannabis”. Tuttavia, è stata prodotta da parte appellante la documentazione - già esibita in primo grado - relativa alla prescrizione medica (cfr. certificato medico, datato 07.09.2024, nel quale si da atto che la sig.ra , affetta da fibromialgia, assume una volta ogni 12 ore una compressa di “Brufecod Pt_1
400 mg/30 mg”) di farmaco che, oltre a contenere 400 mg di ibuprofene può produrre un falso positivo per la marijuana, poiché è composto da 30 mg di codeina, che appartiene ad un gruppo di medicine chiamate “farmaci oppioidi” che agiscono per alleviare il dolore. L'assunzione del farmaco Brufen, il quale fra le sue componenti contiene sostanze oppioidi, potrebbe, dunque, aver ingenerato il falso positivo in laboratorio. Va poi aggiunto che non risultano segni di alterazione – nessuna annotazione si rinviene sotto tale profilo – con la conseguenza che non è stata data prova dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione. Nel provvedimento prefettizio infatti non è dato poi atto di alcuna condotta anomala o di alcuna condizione che possa costituire “alterazione” e sono richiamati solo i risultati dell'esame biologico,
3 ritenuti, in ogni caso, dalla giurisprudenza insufficienti da soli all'adozione del provvedimento di sospensione. In ragione di quanto sopra, non essendovi prova della conduzione di un veicolo in stato di alterazione sotto l'effetto dell'assunzione di sostanza stupefacente, il ricorso è accolto e il provvedimento revocato. L'appello è accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità della trattazione e delle questioni affrontate e applicando la tariffa vigente al tempo di conclusione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 4758/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: A) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento prefettizio oggetto di causa, ovvero l'ordinanza nr. Prot. Uscita 0112922 del 10.09.2024 emessa dalla – Area III;
Controparte_1
B) Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di parte appellante, liquidate in € 264,00 per spese vive, € 223,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Mangiullo che ha reso la dichiarazione di rito;
C) Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore di parte appellante, liquidate in € 501,00 per spese vive, € 371,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Mangiullo che ha reso la dichiarazione di rito. Lecce, 13.11.2025 Il giudice Dott.ssa Silvia Saracino
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