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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2668/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240013279318000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, presentato all'Agenzia delle Entrate
NE ed alla Regione Calabria in data 30 settembre 2024 e depositato in data 24 ottobre 2024, il sig. Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante della società Società_1 srl, con sede in San Pietro a Maida, ha proposto ricorso avverso la cartella n. 03020240013279318000, notificata il 18 Luglio 2024 e con la quale l'A.R. chiede un importo complessivo di € 211,91 a titolo di omesso pagamento Tassa Automobilistica art. 17 legge 449/97, oltre sanzioni ed interessi - anno di imposta
2021.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) nullità della cartella di pagamento per omessa ed invalida notifica dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento;
b) nullità della cartella per intervenuta prescrizione della tassa automobilistica;
c) nullità per violazione dell'art. 6 comma 5. della legge 27 luglio 2000 n. 212.
L'Agenzia Entrate NE si è costituita in giudizio il 7 novembre 2024, presentando delle controdeduzioni con allegati documenti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti presupposto di quello impugnato. Parimenti, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio il 1° dicembre 2025, presentando delle controdeduzioni ed ha depositato documentazione dalla quale si evince che ha provveduto ad effettuare tempestiva notifica dell'avviso di accertamento della T. auto 2019 e che per quella 2021, è stata emessa direttamente la cartella, giusta L.R. Calabria n. 56/2023; pertanto chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti, risulta destituita di fondamento l'eccezione di difetto degli atti presupposti, atteso che l'atto impugnato si riferisce alla tassa auto 2021 e pertanto è rientrante nella piena vigenza della normativa invocata dalla difesa regionale, art. 6 L.R. Calabria n. 56/2023, che esclude l'obbligo di contestazione dell'avviso di accertamento per tasse auto e relative sanzioni, a partire dal 28 dicembre 2023.
Quanto all'assunta prescrizione, giova evidenziare che l'atto impugnato è assolutamente tempestivo, riferendosi a tassa auto 2021, avendo riguardo al ben noto termine triennale. In ogni caso i suddetti termini sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati e hanno formato oggetto della sospensione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr.
S.C. ord. 960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Per quanto riguarda la censura di difetto dell'attuazione di un preventivo contraddittorio, va rilevato al riguardo come la S.C. SU con la sentenza n. 24823/2015 ha chiarito che non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'Amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente previsto dalla legge, situazione che non ricorre nel caso di specie. Procedendo secondo l'iter sopra descritto, si riscontra, in primo luogo, che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale e, dunque, dell'obbligo dell'Amministrazione medesima, ogni qual volta si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente e pur in assenza di specifica norma positiva che per quel provvedimento lo sancisca, di attivare con l'interessato contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto. Infatti, le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass. 15010/14, 9424/14,
5374/14, 2593/14, 20770/13, 10381/11). In ogni caso per i tributi "non armonizzati" con il diritto europeo
(cioè quelli di tipo diretto tra i quali ricade anche quelli della fattispecie in esame) non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un obbligo di contraddittorio (S.C. ordinanza n. 69579/2018)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 250,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2668/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240013279318000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, presentato all'Agenzia delle Entrate
NE ed alla Regione Calabria in data 30 settembre 2024 e depositato in data 24 ottobre 2024, il sig. Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante della società Società_1 srl, con sede in San Pietro a Maida, ha proposto ricorso avverso la cartella n. 03020240013279318000, notificata il 18 Luglio 2024 e con la quale l'A.R. chiede un importo complessivo di € 211,91 a titolo di omesso pagamento Tassa Automobilistica art. 17 legge 449/97, oltre sanzioni ed interessi - anno di imposta
2021.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) nullità della cartella di pagamento per omessa ed invalida notifica dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento;
b) nullità della cartella per intervenuta prescrizione della tassa automobilistica;
c) nullità per violazione dell'art. 6 comma 5. della legge 27 luglio 2000 n. 212.
L'Agenzia Entrate NE si è costituita in giudizio il 7 novembre 2024, presentando delle controdeduzioni con allegati documenti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti presupposto di quello impugnato. Parimenti, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio il 1° dicembre 2025, presentando delle controdeduzioni ed ha depositato documentazione dalla quale si evince che ha provveduto ad effettuare tempestiva notifica dell'avviso di accertamento della T. auto 2019 e che per quella 2021, è stata emessa direttamente la cartella, giusta L.R. Calabria n. 56/2023; pertanto chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti, risulta destituita di fondamento l'eccezione di difetto degli atti presupposti, atteso che l'atto impugnato si riferisce alla tassa auto 2021 e pertanto è rientrante nella piena vigenza della normativa invocata dalla difesa regionale, art. 6 L.R. Calabria n. 56/2023, che esclude l'obbligo di contestazione dell'avviso di accertamento per tasse auto e relative sanzioni, a partire dal 28 dicembre 2023.
Quanto all'assunta prescrizione, giova evidenziare che l'atto impugnato è assolutamente tempestivo, riferendosi a tassa auto 2021, avendo riguardo al ben noto termine triennale. In ogni caso i suddetti termini sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati e hanno formato oggetto della sospensione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr.
S.C. ord. 960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Per quanto riguarda la censura di difetto dell'attuazione di un preventivo contraddittorio, va rilevato al riguardo come la S.C. SU con la sentenza n. 24823/2015 ha chiarito che non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'Amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente previsto dalla legge, situazione che non ricorre nel caso di specie. Procedendo secondo l'iter sopra descritto, si riscontra, in primo luogo, che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale e, dunque, dell'obbligo dell'Amministrazione medesima, ogni qual volta si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente e pur in assenza di specifica norma positiva che per quel provvedimento lo sancisca, di attivare con l'interessato contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto. Infatti, le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass. 15010/14, 9424/14,
5374/14, 2593/14, 20770/13, 10381/11). In ogni caso per i tributi "non armonizzati" con il diritto europeo
(cioè quelli di tipo diretto tra i quali ricade anche quelli della fattispecie in esame) non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un obbligo di contraddittorio (S.C. ordinanza n. 69579/2018)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 250,00.