TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1109
TAR
Sentenza breve 17 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Omessa tempestiva impugnazione dell'atto presupposto (revoca nulla osta)

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione dell'atto presupposto (revoca del nulla osta), la cui lesività era immediatamente percepibile dal diniego del permesso di soggiorno, determina l'inammissibilità del ricorso avverso l'atto consequenziale. L'accesso documentale non differisce il termine di impugnazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 32 D.lgs. 286/1998 per difetto di motivazione e insufficiente istruttoria

    Il motivo è infondato poiché la violazione dell'art. 32 D.lgs. 286/1998 è generica e non pertinente alla fattispecie che riguarda la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 286/1998. Le affermazioni del ricorrente sono smentite dalla motivazione del provvedimento impugnato che si basa sulla revoca del nulla osta per mancata partecipazione ai corsi di formazione.

  • Rigettato
    Mancata traduzione del decreto nella lingua conosciuta dal destinatario

    La mancata traduzione costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l'annullabilità dell'atto, ma al più può incidere sulla decorrenza del termine per l'impugnazione previa dimostrazione dell'impossibilità di reagire tempestivamente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale dimostrazione e il ricorso è stato proposto tempestivamente.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 39 D.lgs. 286/1998 per omessa valutazione e travisamento dei fatti

    Il motivo è formulato in termini generici e privo di specifica indicazione del vizio di legittimità censurato, risultando inammissibile. Inoltre, il richiamo all'art. 39 D.lgs. 286/1998 non è pertinente poiché tale norma disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il ricorso per motivi aggiunti è irricevibile poiché notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dell'atto presupposto lesivo costituito dalla revoca del nulla osta.

  • Rigettato
    Generica contestazione della motivazione del ritiro del nulla osta

    Il ricorso è infondato nel merito poiché il ricorrente non formula specifiche censure avverso la motivazione del ritiro dell'atto (mancato svolgimento dei corsi di formazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1109
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1109
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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