Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Musso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione
quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento emesso dalla Questura di Ragusa in data 01/04/2025, prot. n.-OMISSIS- CAT. -OMISSIS-. -OMISSIS-, notificato in data 11/12/2025
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
-del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Ragusa, in data 21/12/2023 prot n. -OMISSIS-, mai notificato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AG NA BA e udito il difensore della parte resistente, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo notificato il 7 febbraio 2026, parte ricorrente ha esposto:
- di aver fatto ingresso in Italia a seguito nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa, in data 21/12/2023 prot n. P-RG/L/Q/2023/114591 e di aver avviato la procedura amministrativa per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- il 4 dicembre 2024, la Questura di Ragusa notificava la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (non tradotti in lingua conosciuta dal destinatario) in quanto “ il suo NO P-RG/L/Q/2023/114591 è stato revocato perché il suo nominativo non risulta inserito nell’applicativo SILEN del Ministero del lavoro tra i lavoratori che hanno partecipato all’estero a corsi di formazione nell’ambito di progetti approvati dal Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 23 del TU immigrazione ”;
- in data 11 dicembre 2025, la Questura notificava a mani il provvedimento di improcedibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno poiché “ il nulla osta NO P-RG/L/Q/2023/114591 è stato revocato perché il nominativo del lavoratore non risulta inserito nell’applicativo SILEN del Ministero del lavoro tra i lavoratori che hanno partecipato all’estero a corsi di formazione nell’ambito di progetti approvati dal Ministero del lavoro” ;
- il 29 gennaio 2026, il difensore del ricorrente, al fine di ottenere copia della revoca della nulla osta, formulava istanza di accesso agli atti allo sportello immigrazione presso la Prefettura di Ragusa che il successivo 6 febbraio riferiva di aver trasmesso la richiesta di accesso agli atti al Centro per l’impiego di Ragusa, per competenza.
Parte ricorrete ha, quindi chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego per i seguenti motivi:
1)Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 32 D.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e insufficiente istruttoria, poiché al ricorrente “ è stato rilasciato il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e il successivo visto di ingresso” .
2) Manifesto vizio di mancata traduzione del decreto nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero che “ non comprende bene l’Italiano né tantomeno è in grado di leggerlo ”.
3) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 39 D.lgs. 286/1998, nonché l’omessa valutazione e il travisamento di fatti oltre l’eccesso di potere, dato che il ricorrente potrebbe “ ancorché in un momento successivo” documentare la sussistenza dei requisiti per il favorevole esito della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.
2. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 febbraio 2026 e depositato il 2 aprile 2026 il ricorrente ha esteso l’impugnativa alla revoca del nulla osta quale “ atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quale atto presupposto al diniego del permesso di soggiorno ”, riportandosi espressamente ai motivi del ricorso introduttivo e formulando un motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1991 ” con il quale contesta che “ l’amministrazione convenuta nonostante parte ricorrente abbia inoltrato richiesta di accesso agli atti, non ha mai dato alcun riscontro ”.
4. Con memoria del 9 aprile 2026 la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziandone l’infondatezza ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 286/1998.
5. All’udienza camerale del 14 aprile 2026, il Collegio ha reso avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3° c.p.a. in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa tempestiva impugnazione dell’atto presupposto costituito dalla revoca nel nulla osta all’ingresso in Italia; quindi, il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., tenuto anche conto che per costante giurisprudenza non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, la mancata presenza del difensore del ricorrente nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare previo avviso alle parti presenti. La disciplina processuale è infatti tale da implicare, quale evenienza possibile nello svolgimento del giudizio, la decisione dello stesso nella fase cautelare: sicché il difensore del ricorrente, esercitando il proprio diritto di non presenziare alla discussione dell’istanza cautelare, deve ritenersi consapevole dell’eventualità che in quella sede il Collegio, previo avviso alle parti presenti, trattenga la causa in decisione anche per il merito (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2024, n. 6365 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 22 dicembre 2025, n. 3706; 3 maggio 2025, n. 454; 20 dicembre 2022, n. 3316).
