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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FR PE, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore GRECHI CATERINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2857/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14087/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7717 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 10.06.2024, l'appellante Comune di Roma, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.14087, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, e depositata in data 27/11/2023, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente Resistente_1
avverso l'avviso di accertamento IMU n. 7717 per l'anno d'imposta 2017.
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento statuendo che il Comune costituitosi affermava che l'immobile non sembrava possedere uno dei due requisiti previsti dalla legge per l'esenzione ovvero il requisito della oggettività e cioè che
l'immobile fosse adibito esclusivamente al culto. Affermava inoltre il Comune resistente che l'onere probatorio del possesso di tale requisito ricadeva sul contribuente in virtù del principio sancito dall'articolo 2697 del codice civile che afferma che chiunque vanti un diritto ha l'onere di provarne la fondatezza. Tuttavia l'entrata in vigore della legge 130/22 ha modificato, all'articolo 6, da considerarsi legge speciale modificatrice in campo tributario della citata norma civilistica, tale principio facendo gravare sull'ente impositore il dovere di provare la propria richiesta davanti al
Giudice in sede di discussione. In mancanza l'atto deve essere annullato sempre ai sensi del citato articolo 6. ... Quindi nel caso concreto non è il ricorrente che deve provare il suo assunto ma è l'ente impositore. Poichè nel caso che ci interessa il Comune di Roma ha solo ventilato la possibilità che manchi il secondo requisito ma non produce al Giudice alcuna prova documentale di tale assunto, il ricorso va accolto.
Con il gravame proposto, l'appellante Comune, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per erronea interpretazione art. 7 comma 5 bis dlgs 546/92, introdotto dall'articolo 6 della legge di riforma
31 agosto 2022, n. 130 (I), assenza dei presupposti per fruire dell'esenzione erronea applicazione articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011 (II), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio.
L'appellata contribuente, regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza camerale del 12 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita', udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune e' fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. I E' fondata e va accolto il gravame dell'appellante Comune, nella parte in censura la sentenza di prime cure per errata interpretazione del nuovo comma 5-bis, dell'art. 7 del Dlgs n.546/1992, in tema di riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. A tal riguardo come chiarito dalla suprema
Corte con l'Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, la riforma non prevede un piu' gravoso onere probatorio in capo all'Ufficio diverso dalla compiuta motivazione dell'atto, senza alcuna deroga agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 codice civile, ma la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
II In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), (Cass.Sez.5, Sentenza n. 4340 del 04/03/2015) l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett.i), del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e' limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attivita' di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett.a), della Legge 20 maggio 1985, n. 22. Nel caso di specie l'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dall 誕ppellata risulta semplicemente asserita, ma non supportata da idonea prova fornita dalla stessa a confutazione del costrutto motivazionale contenuto nell'atto impugnato;
l'onere probatorio soggiace al disposto dell'art. 2697 del codice civile, per cui "Spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione ... di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della ... esenzione"
(Corte di Cassazione sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003).
Facendo applicazione del su riportato indirizzo di legittimita' e' dunque evidente come il giudicato di legittimita' sull'esistenza dei presupposti per l'esenzione IMU si sia basato su elementi, formali o personali specificamente riferibili ad essi soltanto, e non concernenti presupposti oggettivi della fattispecie, attraverso la valutazione dell'effettiva sussistenza dei previsti requisiti, e come tali suscettibili di rilevare anche su problematiche complessive. Cio' a maggior ragione in un contesto nel quale nessun elemento probatorio risulta indicato nel giudicato, ne emerge dalle risultanze di causa riportate in ricorso o comunque attingibili da questa Corte. Alla luce di quanto sopra, l'impugnato avviso di accertamento IMU per il periodo di imposta 2017, per disconoscimento delle agevolazioni previste dall' articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011, va confermato.
Va inoltre evidenziatoto che la sentenza emessa dal giudice di primo grado non ha correttamente interpretato i fatti di causa. Al riguardo le argomentazioni prospettate dall' appellante Comune non risultano esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono senz'altro fondate.
Quanto al motivo di appello, relativo all'illegittimità della sentenza per omessa pronuncia in merito all'esenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. I), del D. Lgs. n. 504/1992, ed in particolare la carenza di motivazione per omessa pronuncia in merito alla presunta esenzione del tributo, va, rilevata la fondatezza della censura di carenza di motivazione, infatti, dalla lettura della motivazione si rileva che il giudice di prime cure ha totalmente omesso di esaminare le doglianze dell'appellante, omettendo di dar conto conto delle ragioni della sua decisione. Sul punto va sottolineato che il giudice deve necessariamente affrontare tutte le specifiche questioni sollevate, anche motivando laddove esse siano da ritenere assorbite o implicitamente risolte con la pronuncia in ordine ad altri profili.
