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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Michelangelo n. 92, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Sebeto C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
Controparte_1
(C.F. e della
[...] P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_3 P.IVA_1 organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.03.2019 lavoratore forestale c.d. centunista Parte_1 iscritto nell'elenco speciale ex art. 45 ter L.R. n. 16/1996 tenuto dal CPI di Ragusa, esponendo di essere stato impiegato e retribuito, nel corso dell'anno 2015, per n. 89 giornate, inferiori all'accordatagli garanzia occupazionale di giorni n. 101 di cui all'art. 46 L.R. n. 16/1996, e di avere perciò diritto al risarcimento del danno ritratto a causa della mancata percezione degli emolumenti dovutigli per le residue n. 12 giornate non lavorate, ha chiesto volersi “ritenere e dichiarare (…) che il ricorrente ha diritto al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione dovuta per le giornate lavorative oggetto di garanzia occupazionale di 101 giornate e quelle effettivamente prestate nell'anno 2015, ovvero per 12 giornate, nonché al pagamento della relativa contribuzione previdenziale ed assicurativa per le suddette giornate” e conseguentemente condannare l' Controparte_4
e l' Controparte_2 Controparte_5
al pagamento dei dovuti importi e al versamento dei corrispondenti
[...] accrediti previdenziali. Costituitasi in lite, l'Amm.ne regionale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito G.L., la controversia originando dalla contestazione delle modalità di individuazione dei soggetti da non avviare al lavoro nel 2015 perché rientranti nell'eccezionale riduzione del 20% del contingente occupazionale rispetto al precedente anno - fase amministrativa rimessa alla cognizione dell'A.G.A. - e il difetto di legittimazione a resistere dei convenuti assessorati, la formazione delle graduatorie, l'individuazione dei lavoratori da avviare all'impiego e la durata della loro attività lavorativa essendo affidate ai Centri per l'Impiego; ha quindi invocato il rigetto della proposta domanda risarcitoria nel merito, attesa la liceità della condotta - in ragione del disposto dell'art. 55, comma secondo, della L.R. 16/1996, per il quale “qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento e resi necessari da eccezionali circostanze”, e della eccezionalità dei sovrannumeri venutisi a creare nell'anno 2015 in conseguenza della unificazione, ex art. 12, comma 1, della L.R. 5/2014, delle diverse graduatorie dei lavoratori forestali cui attingere per la formazione dei contingenti - e l'omessa prova del lamentato danno, vertendosi peraltro in materia di responsabilità precontrattuale, con conseguente limitazione del pregiudizio risarcibile al mero interesse negativo.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.11.2024.
***
Va innanzitutto chiarito che l'odierna lite ha unicamente ad oggetto l'accertamento della dedotta responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione regionale per il danno ritratto dal ricorrente a causa della incompleta attuazione della garanzia occupazionale di cui all'art. 46 L.R. 16/1996 e non già - e non anche - della corretta collocazione del predetto nelle graduatorie elaborate dal Centro per l'Impiego alle quali i convenuti attingono per l'assunzione dei lavoratori forestali;
CP_6 debbono conseguentemente ritenersi la giurisdizione dell'adito G.L., l'invocato accertamento avendo esclusivamente ad oggetto la lesione del diritto soggettivo del ricorrente all'adempimento dell'obbligazione normativamente imposta all'Amministrazione regionale - foriera di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., al pari di ogni ipotesi di inadempimento di uno specifico obbligo, legale o negoziale, preesistente alla costituzione del rapporto di lavoro - e la titolarità in capo a quest'ultima della conseguente obbligazione risarcitoria. Disattese per quanto sopra le infondate eccezioni preliminari di rito formulate dalla difesa regionale, la domanda risarcitoria merita accoglimento nei termini e per le ragioni di cui appresso. Va intanto respinto l'argomento fondato sulla liceità della parziale attuazione della garanzia occupazionale vantata dal ricorrente in forza del richiamato disposto dell'art. 55, comma secondo, della L.R. 16/1996, la disposizione essendo stata abrogata dall'art. 44 della L.R. 14/2006 e le Amministrazioni resistenti non avendo né allegato né documentato l'emergenza di circostanze atte a giustificare l'impiego del ricorrente per un numero di giornate inferiore a quello previsto dall'accordatagli garanzia occupazionale. Acclarato dunque l'inadempimento dell'obbligo di assunzione imposto ex lege all'Amm.ne regionale, deve conseguentemente ritenersi il diritto del ricorrente al risarcimento del patito danno, che appare equo liquidare - in ragione dell'omessa prestazione lavorativa e della mancata allegazione di assoluta inoccupazione nelle 12 giornate residue per cui è causa - in misura pari a un mezzo della retribuzione giornaliera, nella specie di € 73,164 (cfr. prospetto paga in atti) x 12/2 = € 439,00, importo risarcitorio al cui pagamento le Amministrazioni resistenti vanno perciò condannate, oltre rivalutazione monetaria dalla odierna pronuncia e interessi legali fino al saldo, e al quale è del tutto estranea la pretesa accessoria avente ad oggetto il versamento della contribuzione previdenziale ed assicurativa, la quale va perciò respinta. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amm.ne resistente nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite, della serialità del contenzioso e dell'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 845/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna le Amministrazioni regionali resistenti al pagamento, in favore di Pt_1
del complessivo importo risarcitorio di € 439,00, oltre rivalutazione monetaria
[...] dall'odierna pronuncia e interessi legali fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Carmelo Sebeto.
