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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5996 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 350 bis c.p.c., allegata al verbale dell'udienza del 25 novembre 2025 Rg. 5031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La corte d'appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro cons. rel est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato, a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo n. 5031/2024, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, sez. XI, ex artt. 14 d.lgs. n.
150 del 2011 e 702 ter c.p.c., pubblicata in data 8.11.2024, a definizione della causa n. 1997/2023 Rg (cui era riunita la n. 2476/2023).
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
NN De Matha n. 37, C.F. personalmente, nonché C.F._1 nella sua qualità di legale rapp.te del GRUPPO MAYA S.r.l con sede in Napoli alla Via S.G. Matha n. 37, P. IVA , rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'avv.to Antonio Pellegrino, C.F. , in virtù di procura C.F._2 alle liti telematica, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica
Appellanti
E
, C.F. , residente in [...] C.F._3
Terracina n. 159 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Lepanto n.105, presso lo Studio dell'avv. Maria Rosicarelli, C.F. dalla C.F._4 quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su atto separato in primo grado
1 Appellato
NONCHE'
, C.F. in proprio e n.q. di legale CP_2 C.F._5 rappresentante pro tempore della codice Controparte_3 fiscale e partita iva P.IVA_2
Appellati contumaci
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati indicati in intestazione.
L'esito della pronuncia rende superfluo richiamare le questioni relative al giudizio di primo grado e ai motivi di impugnazione.
In via pregiudiziale, infatti, va evidenziato che il giudizio di primo grado riguardava opposizioni a decreto ingiuntivo (autonomamente proposte ad istanza degli odierni appellanti e appellati contumaci, poi riunite), relative ad onorari di avvocato in materia civile, per la liquidazione dei quali, come è noto, oramai, in base alla giurisprudenza di legittimità, sia che la causa origini dall'emissione di ingiunzione, con conseguente opposizione del cliente, sia che sia introdotta dal legale, sia che non abbia una finalità esclusivamente liquidatoria del compenso, essendo contestata la pretesa anche nell'an, vanno seguite le regole del giudizio previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.
In virtù di quanto dettato dal suo comma 4 “l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
D'altro canto, la controversia è stata decisa con ordinanza collegiale, come ivi (era) previsto (con l'entrata in vigore della riforma del 2022/2023 il giudizio va definito con sentenza, seguendo la trattazione il rito semplificato, sentenza che resta anch'essa, comunque, inappellabile) e il mezzo di impugnazione si determina in base alla forma del provvedimento stesso e al rito concretamente seguito (del resto, gli appellanti non formulano specifiche doglianze sul punto, le quali, in ogni caso, avrebbero dovuto essere sollevate col coerente mezzo di impugnazione previsto nel caso in esame).
Sicché l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza, sebbene, in considerazione della natura della controversia, del rilievo pregiudiziale in rito e della ridotta attività
2 difensiva conseguente al modello decisorio adottato, si stima equa la loro liquidazione nei minimi tariffari, avuto riguardo, inoltre, al principio espresso dal giudice di legittimità per il quale < carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023); sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, ex art.13 comma 1 quater, dpr 115 del 2002, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumace degli appellati indicati in epigrafe;
b) dichiara l'appello inammissibile;
c) condanna gli appellanti, in solido, a rifondere le spese del grado, con attribuzione al procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 11/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 25 novembre 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La corte d'appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro cons. rel est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato, a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo n. 5031/2024, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, sez. XI, ex artt. 14 d.lgs. n.
150 del 2011 e 702 ter c.p.c., pubblicata in data 8.11.2024, a definizione della causa n. 1997/2023 Rg (cui era riunita la n. 2476/2023).
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
NN De Matha n. 37, C.F. personalmente, nonché C.F._1 nella sua qualità di legale rapp.te del GRUPPO MAYA S.r.l con sede in Napoli alla Via S.G. Matha n. 37, P. IVA , rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'avv.to Antonio Pellegrino, C.F. , in virtù di procura C.F._2 alle liti telematica, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica
Appellanti
E
, C.F. , residente in [...] C.F._3
Terracina n. 159 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Lepanto n.105, presso lo Studio dell'avv. Maria Rosicarelli, C.F. dalla C.F._4 quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su atto separato in primo grado
1 Appellato
NONCHE'
, C.F. in proprio e n.q. di legale CP_2 C.F._5 rappresentante pro tempore della codice Controparte_3 fiscale e partita iva P.IVA_2
Appellati contumaci
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati indicati in intestazione.
L'esito della pronuncia rende superfluo richiamare le questioni relative al giudizio di primo grado e ai motivi di impugnazione.
In via pregiudiziale, infatti, va evidenziato che il giudizio di primo grado riguardava opposizioni a decreto ingiuntivo (autonomamente proposte ad istanza degli odierni appellanti e appellati contumaci, poi riunite), relative ad onorari di avvocato in materia civile, per la liquidazione dei quali, come è noto, oramai, in base alla giurisprudenza di legittimità, sia che la causa origini dall'emissione di ingiunzione, con conseguente opposizione del cliente, sia che sia introdotta dal legale, sia che non abbia una finalità esclusivamente liquidatoria del compenso, essendo contestata la pretesa anche nell'an, vanno seguite le regole del giudizio previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.
In virtù di quanto dettato dal suo comma 4 “l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
D'altro canto, la controversia è stata decisa con ordinanza collegiale, come ivi (era) previsto (con l'entrata in vigore della riforma del 2022/2023 il giudizio va definito con sentenza, seguendo la trattazione il rito semplificato, sentenza che resta anch'essa, comunque, inappellabile) e il mezzo di impugnazione si determina in base alla forma del provvedimento stesso e al rito concretamente seguito (del resto, gli appellanti non formulano specifiche doglianze sul punto, le quali, in ogni caso, avrebbero dovuto essere sollevate col coerente mezzo di impugnazione previsto nel caso in esame).
Sicché l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza, sebbene, in considerazione della natura della controversia, del rilievo pregiudiziale in rito e della ridotta attività
2 difensiva conseguente al modello decisorio adottato, si stima equa la loro liquidazione nei minimi tariffari, avuto riguardo, inoltre, al principio espresso dal giudice di legittimità per il quale < carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023); sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, ex art.13 comma 1 quater, dpr 115 del 2002, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumace degli appellati indicati in epigrafe;
b) dichiara l'appello inammissibile;
c) condanna gli appellanti, in solido, a rifondere le spese del grado, con attribuzione al procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 11/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 25 novembre 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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