Alla luce di quanto sopra emergono evidenze sufficienti a ribaltare le non corrette statuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
Le spese del doppio grado del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 per il primo grado ed euro 600,00 per il secondo grado.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Fruscella
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FR PE, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore GRECHI CATERINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2857/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14087/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7717 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 10.06.2024, l'appellante Comune di Roma, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.14087, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, e depositata in data 27/11/2023, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente Resistente_1
avverso l'avviso di accertamento IMU n. 7717 per l'anno d'imposta 2017.
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento statuendo che il Comune costituitosi affermava che l'immobile non sembrava possedere uno dei due requisiti previsti dalla legge per l'esenzione ovvero il requisito della oggettività e cioè che
l'immobile fosse adibito esclusivamente al culto. Affermava inoltre il Comune resistente che l'onere probatorio del possesso di tale requisito ricadeva sul contribuente in virtù del principio sancito dall'articolo 2697 del codice civile che afferma che chiunque vanti un diritto ha l'onere di provarne la fondatezza. Tuttavia l'entrata in vigore della legge 130/22 ha modificato, all'articolo 6, da considerarsi legge speciale modificatrice in campo tributario della citata norma civilistica, tale principio facendo gravare sull'ente impositore il dovere di provare la propria richiesta davanti al
Giudice in sede di discussione. In mancanza l'atto deve essere annullato sempre ai sensi del citato articolo 6. ... Quindi nel caso concreto non è il ricorrente che deve provare il suo assunto ma è l'ente impositore. Poichè nel caso che ci interessa il Comune di Roma ha solo ventilato la possibilità che manchi il secondo requisito ma non produce al Giudice alcuna prova documentale di tale assunto, il ricorso va accolto.
Con il gravame proposto, l'appellante Comune, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per erronea interpretazione art. 7 comma 5 bis dlgs 546/92, introdotto dall'articolo 6 della legge di riforma
31 agosto 2022, n. 130 (I), assenza dei presupposti per fruire dell'esenzione erronea applicazione articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011 (II), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio.
L'appellata contribuente, regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza camerale del 12 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita', udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune e' fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. I E' fondata e va accolto il gravame dell'appellante Comune, nella parte in censura la sentenza di prime cure per errata interpretazione del nuovo comma 5-bis, dell'art. 7 del Dlgs n.546/1992, in tema di riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. A tal riguardo come chiarito dalla suprema
Corte con l'Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, la riforma non prevede un piu' gravoso onere probatorio in capo all'Ufficio diverso dalla compiuta motivazione dell'atto, senza alcuna deroga agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 codice civile, ma la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
II In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), (Cass.Sez.5, Sentenza n. 4340 del 04/03/2015) l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett.i), del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e' limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attivita' di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett.a), della Legge 20 maggio 1985, n. 22. Nel caso di specie l'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dall 誕ppellata risulta semplicemente asserita, ma non supportata da idonea prova fornita dalla stessa a confutazione del costrutto motivazionale contenuto nell'atto impugnato;
l'onere probatorio soggiace al disposto dell'art. 2697 del codice civile, per cui "Spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione ... di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della ... esenzione"
(Corte di Cassazione sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003).
Facendo applicazione del su riportato indirizzo di legittimita' e' dunque evidente come il giudicato di legittimita' sull'esistenza dei presupposti per l'esenzione IMU si sia basato su elementi, formali o personali specificamente riferibili ad essi soltanto, e non concernenti presupposti oggettivi della fattispecie, attraverso la valutazione dell'effettiva sussistenza dei previsti requisiti, e come tali suscettibili di rilevare anche su problematiche complessive. Cio' a maggior ragione in un contesto nel quale nessun elemento probatorio risulta indicato nel giudicato, ne emerge dalle risultanze di causa riportate in ricorso o comunque attingibili da questa Corte. Alla luce di quanto sopra, l'impugnato avviso di accertamento IMU per il periodo di imposta 2017, per disconoscimento delle agevolazioni previste dall' articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011, va confermato.
Va inoltre evidenziatoto che la sentenza emessa dal giudice di primo grado non ha correttamente interpretato i fatti di causa. Al riguardo le argomentazioni prospettate dall' appellante Comune non risultano esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono senz'altro fondate.
Quanto al motivo di appello, relativo all'illegittimità della sentenza per omessa pronuncia in merito all'esenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. I), del D. Lgs. n. 504/1992, ed in particolare la carenza di motivazione per omessa pronuncia in merito alla presunta esenzione del tributo, va, rilevata la fondatezza della censura di carenza di motivazione, infatti, dalla lettura della motivazione si rileva che il giudice di prime cure ha totalmente omesso di esaminare le doglianze dell'appellante, omettendo di dar conto conto delle ragioni della sua decisione. Sul punto va sottolineato che il giudice deve necessariamente affrontare tutte le specifiche questioni sollevate, anche motivando laddove esse siano da ritenere assorbite o implicitamente risolte con la pronuncia in ordine ad altri profili.
Alla luce di quanto sopra emergono evidenze sufficienti a ribaltare le non corrette statuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
Le spese del doppio grado del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 per il primo grado ed euro 600,00 per il secondo grado.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Fruscella