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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 904/2025
Repubblica Italiana
Tribunale di Alessandria
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale composto dai sig.ri
Dott. Giuseppe Bersani Presidente rel. est.
Dott. ssa Margherita Pastorino Giudice
Dott. Elisabetta Bianco Giudice
Nel reclamo proposto da
Dott. , nato a [...] il [...], codice fiscale residente Parte_1 C.F._1
a Racalmuto (AG) in via Cavour n. 70 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Brunoldi
reclamante
Contro
odice fiscale in persona del ministro – legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in 00186 Roma (RM), Via Arenula, 70 e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino in Torino, Via Arsenale n. 21
reclamato
Oggetto: reclamo avverso provvedimento rigetto ex art. 700 c.p.c.
Svolgimento del processo
Il dott. , Funzionario profilo Addetto all'Ufficio del Processo dell'area terza Fascia Parte_1 economica di inquadramento F1 in servizio presso il Tribunale di Alessandria, con istanza del 21 marzo 2025 chiedeva al competente 'assegnazione provvisoria presso l'ufficio giudiziario del Controparte_1
Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 33 co.5 della Legge n.104/1992, allegando la necessità di assistere la madre alla quale era stato riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità giusta decreto di omologa reso dal Tribunale di Agrigento addì 28.02.2025.
Con nota del 18 aprile 2025 la Direzione Generale del personale e della formazione del Controparte_1 igettava tale istanza.
[...]
Avverso tale provvedimento dott. – odierno reclamante - proponeva ricorso ex art. 700 Parte_1
c.p.c. innanzi il Tribunale territorialmente competente, che si concludeva con ordinanza del 04.09.2025 di rigetto dell'istanza cautelare “per mancanza del periculum in mora”.
Con reclamo ex art. 669terdecies c.p.c, il dott. reclamava avanti il Tribunale la suindicata ordinanza Parte_1 di rigetto resa dal Giudice monocratico di Alessandria.
Si costituiva nel giudizio di reclamo il hiedendo il rigetto del reclamo in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto e la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 29 ottobre 2025 compariva il dott. con il proprio difensore, nonché la dott.ssa Parte_1
Angelucci direttore di cancelleria presso l'intestato Tribunale delegata per l'udienza. I procuratori delle parti discutevano oralmente la causa. Il dott. rendeva spontanee dichiarazioni Parte_1 riportate nel processo verbale.
All'esito il Tribunale riservava la decisione alla camera di consiglio.
Motivi della decisione
Il reclamo è parzialmente infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Relativamente al rigetto della richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c. il reclamo deve essere rigettato.
Va osservato che, in considerazione dello strumento processuale scelto dall'odierno reclamante per impugnare il provvedimento ministeriale con cui è stata è stata rigetta l'istanza di l'assegnazione provvisoria presso l'ufficio giudiziario del Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 33 co.5 della Legge n.104/1992, il presente giudizio deve essere – necessariamente – limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento di urgenza.
Osserva il Tribunale che il reclamante - sostanzialmente – ripropone le medesime argomentazioni rappresentate nel giudizio di prime cure e non accolte dal Giudice del lavoro di Alessandria.
Rileva tuttavia il Tribunale che nel caso concreto – a prescindere alla fondatezza del fumus - non sussista il primo presupposto richiesto per l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., costituito dal periculum in mora.
Parte reclamante non ha infatti né indicato né provato:
a) l'assoluta impossibilità per gli altri fratelli di accudire – nelle more della eventuale impugnazione in via ordinaria del provvedimento con cui il reclamato ha rigettato la richiesta di CP_1 assegnazione provvisoria presso l'ufficio giudiziario del Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 33 co.5 della Legge n.104/1992 – il proprio genitore;
b) l'impossibilità di provvedere alle esigenze del genitore con l'aiuto di terze persone. Infatti – come evidenziato anche dal reclamato - sebbene il genitore del dott. sia stato CP_1 Parte_1 riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità a far data dal 06.05.2024 (cfr. decreto di omologa del 28/02/2025 Tribunale di Agrigento), la domanda di accertamento all'INPS è risalente al 29.07.2022; a tale circostanza si aggiunge il fatto - estremamente rilevante ai fini della individuazione di una necessaria ed indifferibile presenza del figlio presso la madre – che alla visita medico-legale disposta dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento di ATP la signora è stata accompagnata dal sig. come identificato nella predetta perizia ed in essa Controparte_2 indicato quale caregiver (v. pag.
3-4 della CTU medico-legale di cui all'allegato 6 del fascicolo telematico in I° grado di parte resistente).
Pertanto nel caso concreto non è configurabile il pericolo imminente ed irreparabile che potrebbe pregiudicare il diritto del reclamante durante il tempo necessario per l'impugnazione del provvedimento negativo.
