TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 6078/2021 R.G. promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tarantino Giovanni
APPELLANTE
CONTRO
– in persona del Prefetto p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
APPELLATA
Nell'udienza del 16-01-2025, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 205 C.d.S., depositato in data 18-03-2021, Parte_1
in qualità di proprietario del veicolo tg. CF447CG, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di avverso l'ordinanza ingiunzione n. 25165 del 18-2- CP_1
2021, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento, in solido con il sig. CP_2
(in qualità di trasgressore), dell'importo di € 3.472,00, per avere quest'ultimo
[...]
violato l'art. 193, co. 2, C.d.S. (circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa), come da verbale nr. 271874830, elevato dalla Compagnia dei
Carabinieri di Lecce - N.O.R. in data 09-06-2020. In particolare, il ricorrente deduceva in ordine alla propria estraneità ai fatti di causa,
trattandosi di infrazioni commesse da altra persona, segnatamente dal conducente/custode , il quale veniva sorpreso a circolare nel CP_2
Comune di malgrado il veicolo dallo stesso condotto fosse sottoposto a CP_1
sequestro (cfr. verbale di sequestro amministrativo e d'affidamento in custodia nr.
700015460298 del 07.02.2020), nonché sulla illegittimità del verbale di contestazione “per carenza di motivazione” e sulla nullità per “vizio insanabile di forma”; chiedeva, dunque, l'annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione,
poiché infondata e ingiusta, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la depositando gli atti relativi Controparte_1
all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e resistendo ai motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 3715/2021, depositata il 13-05-2021, l'adito Giudice di Pace
respingeva il proposto ricorso e confermava il provvedimento impugnato, sul presupposto che il non avesse dato compiuta prova che la circolazione Pt_1
dell'autovettura fosse avvenuta non solo senza il suo consenso, ma anche contro la sua volontà.
Con atto di citazione del 16-07-2021, ritualmente depositato, Parte_1
proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone l'integrale riforma, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Segnatamente, l'appellante, nel riproporre tutte le eccezioni dedotte in primo grado,
articolava il gravame in due motivi: il primo in ordine alla “nullità della sentenza
per mancata cognizione del fatto dell'obbligato in solido”; il secondo sulla “nullità
della sentenza per omessa o apparente pronuncia sulla carenza motivazionale
dell'ordinanza ingiunzione opposta”.
La , costituitasi in giudizio, contestava in fatto ed in diritto le Controparte_1
doglianze dell'appellante, chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito da quello ordinario a quello speciale e, nel merito, la conferma della sentenza gravata.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16-01-2025, previa discussione orale delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito.
È opportuno premettere, dinanzi alla questione preliminare in rito sollevata dalla appellata, che il presente giudizio, pur essendo stato introdotto e trattato CP_1
alla stregua del processo ordinario di cognizione, risulta promosso tempestivamente,
in quanto la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza mai notificata.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
2907 del 10 febbraio 2014 (investite della “questione di particolare importanza
della forma dell'appello (ricorso o citazione) nei confronti della sentenza emessa a
seguito del rito speciale L.n.689 del 1981, ex art. 23, nonché, ove si ritenga che
l'impugnazione debba essere effettuata con citazione e sia stata, invece, proposta
con ricorso, se, ai fini della tempestività dell'opposizione, debba farsi ricorso alla
data della notifica del ricorso o a quella del deposito del medesimo in cancelleria”),
laddove l'appello sia stato promosso nelle forme dell'atto di citazione piuttosto che del ricorso, ai fini della tempestività dell'opposizione è necessario verificare - in applicazione del principio della c.d. sanatoria dell'impugnazione - che l'atto introduttivo sia stato notificato ed anche depositato in cancelleria nei termini di legge.
Ed invero, come precisato dai giudici della Corte nella richiamata sentenza: “La
conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non
conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre
può infatti realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti
indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del
procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in caso di
impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione - la
3 conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio
atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi
con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto
processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con
citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di
tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei
procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è
subordinato il tempestivo compimento dell'atto”.
Nel caso di specie, considerato che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il
13-05-2021 e che la citazione in appello è stata depositata in Cancelleria il 20-07-
2021, l'appello risulta tempestivo e, dunque, ammissibile, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare formulata dall'amministrazione odierna appellata.
Nel merito, l'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Ed invero, l'esame dell'ordinanza prefettizia, allegata dalla e dallo stesso CP_1
ricorrente nel giudizio di primo grado, consente di appurare che il Prefetto, in ossequio all'obbligo motivazionale di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n.
241/1990, ha indicato le ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni difensive manifestate in sede di ricorso amministrativo, specificando che le stesse non fossero sorrette da “utili elementi probatori” e richiamando per relazionem i verbali di accertamento di illecito amministrativo presupposti.
Sul punto, si rimanda al principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte,
secondo il quale “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione
di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi
dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento
amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione
in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non
comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di
credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non
4 ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice,
che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte
nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le
stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. SS.UU. n. 1786 del
28.01.2010).
Ciò posto, pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “il proprietario del
veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art.
2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta
senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto
luogo contro la sua volontà (prohibente domino), manifestatasi in un concreto ed
idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed
estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo
adottate” (Cass. n. 22449/2017).
In particolare, “l'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo
l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli
illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova
che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un
comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione
mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso
concreto”. “[…] Ciò richiede che la volontà contraria si sia manifestata in un
concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la
circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele
allo scopo adottate. Orbene, tale principio può estendersi anche agli illeciti previsti
dal C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992) e, in particolar modo, a quanto previsto dall'art.
196 del predetto C.d.S. in base al quale è estesa al proprietario del veicolo l'obbligo
delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi da altri soggetti tramite quel
veicolo, salvo che il proprietario dello stesso non dia la prova che la circolazione
5 del mezzo è avvenuta contro la sua volontà” (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
22318/2014).
Alla luce dei suesposti principi, ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni formulate dal giudice di pace e poste a fondamento della sentenza gravata.
Risulta, invero, che il non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante Pt_1
volto ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata:
risulta che il (zio del ) ha circolato con il veicolo in assenza di CP_2 Pt_1
revisione e rinnovo di polizza assicurativa in occasione del precedente verbale in cui il mezzo fu sospeso dalla circolazione: ed invero, il era già stato destinatario Pt_1
in data 7.2.2020 di analogo verbale per le medesime contestazioni.
Pertanto, priva di pregio giuridico risulta la circostanza che il veicolo fosse stato affidato in custodia al al momento della contestazione delle violazioni, in CP_2
quanto l'affidamento in custodia è stato disposto proprio a seguito dell'accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 193 C.d.S. con il verbale che ha disposto il sequestro amministrativo del veicolo.
Ciò avrebbe dovuto indurre il ad adottare maggiori cautele, essendo ben a Pt_1
conoscenza che il utilizzasse il proprio mezzo. CP_2
Per le ragioni innanzi esposte, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 25165, emessa dal Prefetto di Lecce il 18/02/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al DM 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.8.2022, ed in base alle attività processuali concretamente svolte dalle parti.
Atteso il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma
17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Saracino, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello
6 promosso da nei confronti della , in persona Parte_1 Controparte_1
del Prefetto p.t., avverso la sentenza n. 3715/2021 resa dal Giudice di Pace di CP_1
il 13-05-2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3715/2021 resa dal
Giudice di Pace di per come in motivazione;
CP_1
- condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della
, che si liquidano in € 850,00 (fase studio: € 425,00, fase Controparte_1
introduttiva: € 425,00) per compensi, oltre accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Lecce, 16-01-2025 Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.
7