Così deciso in Ragusa il 07.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Michelangelo n. 92, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Sebeto C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
Controparte_1
(C.F. e della
[...] P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_3 P.IVA_1 organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.03.2019 lavoratore forestale c.d. centunista Parte_1 iscritto nell'elenco speciale ex art. 45 ter L.R. n. 16/1996 tenuto dal CPI di Ragusa, esponendo di essere stato impiegato e retribuito, nel corso dell'anno 2015, per n. 89 giornate, inferiori all'accordatagli garanzia occupazionale di giorni n. 101 di cui all'art. 46 L.R. n. 16/1996, e di avere perciò diritto al risarcimento del danno ritratto a causa della mancata percezione degli emolumenti dovutigli per le residue n. 12 giornate non lavorate, ha chiesto volersi “ritenere e dichiarare (…) che il ricorrente ha diritto al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione dovuta per le giornate lavorative oggetto di garanzia occupazionale di 101 giornate e quelle effettivamente prestate nell'anno 2015, ovvero per 12 giornate, nonché al pagamento della relativa contribuzione previdenziale ed assicurativa per le suddette giornate” e conseguentemente condannare l' Controparte_4
e l' Controparte_2 Controparte_5
al pagamento dei dovuti importi e al versamento dei corrispondenti
[...] accrediti previdenziali. Costituitasi in lite, l'Amm.ne regionale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito G.L., la controversia originando dalla contestazione delle modalità di individuazione dei soggetti da non avviare al lavoro nel 2015 perché rientranti nell'eccezionale riduzione del 20% del contingente occupazionale rispetto al precedente anno - fase amministrativa rimessa alla cognizione dell'A.G.A. - e il difetto di legittimazione a resistere dei convenuti assessorati, la formazione delle graduatorie, l'individuazione dei lavoratori da avviare all'impiego e la durata della loro attività lavorativa essendo affidate ai Centri per l'Impiego; ha quindi invocato il rigetto della proposta domanda risarcitoria nel merito, attesa la liceità della condotta - in ragione del disposto dell'art. 55, comma secondo, della L.R. 16/1996, per il quale “qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento e resi necessari da eccezionali circostanze”, e della eccezionalità dei sovrannumeri venutisi a creare nell'anno 2015 in conseguenza della unificazione, ex art. 12, comma 1, della L.R. 5/2014, delle diverse graduatorie dei lavoratori forestali cui attingere per la formazione dei contingenti - e l'omessa prova del lamentato danno, vertendosi peraltro in materia di responsabilità precontrattuale, con conseguente limitazione del pregiudizio risarcibile al mero interesse negativo.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.11.2024.
***
Va innanzitutto chiarito che l'odierna lite ha unicamente ad oggetto l'accertamento della dedotta responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione regionale per il danno ritratto dal ricorrente a causa della incompleta attuazione della garanzia occupazionale di cui all'art. 46 L.R. 16/1996 e non già - e non anche - della corretta collocazione del predetto nelle graduatorie elaborate dal Centro per l'Impiego alle quali i convenuti attingono per l'assunzione dei lavoratori forestali;
CP_6 debbono conseguentemente ritenersi la giurisdizione dell'adito G.L., l'invocato accertamento avendo esclusivamente ad oggetto la lesione del diritto soggettivo del ricorrente all'adempimento dell'obbligazione normativamente imposta all'Amministrazione regionale - foriera di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., al pari di ogni ipotesi di inadempimento di uno specifico obbligo, legale o negoziale, preesistente alla costituzione del rapporto di lavoro - e la titolarità in capo a quest'ultima della conseguente obbligazione risarcitoria. Disattese per quanto sopra le infondate eccezioni preliminari di rito formulate dalla difesa regionale, la domanda risarcitoria merita accoglimento nei termini e per le ragioni di cui appresso. Va intanto respinto l'argomento fondato sulla liceità della parziale attuazione della garanzia occupazionale vantata dal ricorrente in forza del richiamato disposto dell'art. 55, comma secondo, della L.R. 16/1996, la disposizione essendo stata abrogata dall'art. 44 della L.R. 14/2006 e le Amministrazioni resistenti non avendo né allegato né documentato l'emergenza di circostanze atte a giustificare l'impiego del ricorrente per un numero di giornate inferiore a quello previsto dall'accordatagli garanzia occupazionale. Acclarato dunque l'inadempimento dell'obbligo di assunzione imposto ex lege all'Amm.ne regionale, deve conseguentemente ritenersi il diritto del ricorrente al risarcimento del patito danno, che appare equo liquidare - in ragione dell'omessa prestazione lavorativa e della mancata allegazione di assoluta inoccupazione nelle 12 giornate residue per cui è causa - in misura pari a un mezzo della retribuzione giornaliera, nella specie di € 73,164 (cfr. prospetto paga in atti) x 12/2 = € 439,00, importo risarcitorio al cui pagamento le Amministrazioni resistenti vanno perciò condannate, oltre rivalutazione monetaria dalla odierna pronuncia e interessi legali fino al saldo, e al quale è del tutto estranea la pretesa accessoria avente ad oggetto il versamento della contribuzione previdenziale ed assicurativa, la quale va perciò respinta. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amm.ne resistente nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite, della serialità del contenzioso e dell'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 845/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna le Amministrazioni regionali resistenti al pagamento, in favore di Pt_1
del complessivo importo risarcitorio di € 439,00, oltre rivalutazione monetaria
[...] dall'odierna pronuncia e interessi legali fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Carmelo Sebeto.
Così deciso in Ragusa il 07.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella