CGARS, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 180
CGARS
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Costo manodopera inferiore ai minimi salariali

    Il Tar ha ritenuto illegittime le clausole della lex specialis che stimavano il costo della manodopera in € 48.000,00, ritenendo che dovesse essere di almeno € 53.744,00 sulla base del CCNL applicabile. Di conseguenza, ha annullato gli atti di gara.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado

    Il Tar ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, non rinvenendo il carattere escludente delle clausole impugnate.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza del Tar sul calcolo del costo della manodopera

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto corretto il calcolo del costo della manodopera effettuato dalla stazione appaltante, tenendo conto dell'effettivo impegno orario giornaliero e della corretta interpretazione dell'art. 14 del CCNL relativo all'indennità di navigazione. Ha quindi riformato la sentenza del Tar.

  • Altro
    Erroneità della sentenza del Tar nel rigetto dell'eccezione di inammissibilità

    Le doglianze relative all'inammissibilità del ricorso di primo grado sono state assorbite dall'accoglimento del motivo relativo al calcolo del costo della manodopera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 180
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 180
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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