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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore, nella causa civile iscritta al n° 392 /2025 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...], Parte_1
Codice Fiscale , residente in [...]
n. 20, elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Piave 14/B presso lo studio legale dell'avv. Cristiano Curatolo (C.F. ) CodiceFiscale_2
(FAX 0934 554052) (PEC: ) Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Giuseppe CP_1
Bernocchi.
- convenuto -
All'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 890,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.to CURATOLO CRISTIANO.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/03/2025, il ricorrente indicato in epigrafe, ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-003192582 notificata in data 10/02/2025, relativa all'atto di accertamento n. .1800.18/10/2022.0183178 del 18/10/2022, CP_1
dell'importo di € 1.236,00, notificata dall' al sig. n.q. di CP_1 Parte_1
legale rappresentante e obbligato in solido della ditta denominata D. & D. s.r.l, deducendo la nullità della stessa per violazione dell'art. 14 della l. 689/1981.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in favore del ricorrente della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e dunque dell'intervenuto riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e del consequenziale annullamento, avvenuto in corso di causa (atteso che il provvedimento di autotutela è del 22.4.2025 e il deposito del ricorso (e la successiva notifica) è del marzo 2025, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4
D.M. n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della tempestiva attivazione dell' ) , ordinandosi la distrazione in CP_2
favore del procuratore del ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 25/06/2025
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore, nella causa civile iscritta al n° 392 /2025 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...], Parte_1
Codice Fiscale , residente in [...]
n. 20, elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Piave 14/B presso lo studio legale dell'avv. Cristiano Curatolo (C.F. ) CodiceFiscale_2
(FAX 0934 554052) (PEC: ) Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Giuseppe CP_1
Bernocchi.
- convenuto -
All'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 890,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.to CURATOLO CRISTIANO.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/03/2025, il ricorrente indicato in epigrafe, ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-003192582 notificata in data 10/02/2025, relativa all'atto di accertamento n. .1800.18/10/2022.0183178 del 18/10/2022, CP_1
dell'importo di € 1.236,00, notificata dall' al sig. n.q. di CP_1 Parte_1
legale rappresentante e obbligato in solido della ditta denominata D. & D. s.r.l, deducendo la nullità della stessa per violazione dell'art. 14 della l. 689/1981.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in favore del ricorrente della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e dunque dell'intervenuto riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e del consequenziale annullamento, avvenuto in corso di causa (atteso che il provvedimento di autotutela è del 22.4.2025 e il deposito del ricorso (e la successiva notifica) è del marzo 2025, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4
D.M. n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della tempestiva attivazione dell' ) , ordinandosi la distrazione in CP_2
favore del procuratore del ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 25/06/2025
IL GIUDICE
Giulia Calafiore