Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026REG.PROV.COLL.
N. 00624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 624 del 2025, proposto da
Patania s.r.l., La Portuale II soc. coop., Ecolsicilia s.r.l., Green Service soc. coop. soc., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B597F83F19, rappresentati e difesi dall’avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
NE s.r.l. s.u, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Buscemi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 1717/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NE s.r.l. s.u.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il Cons. NA BO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con avviso pubblico del 9 dicembre 2024 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale invitava gli operatori economici interessati a presentare candidature finalizzate ad avviare una gara negoziata per l’affidamento per dodici mesi, con il criterio del prezzo più basso, del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei e delle relative linee di battigia del Porto commerciale di Augusta e del Porto di Catania, rientranti nella competenza dell’Autorità.
La gara, di cui alla lettera di invito 26 febbraio 2025, si concludeva con l’aggiudicazione della procedura (atto n. 69 del 1° aprile 2025) al costituendo RTI con mandataria Patania s.r.l. (mandanti La Portuale II soc. coop., Ecolsicilia s.r.l., Green Service soc. coop. soc.), che, fermo sia il costo della manodopera (€ 48.000,00) che gli oneri della sicurezza (€ 4.000,00) come stimati nella lex specialis , aveva offerto il ribasso pari al 31,199 %.
Con ricorso proposto avanti il Tar Catania l’altra partecipante alla procedura, NE s.r.l. s.u., che aveva offerto un ribasso pari allo 0,33%, e indicato il costo della manodopera in € 99.800,00, impugnava gli atti della procedura. Sosteneva in via principale che il costo della manodopera indicato dal RTI aggiudicatario (€ 48.000,00) era manifestamente inferiore ai minimi salariali contributivi inderogabili previsti dal CCNL applicabile ai relativi rapporti di lavoro, da cui l’irrealizzabilità del servizio per come aggiudicato. In subordine, impugnava per la stessa ragione l’art. 2 del disciplinare e l’art. 6 del capitolato speciale di gara nella parte in cui avevano stimato l’importo dei costi della manodopera in € 48.000,00. Domandava NE l’annullamento dei provvedimenti gravati, nonchè la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria del suo diritto ad aggiudicarsi la gara, a conseguire l’appalto, e a subentrare nel contratto ove stipulato.
Con la sentenza breve in epigrafe l’adito Tar, nella resistenza dell’Autorità e delle società componenti il RTI aggiudicatario, accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, il primo giudice: respingeva l’eccezione di inammissibilità per tardività spiegata dalla controinteressata quanto all’impugnazione delle predette clausole della lex specialis , non rinvenendo il carattere escludente di queste; rilevava che l’offerta dell’aggiudicataria, che indicava il costo della manodopera in un importo pari a quello della base d’asta, non poteva essere ritenuta anormalmente bassa né esclusa dalla procedura; riteneva l’illegittimità delle gravate clausole della lex specialis ; riteneva, conseguentemente, l’illegittimità derivata di tutti gli atti della procedura; disponeva, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati, precisando che in caso di riedizione della gara l’Amministrazione, nel predisporre la relativa documentazione, avrebbe dovuto attenersi, quanto all’indicazione dei costi della manodopera, alle prescrizioni conformative contenute nella pronunzia; condannava la stazione appaltante alle spese del giudizio, compensandole con la controinteressata.
Patania s.r.l. e le altre società componenti il RTI soccombente hanno proposto appello. Hanno dedotto: 1) Erroneità della sentenza impugnata in ogni sua parte; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, in particolare nella parte in cui ha accolto l’unico motivo di ricorso proposto da NE; 2) Erroneità della sentenza impugnata in ogni sua parte; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, in particolare nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da NE.
Hanno domandato la riforma della sentenza gravata con il rigetto del ricorso di primo grado.
L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale si è costituita in giudizio; chiariti i criteri con i quali è pervenuta all’indicazione del costo della manodopera nella gara de qua , ha chiesto di decidere l’appello secundum legem .