In particolare la parte reclamante non ha specificato circostanze da cui si ricaverebbe una gravità della situazione tale da rendere necessaria la presenza immediata del figlio con l'esclusione di ogni altro soggetto
(anche estraneo alla famiglia).
Come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado, il ricorrente avrebbe - pertanto - dovuto provare gli elementi ulteriori e qualificanti richiesti dalla legge e tali da connotare in termini di assoluta e qualificata urgenza la richiesta di tutela ex art. 700 c.p.c.
Risulta provata infatti la possibilità – e si deve pertanto ritenere sussistente anche nell'attualità non essendo stata fornita una prova contraria in tal senso – che la madre del dott. potesse usufruire per la Parte_1 gestione della quotidianità dell'aiuto anche di terze persone estranee alla famiglia. Tale circostanza fa ritenere insussistente il periculum in mora che costituisce la premessa necessaria (ma non ancora sufficiente) per l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.
Appare pertanto condivisibile quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo cui “….E' evidente dunque che la sig.ra non è sola e abbandonata a se stessa e che qualsiasi sua esigenza di urgente assistenza Pt_2 ben può essere assicurata dalla numerosa discendenza che abita vicino se non vicinissimo a lei. Né possono avere un qualche rilievo le dichiarazioni, rilasciate dai congiunti del ricorrente, e da questi prodotte al
(vedi doc. ti sub 6)”. CP_1
Costituisce peraltro un dato giurisprudenziale acquisito e condivisibile quello secondo cui il pregiudizio irreparabile non può essere individuato ex se nella condizione di disabilità grave del genitore, dovendo comunque essere oggetto di specifica, concreta e rigorosa allegazione e documentazione, e deve essere tale che il suo verificarsi debba apparire altamente probabile e non meramente ipotetico o anche solo verosimile.
Appare dunque indispensabile, - ma nel caso concreto ciò non è avvenuto - che il ricorso indichi (e che nel relativo giudizio si provino) dettagliate ragioni di urgenza ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare.
***
A diversa conclusione – invece - si deve giungere con riferimento alla richiesta formulata da parte del reclamante di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La particolare natura della controversia e la relativa novità delle questioni trattate, consentono di giustificare la compensazione fra le parti delle spese di costituzione e difesa di entrambi i gradi.
in considerazione del parziale accoglimento del ricorso relativamente alle spese di causa, nulla deve essere disposto in ordine al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo,
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza cautelare resa dal giudice di prime cure in data 04.09.2025,
Compensa fra le parti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Alessandria, camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Giuseppe Bersani
Repubblica Italiana
Tribunale di Alessandria
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale composto dai sig.ri
Dott. Giuseppe Bersani Presidente rel. est.
Dott. ssa Margherita Pastorino Giudice
Dott. Elisabetta Bianco Giudice
Nel reclamo proposto da
Dott. , nato a [...] il [...], codice fiscale residente Parte_1 C.F._1
a Racalmuto (AG) in via Cavour n. 70 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Brunoldi
reclamante
Contro
odice fiscale in persona del ministro – legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in 00186 Roma (RM), Via Arenula, 70 e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino in Torino, Via Arsenale n. 21
reclamato
Oggetto: reclamo avverso provvedimento rigetto ex art. 700 c.p.c.
Svolgimento del processo
Il dott. , Funzionario profilo Addetto all'Ufficio del Processo dell'area terza Fascia Parte_1 economica di inquadramento F1 in servizio presso il Tribunale di Alessandria, con istanza del 21 marzo 2025 chiedeva al competente 'assegnazione provvisoria presso l'ufficio giudiziario del Controparte_1
Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 33 co.5 della Legge n.104/1992, allegando la necessità di assistere la madre alla quale era stato riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità giusta decreto di omologa reso dal Tribunale di Agrigento addì 28.02.2025.
Con nota del 18 aprile 2025 la Direzione Generale del personale e della formazione del Controparte_1 igettava tale istanza.
[...]
Avverso tale provvedimento dott. – odierno reclamante - proponeva ricorso ex art. 700 Parte_1
c.p.c. innanzi il Tribunale territorialmente competente, che si concludeva con ordinanza del 04.09.2025 di rigetto dell'istanza cautelare “per mancanza del periculum in mora”.
Con reclamo ex art. 669terdecies c.p.c, il dott. reclamava avanti il Tribunale la suindicata ordinanza Parte_1 di rigetto resa dal Giudice monocratico di Alessandria.
Si costituiva nel giudizio di reclamo il hiedendo il rigetto del reclamo in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto e la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 29 ottobre 2025 compariva il dott. con il proprio difensore, nonché la dott.ssa Parte_1
Angelucci direttore di cancelleria presso l'intestato Tribunale delegata per l'udienza. I procuratori delle parti discutevano oralmente la causa. Il dott. rendeva spontanee dichiarazioni Parte_1 riportate nel processo verbale.
All'esito il Tribunale riservava la decisione alla camera di consiglio.
