TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2558/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2558/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONEDDU Parte_1 CodiceFiscale_1
MARIA GIUSEPPA
PARTE ATTRICE contro
(CF. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data 23.04.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva il Giudice, che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto e di declaratoria di inadempimento contrattuale di cui ai nn. 1 e 2 dell'atto di citazione, risultano inammissibili in quanto rivolte ad un soggetto diverso dal contraente della scrittura privata cui si chiede di dare esecuzione e non vi è prova dell'avvenuto adempimento della controprestazione.
Ciò posto, la subordinata di riconoscimento della proprietà per usucapione è invece fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il pagina 1 di 4 riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
ha adito questo Tribunale chiedendo, in primis, mediante pronuncia ex art. Parte_1
2932 c.c. in ordine alle statuizioni di cui alla scrittura privata del 3.3.1984, il trasferimento del diritto di proprietà sul terreno agricolo sito nel Comune di Ploaghe (Reg. “Su Furrighesu”), censito in Catasto
Terreni del medesimo comune al Foglio 12, particella 246, (classe seminativo 2, reddito dominicale
1.89 euro, reddito agrario 0,75 euro, della consistenza 365 mq); in subordine, l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sul medesimo bene, per averlo posseduto in modo pacifico, non violento, continuo per oltre vent'anni e all'attualità.
Ha esposto di aver stipulato, in data 3 marzo 1984, unitamente al IG. (nato a [...] il Parte_2
18.4.1955) un contratto di compromesso con il quale ha loro venduto un lotto di terreno CP_2 di 700 mq circa, sito in Ploaghe Regione “Su Furrighesu”, indicato come contraddistinto al Catasto terreni del Comune di Ploaghe al n. “1 /173”, per il prezzo di Lire 55.000 al mq, il cui importo doveva essere saldato con la fornitura di infissi.
Ha precisato che, in esecuzione del contratto, il fondo è stato frazionato in due parti uguali, pertanto,
l'attuale partizione catastale del bene oggetto della presente procedura è nata a [...] variazione del Foglio n. 12, Particella n. 173 (eseguita il 2.01.1987), dal cui frazionamento è derivata: la Particella
(Foglio 16) n. 246 – attribuita all'attore e oggetto di usucapione - e la Particella (Foglio 12) n. 173 aggiornata;
Ha asserito che sulla base delle visure è risultato essere intervenuto atto pubblico in data 31.10.2008
(Rep. 39143 e registrazione di voluta dell'immobile n. 4294.1/2008 Pratica SS0115125), con il quale la piena proprietà del terreno è stata trasferita in capo alla IG.ra . Controparte_1
Ha ulteriormente esposto che, sebbene il trasferimento immobiliare non sia mai stato formalizzato dalle parti, già dal momento della scrittura privata del 3.3.1984, ha utilizzato il terreno uti dominus in modo pubblico pacifico esclusivo e ininterrotto, destinandolo alla coltivazione ed al ricovero di materiali.
Secondo le allegazioni del ricorrente, l'immobile risulta intestato catastalmente a Controparte_1
(nata a [...] il [...] C.F. ), odierna convenuta, la quale benché C.F._3
ritualmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia (v. verbale di udienza del 20.3.2024);
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 14.11.2024); in particolare:
pagina 2 di 4 - geometra, ha dichiarato di conoscere il terreno essendosi occupato di verificarne la Persona_1
consistenza ed i confini, esponendo che lo stesso, in precedenza, aveva un'estensione di circa 731 mq e poi frazionato in due parti uguali nel 1987; generando la particella 246 (in utilizzo al sig. – Pt_1
odierno ricorrente) e modificando la particella 173 (in utilizzo al sig. ). Ha chiarito, Parte_2 inoltre, che il “passaggio di proprietà” in favore dell'odierna intestataria, fatto risalire al 31.10.2008
(“atto pubblico Rep. 39143 e registrazione di voluta dell'immobile n. 4294.1/2008 Pratica
SS0115125”), altro non è che un mero aggiornamento catastale qualificato come “rettifica di intestazione all'attualità” relativo all'atto di acquisto risalente al 1976. Ha anche affermato di aver verificato personalmente l'assenza di ulteriore atto di trasferimento con apposita ricerca in catasto;
- , figlio del ricorrente, sentito sui capitoli del ricorso ha dichiarato: “Conosco il Testimone_1
terreno oggetto di causa, mio padre lo usa come deposito dei materiali della sua attività (fa il falegname – la falegnameria è situata nel terreno a fianco), mi ricordo fin da piccolo che ne fa questo uso;
il terreno confinante è di;
i due lotti sono separati e recintati.”; Parte_2
- , genero del ricorrente, sentito sui capitoli del ricorso, ha dato anch'egli atto di Testimone_2 conoscere il terreno e il suo utilizzo quale deposito di materiali per l'attività di falegnameria, e ha pure dichiarato: “da piccolo passavo spesso di lì perché a fianco c'è una fonte d'acqua dove ero abituato ad andare;
mi ricordo fin da piccolo che ne fa questo uso;
il terreno confinante è di , prima Parte_2
erano soci falegnami e lavoravano insieme, poi hanno diviso il lotto in due;
i due lotti sono separati e recintati. Mi aveva racconto mio suocero che aveva acquistato il terreno originariamente pagandolo con infissi e materiali”.