NE si è costituita in resistenza, sostenendo l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza 2 luglio 2025, n. 204, questo Consiglio, considerato l’interesse a preservare lo svolgimento del servizio (risultante già in corso dal 24 aprile 2025, ai sensi dell’art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023) nelle more della decisione del merito del gravame, ha accolto la domanda cautelare formulata nell’atto di appello, sospendendo, per l’effetto, l’esecutività della sentenza impugnata.
Nel prosieguo, entrambe le parti private hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie difese e la confutazione delle argomentazioni avverse.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Il Tar, per quanto qui di interesse, ha rilevato:
- che la stazione appaltante ha indicato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla procedura per cui è causa nel CCNL “ I501, oggi I391, relativo ai marittimi imbarcati su unità sino a 151 Tsl Armamento Privato, salvo espressa relazione di equipollenza da produrre a cura e onere del partecipante ” alla gara;
- che gli artt. 1 e 2 del capitolato speciale hanno individuato la durata di esecuzione del servizio, da attuarsi per dodici mesi, dettagliandolo, per entrambi i Porti interessati, in otto ore complessive giornaliere (5 per il porto di Augusta; 3 per il Porto di Catania), sette giorni su sette;
- che l’art. 3 del capitolato speciale ha individuato la tipologia del personale da impiegarsi nell’esecuzione del servizio, ragguagliandola a una squadra “tipo” per ognuno dei due Porti, ciascuna composta da un minimo di due unità (comandante e mozzo).
Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto l’illegittimità del costo della manodopera per come stimato dalla stazione appaltante nell’art. 2 del disciplinare e nell’art. 6 del capitolato in € 48.000,00, e, conseguentemente, l’illegittimità derivata di tutti gli atti della procedura sorretti dalla applicazione di dette previsioni.
Segnatamente, per il Tar, in virtù dell’indicato CCNL, “ relativo ai marittimi imbarcati su unità sino a 151 Tls Armamento Privato ”, e della “ Sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di antinquinamento e disinquinamento ”, il costo della manodopera avrebbe dovuto essere non inferiore a € 53.744,00.
Per pervenire a tale importo il primo giudice ha considerato che, ai sensi della Tabella 1 del verbale di accordo di rinnovo contrattuale dell’11 luglio 2024, l’applicazione dei minimi retributivi contrattuali ai due comandanti e ai due mozzi componenti i due equipaggi da impiegarsi nell’esecuzione del servizio conduce a un costo di base pari a € 35.727,60. Ha poi soggiunto che a tale costo va aggiunto l’ulteriore costo di € 18.016,40, rappresentato dalla corresponsione al medesimo personale (€ 10.855,10 per i due comandanti; € 7.161,30 per i due mozzi), su base annuale, della c.d. “indennità di navigazione” giornaliera di cui all’art. 14 della detta “ Sottosezione ”. Ciò per il totale di cui sopra (€ 53.744,00), inferiore a quello stimato nella lex specialis e tal quale offerto dall’aggiudicataria (€ 48.000,00).
2. Le appena descritte argomentazioni prestano il fianco ad alcuni dei rilievi formulati dall’appellante con il primo motivo.
3. Come emerge dalle difese svolte dall’Amministrazione anche nel corso del primo grado di giudizio, la stazione appaltante ha contemplato nella stima del costo della manodopera dell’appalto de quo la c.d. “ indennità di navigazione ” per ciascun componente dei due ridetti equipaggi, ma la ha calcolata non per l’intero, come ha fatto il primo giudice, bensì pro quota , ovvero tenendo conto dell’effettivo impegno orario giornaliero richiesto ai medesimi (come detto, 5 ore complessive per il porto di Augusta; 3 ore complessive per il Porto di Catania).
Il criterio appare corretto.
Il diverso avviso del Tar basa sul fatto che l’art. 14 della ridetta Sottosezione, nel prevedere l’indennità in parola, non prevede una prestazione lavorativa minima giornaliera.
Ma siffatta notazione, ancorchè veritiera, non è sufficiente a sorreggere la conclusione del primo giudice.
Invero, l’art. 14 in parola riconduce la ratio dell’indennità “ allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima ”, nonché “ al vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio ”, e fa riferimento al “ giorno di effettiva presenza a bordo ”.