6. Il ricorso introduttivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Dagli stessi documenti depositati in atti dalla parte ricorrente si evince chiaramente che:
- il ricorrente ha ottenuto un nulla osta ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 286/1998 (che come noto consente l’ingresso – svincolato dal meccanismo contingentato delle quote – ai lavoratori stranieri che hanno frequentato, completato e documentato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero rispondente alle Linee Guida del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali);
- il predetto nulla osta è stato revocato non risultando alcuna documentata partecipazione ai predetti corsi da parte dell’odierno ricorrente e tale circostanza costituisce l’unica motivazione del provvedimento di diniego adottato dal Questore di Ragusa, quale atto strettamente vincolato e consequenziale alla revoca nel nulla osta;
- ne consegue che l’omessa tempestiva impugnazione dell’atto presupposto, la cui autonoma lesività era già immediatamente percepibile dall’espresso richiamo alla revoca contenuto nella motivazione del diniego del permesso di soggiorno (“ il nulla osta NO P-RG/L/Q/2023/114591 è stato revocato perché il nominativo del lavoratore non risulta inserito nell’applicativo SILEN del Ministero del lavoro tra i lavoratori che hanno partecipato all’estero a corsi di formazione nell’ambito di progetti approvati dal Ministero del lavoro” ), determina l’inammissibilità dell’impugnativa rivolta nei confronti dell’atto consequenziale. Infatti, è pacifico che nel processo amministrativo la "piena conoscenza" del provvedimento impugnabile - il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per presentare il ricorso giurisdizionale - non va intesa quale conoscenza piena, integrale e formale del provvedimento stesso ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, ma come adeguata percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo, del suo contenuto dispositivo essenziale e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da configurare l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso, salva la facoltà di proporre motivi aggiunti al momento della conoscenza di ulteriori profili di illegittimità dell'atto impugnato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2026, n. 1453; sez. II 20 febbraio 2026, n. 1361 con ampi richiami giurisprudenziali; C.G.A. 6 dicembre 2025, n. 986; 3 febbraio 2025, n. 87; 16 dicembre 2024, n. 998).
6.1 Invece, nella vicenda di causa, la presupposta revoca di nulla osta non è stata impugnata unitamente all’atto conseguente (diniego permesso di soggiorno notificato in data 11 dicembre 2025), sicché nessun rilievo può essere assegnato alla successiva istanza di accesso del 29 gennaio 2026 atteso che, proprio alla stregua del predetto postulato interpretativo che declina la nozione di “piena conoscenza” come percezione della lesività dell’atto, l’accesso documentale non sarebbe idoneo a differire, né a sospendere il decorso del termine d’impugnazione. Per le medesime ragioni e di conseguenza il ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 marzo 2026 avverso la revoca del nulla osta menzionata nel provvedimento impugnato (che la stessa parte ricorrente afferma essere stato notificato in data 11 dicembre 2025) risulta irricevibile, poiché notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’atto presupposto lesivo costituito dalla revoca del nulla osta “ perché il nominativo del lavoratore non risulta inserito nell’applicativo SILEN del Ministero del lavoro tra i lavoratori che hanno partecipato all’estero a corsi di formazione nell’ambito di progetti approvati dal Ministero del lavoro ”.
6.2 In ogni caso, anche a voler prescindere dalla questione in rito, il ricorso introduttivo è comunque infondato nel merito.
6.2.1 Nel primo motivo parte ricorrente afferma che “ Il provvedimento impugnato motiva il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno perché il nominativo del lavoratore non risulta inserito nell’applicativo SILEN” e censura la violazione dell’art. 32 del D.lgs. 286/1998 sostenendo che il mancato inserimento nel sistema Silen è del tutto il irrilevante poiché “ nel caso in specie allo straniero è stato rilasciato il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e il successivo visto di ingresso. Lo stesso di trova in Italia da più di un anno” .
Il motivo è infondato.
Innanzitutto l’asserita violazione dell’art. 32 del D.lgs. n. 286/1998 (che riguarda la conversione del permesso di soggiorno già rilasciato ai minori) risulta generica e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma1°, lett. d del c.p.a. e, comunque, non pertinente alla fattispecie in esame che, come anticipato, riguarda la revoca del nulla osta rilasciato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 286/1998, ai lavoratori stranieri che hanno frequentato, completato e documentato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero rispondente alle Linee Guida del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
Inoltre, le affermazioni di parte ricorrente sono smentite, già in punto di fatto, dal tenore letterale del provvedimento impugnato la cui unica motivazione risiede nella revoca del nulla osta all’ingresso “ perché il nominativo del lavoratore non risulta inserito nell’applicativo SILEN del Ministero del lavoro tra i lavoratori che hanno partecipato all’estero a corsi di formazione nell’ambito di progetti approvati dal Ministero del lavoro ”.
Rispetto alla suindicata testuale motivazione, il ricorrente non contesta l’avvenuto svolgimento dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 286/1998, sicché il motivo risulta manifestamente infondato, tenuto anche conto che nell’originario nulla osta rilasciato nel 2023 era espressamente previsto che “ il presente nulla osta è soggetto a revoca a revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro e negli altri casi previsti dalla legge ” .