Motivi della decisione
Il reclamo è parzialmente infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Relativamente al rigetto della richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c. il reclamo deve essere rigettato.
Va osservato che, in considerazione dello strumento processuale scelto dall'odierno reclamante per impugnare il provvedimento ministeriale con cui è stata è stata rigetta l'istanza di l'assegnazione provvisoria presso l'ufficio giudiziario del Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 33 co.5 della Legge n.104/1992, il presente giudizio deve essere – necessariamente – limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento di urgenza.
Osserva il Tribunale che il reclamante - sostanzialmente – ripropone le medesime argomentazioni rappresentate nel giudizio di prime cure e non accolte dal Giudice del lavoro di Alessandria.
Rileva tuttavia il Tribunale che nel caso concreto – a prescindere alla fondatezza del fumus - non sussista il primo presupposto richiesto per l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., costituito dal periculum in mora.
Parte reclamante non ha infatti né indicato né provato:
a) l'assoluta impossibilità per gli altri fratelli di accudire – nelle more della eventuale impugnazione in via ordinaria del provvedimento con cui il reclamato ha rigettato la richiesta di CP_1 assegnazione provvisoria presso l'ufficio giudiziario del Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 33 co.5 della Legge n.104/1992 – il proprio genitore;
b) l'impossibilità di provvedere alle esigenze del genitore con l'aiuto di terze persone. Infatti – come evidenziato anche dal reclamato - sebbene il genitore del dott. sia stato CP_1 Parte_1 riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità a far data dal 06.05.2024 (cfr. decreto di omologa del 28/02/2025 Tribunale di Agrigento), la domanda di accertamento all'INPS è risalente al 29.07.2022; a tale circostanza si aggiunge il fatto - estremamente rilevante ai fini della individuazione di una necessaria ed indifferibile presenza del figlio presso la madre – che alla visita medico-legale disposta dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento di ATP la signora è stata accompagnata dal sig. come identificato nella predetta perizia ed in essa Controparte_2 indicato quale caregiver (v. pag.
3-4 della CTU medico-legale di cui all'allegato 6 del fascicolo telematico in I° grado di parte resistente).
Pertanto nel caso concreto non è configurabile il pericolo imminente ed irreparabile che potrebbe pregiudicare il diritto del reclamante durante il tempo necessario per l'impugnazione del provvedimento negativo.
In particolare la parte reclamante non ha specificato circostanze da cui si ricaverebbe una gravità della situazione tale da rendere necessaria la presenza immediata del figlio con l'esclusione di ogni altro soggetto
(anche estraneo alla famiglia).
Come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado, il ricorrente avrebbe - pertanto - dovuto provare gli elementi ulteriori e qualificanti richiesti dalla legge e tali da connotare in termini di assoluta e qualificata urgenza la richiesta di tutela ex art. 700 c.p.c.
Risulta provata infatti la possibilità – e si deve pertanto ritenere sussistente anche nell'attualità non essendo stata fornita una prova contraria in tal senso – che la madre del dott. potesse usufruire per la Parte_1 gestione della quotidianità dell'aiuto anche di terze persone estranee alla famiglia. Tale circostanza fa ritenere insussistente il periculum in mora che costituisce la premessa necessaria (ma non ancora sufficiente) per l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.
Appare pertanto condivisibile quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo cui “….E' evidente dunque che la sig.ra non è sola e abbandonata a se stessa e che qualsiasi sua esigenza di urgente assistenza Pt_2 ben può essere assicurata dalla numerosa discendenza che abita vicino se non vicinissimo a lei. Né possono avere un qualche rilievo le dichiarazioni, rilasciate dai congiunti del ricorrente, e da questi prodotte al
(vedi doc. ti sub 6)”. CP_1
Costituisce peraltro un dato giurisprudenziale acquisito e condivisibile quello secondo cui il pregiudizio irreparabile non può essere individuato ex se nella condizione di disabilità grave del genitore, dovendo comunque essere oggetto di specifica, concreta e rigorosa allegazione e documentazione, e deve essere tale che il suo verificarsi debba apparire altamente probabile e non meramente ipotetico o anche solo verosimile.
Appare dunque indispensabile, - ma nel caso concreto ciò non è avvenuto - che il ricorso indichi (e che nel relativo giudizio si provino) dettagliate ragioni di urgenza ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare.
***
A diversa conclusione – invece - si deve giungere con riferimento alla richiesta formulata da parte del reclamante di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La particolare natura della controversia e la relativa novità delle questioni trattate, consentono di giustificare la compensazione fra le parti delle spese di costituzione e difesa di entrambi i gradi.
in considerazione del parziale accoglimento del ricorso relativamente alle spese di causa, nulla deve essere disposto in ordine al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo,
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza cautelare resa dal giudice di prime cure in data 04.09.2025,
Compensa fra le parti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Alessandria, camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Giuseppe Bersani