Sicchè è corretto il rilievo dell’appellante che, nell’interpretazione della previsione, occorre tenere conto anche di quanto disposto, più in generale, dal parallelo art. 14 della “ Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. ” dello stesso CCNL, il quale, sempre “ Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio ”, correla la corresponsione dell’indennità di che trattasi alla “ navigazione continua superiore alle sei ore ” o all’allontanamento dell’imbarcazione “ oltre sessanta miglia dal porto capolinea ”.
Indi, per definire la controversia nel senso fatto proprio dal Tar, occorreva o individuare la sussistenza di dette ultime condizioni di servizio – che il Tar non ha menzionato, e che, comunque non si rinvengono nella lex specialis per cui è causa – o ipotizzare che il CCNL di riferimento della gara, quanto alla c.d. “ indennità di navigazione ” per gli equipaggi imbarcati su navi sino a 151 tls, abbia inteso introdurre una regola più favorevole destinata a valere solo ed esclusivamente per i marittimi impegnati nel servizio di disinquinamento. Ma il Collegio non ravvisa alcuna obiettiva ragione che sostenga un tale avviso: per entrambe le considerate previsioni di CCNL (art. 14 della “ Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. ”; art. 14 della “ Sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di antinquinamento e disinquinamento ”) l’indennità in parola è espressamente destinata a compensare, in generale, l’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione e il relativo disagio, e, inoltre, l’art. 14 della Sottosezione, oltre a riferirsi al “ giorno di effettiva presenza a bordo ”, non fa riferimento a un aggravio specifico derivante dallo scopo dell’imbarco.
Deve quindi concludersi che – al di là della non perfetta coincidenza delle previsioni del CCNL di riferimento sul punto qui di rilievo, che l’Autorità non ha mancato di evidenziare – l’operazione di calcolo del costo della manodopera dell’appalto de quo , effettuata tenendo conto del ridotto impegno orario richiesto per ciascuna giornata lavorativa, non è incorsa nella sottostima ritenuta dal Tar; il quale, invece, come lamentato dall’appellante, tanto non considerando, ha erroneamente raddoppiato l’importo dell’indennità di cui si discute.
E ciò, come pure sottolineato sia dall’appellante che dalla stessa Autorità, diversamente da quanto fatto per i minimi tabellari, che il primo giudice non ha moltiplicato per 4 unità di personale, proprio tenendo conto, come avrebbe dovuto fare anche per l’indennità in parola, delle ore di manodopera previste per ciascuna delle due squadre operative, coincidenti, per ognuna delle due figure ivi contemplate, con un arco temporale di otto ore complessive.
4. Le argomentazioni della controinteressata non conducono a conclusioni diverse.
In particolare, poiché il Tar non è entrato nel merito dell’offerta dell’aggiudicataria, bensì ha ritenuto invalida, a monte, la stima del costo del personale effettuato dalla stazione appaltante nella lex specialis , che, come visto, comprende, in misura risultata corretta, la c.d. “ indennità di navigazione ”, non è significativo il fatto che l’appellante, oltre a difendere la correttezza di tale stima per le stesse ragioni indicate dall’Amministrazione, abbia sostenuto anche la non debenza nella fattispecie di detta indennità, posizione che altro non esprime che una diversa, e più avanzata, linea difensiva giudiziale, la quale, alla luce di quanto sin qui accertato, e come in seguito, può restare assorbita.
Non coglie nel segno neanche la sostenuta incongruenza dei costi della manodopera indicati dall’appellante quanto ai contributi previdenziali, al TFR, alle tredicesime e altro: la corrispondenza tra tale indicazione e l’importo stimato dalla stazione appaltante in relazione ai costi del personale (rivelatosi privo delle mende denunziate in primo grado), fa escludere qualsiasi sospetto di anomalia dell’offerta.
5. In definitiva, le doglianze sin qui esaminate, di valore assorbente, si rivelano fondate.
Restano assorbite, come già accennato, sia le ulteriori doglianze del primo motivo, che il secondo motivo, con cui l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado.
6. L’appello va indi accolto, disponendosi, per l’effetto, la riforma della sentenza gravata e il rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna NE s.r.l. s.u. alla refusione in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell’importo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre s.g. e accessori di legge. Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN de AN, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
NA BO, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BO | AN de AN |
IL SEGRETARIO