6.2.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al terzo motivo di ricorso (rubricato “ violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 39 D.lgs. 286/1998 e ss.mm. e II, nonché l’omessa valutazione e il travisamento di fatti oltre l’eccesso di potere ”), formulato in termini estremamente generici circa l’asserita sussistenza “ dei requisiti per il favorevole esito della domanda di rilascio del permesso di soggiorno”, e privo della specifica indicazione del vizio di legittimità censurato e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 40 cit. In ogni caso, anche nel terzo motivo di ricorso, il richiamo in rubrica alla norma asseritamente violata non è pertinente al caso in esame poiché l’art. 39 del D.lgs. n. 286/1998 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
6.2.3. Quanto alla censurata illegittimità dell’atto impugnato per omessa traduzione nella lingua ufficiale del destinatario, il Collegio osserva che la mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l’annullabilità dell’atto, consentendo esclusivamente l’eventuale rimessione in termini per errore scusabile. In altre parole una simile evenienza (mancata traduzione degli atti in lingua conosciuta dal destinatario) non vizia l’atto stesso in quanto detto profilo attiene alla sua comunicazione e non alla sua legittimità. Può pertanto al più incidere sulla decorrenza del termine per la impugnazione, previa rigorosa dimostrazione di parte circa l’impossibilità di reagire tempestivamente al provvedimento ritenuto ingiusto, ma non comportare l’illegittimità dell’atto stesso (giurisprudenza consolidata, cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2388; sez. III, 11 maggio 2023, n. 4773; 13 marzo 2019, n. 1674; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, 8 ottobre 2025, n. 17258; T.A.R. Veneto, sez. IV, 27 novembre 2025, n. 2189; T.A.R. Sicilia - Catania, IV, 16 dicembre 2024, n. 4109; 28 febbraio 2024, n. 755; T.A.R. Lombardia - Milano, IV, 14 agosto 2023, n. 2040).
Orbene nel caso in esame parte ricorrente si limita ad invocare genericamente la mancata conoscenza dell’italiano senza fornire alcuna dimostrazione circa l’impossibilità di reagire tempestivamente al provvedimento e, pertanto, il motivo per come proposto è infondato; in ogni caso, a mera conferma dell’infondatezza della censura va aggiunto che: a) per dichiarazione dello stesso ricorrente, quest’ultimo è entrato nel territorio italiano già all’inizio dell’anno 2024, sicché si profila ragionevolmente inverosimile che lo stesso si trovasse nella condizione di non comprendere appieno il contenuto dell’atto (avendo, peraltro, sottoscritto dichiarazioni sostitutive in lingua italiana allegate alla richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato); b) in ogni caso, il ricorso avverso il rigetto del permesso di soggiorno è stato tempestivamente proposto, circostanza questa che assorbe ogni possibile rilievo della mancata traduzione dell’atto in lingua comprensibile al destinatario.
7. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso introduttivo - già inammissibile per omessa tempestiva impugnazione dell’atto presupposto - è comunque infondato e deve essere rigettato.
8. Anche il ricorso per motivi aggiunti, già irricevibile per le ragioni esposte sub 6.1 poiché tardivamente proposto, è comunque infondato poiché nemmeno in sede di impugnazione della revoca del nulla osta parte ricorrente formula specifiche censure avverso la motivazione del ritiro dell’atto (mancato svolgimento dei corsi di formazione nell’ambito di progetti approvati dal Ministero del lavoro) limitandosi ad affermare genericamente che allo “ straniero è stato rilasciato il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e il successivo visto di ingresso, per il caso in specie non si applica la disciplina del SILEN” .
8.1 Infine, va precisato che l’omessa ostensione del provvedimento di revoca del nulla osta non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento impugnato, ma dell’eventuale diniego implicito alla richiesta di accesso agli atti del 29 gennaio 2026 avverso il quale, tuttavia, non risulta proposta rituale impugnativa, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
9. Per tutto quanto sopra esposto anche il ricorso per motivi aggiunti, comunque irricevibile, è infondato nel merito e va respinto.
10. Le spese, tuttavia, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti tenuto anche conto della immediata definizione del ricorso in sede cautelare.
11. Con riferimento, infine, all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già denegata con decreto n. 30/2026 della competente commissione, il Collegio ritiene che la manifesta infondatezza dei ricorsi (e a monte la loro inammissibilità e irricevibilità) impongano il definitivo rigetto della domanda ai sensi degli artt. 74, comma 2°e 130 bis, comma 1° del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Respinge la domanda del ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA BA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AG NA BA |
IL SEGRETARIO