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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa Daniela Ruggeri, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del
15/09/2025, ha pronunziato, depositando telematicamente il dispositivo e la contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.6541/2024 e n.5728/2023 RG vertenti
TRA
nato il [...] a [...], CF elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per procura a Parte_2
margine del ricorso
ICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FOTI CP_1
MICHELA giusta procura generale per atto del Notaio dott. del 21 luglio 2015, Persona_1
elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l' Controparte_2
[...]
ESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento, benefici art.3, commi1 e 3 legge 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
R
R Con ricorso depositato in data 06/12/2024 parte ricorrente esponeva che aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità al 100%, dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità con bisogno di sostegno molto elevato ex art.3, commi 1 e 3, legge 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma che, disposta ctu medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari al
100% ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria, senza diritto all'indennità di accompagnamento era stato riconosciuto altresì lo status di disabilità con bisogno di sostegno molto elevato ex art.3, commi 1 e 3, legge 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
In data 3.12.2024 parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatore il ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e CP_ condannarsi l' al pagamento dei ratei con decorrenza di legge, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 23.01.2025 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in esito al deposito telematico di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa veniva decisa.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione di una delle provvidenze invocate e con la chiesta decorrenza. Ed invero, il consulente tecnico ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto da infermità, analiticamente descritte nella relazione, e in particolare da: ”Mild cognitive impairment in pz con vasculopatia cronica ed atrofia cerebrale, cardiopatia ischemico-ipertensiva post NSTEMI
e posizionamento di Loop, diabete mellito tipo II insulino-trattato, in pz con retinopatia diabetica non proliferante di grado lieve, pancreatite cronica, spondilodiscoartrosi lombosacrale, IRC stadio
3°, pregresso adenocarcinoma sigma trattato chirurgicamente e successivo intervento di ernia parastomale, esiti di intervento di disostruzione dell'a.carotide destra, esiti di rimozione chirurgica di cistial volto.“ e che tali infermità comportano uno stato invalidante nella misura del 100% e lo status di disabilità con bisogno di sostegno molto elevato ex art.3, commi 1 e 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del 24.02.2023.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la CP_ pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei.
Il limitato accoglimento delle domande attoree nei termini sopra esposti giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite relative alle due fasi del giudizio. La restante CP_ quota si pone a carico dell' e si liquida in favore di parte ricorrente ex D.M.n.55/2014. Di esse va concessa la richiesta di distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario avv. , sussistendo la dichiarazione di rito in ricorso. Parte_2 Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
CP_ 445 bis cpc e con ricorso depositato in data 06/12/2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara che è invalida Parte_1
civile nella misura del 100% e in status di disabilità con bisogno di sostegno molto elevato ex art.3, commi 1 e 3, legge 104/92 dal 24.02.2023;
- rigetta per il resto;
CP_
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali, che liquida in euro 584,25 per compensi professionali relativi alla fase sommaria e in euro 1.130,00 per compensi professionali relativi alla presente fase;
oltre iva, cpa e rimborso spese generali, e che distrae ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. ; Parte_2
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16/09/2025
Il Gop
Daniela Ruggeri