Art. 7.
Il diritto all'indennita' una volta tanto e' esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall' art. 25 e dalla lettera c) dell' art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .
Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennita' e' pari alla meta' dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) del precedente art. 5.
Il diritto all'indennita' una volta tanto e' esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall' art. 25 e dalla lettera c) dell' art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .
Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennita' e' pari alla meta' dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) del precedente art. 5.