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni della parte attrice in ordine all'usucapione del bene.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda e dunque, ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'acquisto del diritto a titolo originario.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
pagina 3 di 4 La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Limbara n. 11, è proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno agricolo sito nel Comune di
Ploaghe (Reg. “Su Furrighesu”), censito in Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 12, particella 246, (classe seminativo 2, reddito dominicale 1.89 euro, reddito agrario 0,75 euro, della consistenza 365 mq); per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 12 maggio 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2558/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONEDDU Parte_1 CodiceFiscale_1
MARIA GIUSEPPA
PARTE ATTRICE contro
(CF. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data 23.04.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva il Giudice, che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto e di declaratoria di inadempimento contrattuale di cui ai nn. 1 e 2 dell'atto di citazione, risultano inammissibili in quanto rivolte ad un soggetto diverso dal contraente della scrittura privata cui si chiede di dare esecuzione e non vi è prova dell'avvenuto adempimento della controprestazione.
Ciò posto, la subordinata di riconoscimento della proprietà per usucapione è invece fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il pagina 1 di 4 riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
ha adito questo Tribunale chiedendo, in primis, mediante pronuncia ex art. Parte_1
2932 c.c. in ordine alle statuizioni di cui alla scrittura privata del 3.3.1984, il trasferimento del diritto di proprietà sul terreno agricolo sito nel Comune di Ploaghe (Reg. “Su Furrighesu”), censito in Catasto
Terreni del medesimo comune al Foglio 12, particella 246, (classe seminativo 2, reddito dominicale
1.89 euro, reddito agrario 0,75 euro, della consistenza 365 mq); in subordine, l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sul medesimo bene, per averlo posseduto in modo pacifico, non violento, continuo per oltre vent'anni e all'attualità.
Ha esposto di aver stipulato, in data 3 marzo 1984, unitamente al IG. (nato a [...] il Parte_2
18.4.1955) un contratto di compromesso con il quale ha loro venduto un lotto di terreno CP_2 di 700 mq circa, sito in Ploaghe Regione “Su Furrighesu”, indicato come contraddistinto al Catasto terreni del Comune di Ploaghe al n. “1 /173”, per il prezzo di Lire 55.000 al mq, il cui importo doveva essere saldato con la fornitura di infissi.
Ha precisato che, in esecuzione del contratto, il fondo è stato frazionato in due parti uguali, pertanto,
l'attuale partizione catastale del bene oggetto della presente procedura è nata a [...] variazione del Foglio n. 12, Particella n. 173 (eseguita il 2.01.1987), dal cui frazionamento è derivata: la Particella
(Foglio 16) n. 246 – attribuita all'attore e oggetto di usucapione - e la Particella (Foglio 12) n. 173 aggiornata;
Ha asserito che sulla base delle visure è risultato essere intervenuto atto pubblico in data 31.10.2008
(Rep. 39143 e registrazione di voluta dell'immobile n. 4294.1/2008 Pratica SS0115125), con il quale la piena proprietà del terreno è stata trasferita in capo alla IG.ra . Controparte_1
Ha ulteriormente esposto che, sebbene il trasferimento immobiliare non sia mai stato formalizzato dalle parti, già dal momento della scrittura privata del 3.3.1984, ha utilizzato il terreno uti dominus in modo pubblico pacifico esclusivo e ininterrotto, destinandolo alla coltivazione ed al ricovero di materiali.
Secondo le allegazioni del ricorrente, l'immobile risulta intestato catastalmente a Controparte_1
(nata a [...] il [...] C.F. ), odierna convenuta, la quale benché C.F._3
ritualmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia (v. verbale di udienza del 20.3.2024);
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 14.11.2024); in particolare:
pagina 2 di 4 - geometra, ha dichiarato di conoscere il terreno essendosi occupato di verificarne la Persona_1
consistenza ed i confini, esponendo che lo stesso, in precedenza, aveva un'estensione di circa 731 mq e poi frazionato in due parti uguali nel 1987; generando la particella 246 (in utilizzo al sig. – Pt_1
odierno ricorrente) e modificando la particella 173 (in utilizzo al sig. ). Ha chiarito, Parte_2 inoltre, che il “passaggio di proprietà” in favore dell'odierna intestataria, fatto risalire al 31.10.2008
(“atto pubblico Rep. 39143 e registrazione di voluta dell'immobile n. 4294.1/2008 Pratica
SS0115125”), altro non è che un mero aggiornamento catastale qualificato come “rettifica di intestazione all'attualità” relativo all'atto di acquisto risalente al 1976. Ha anche affermato di aver verificato personalmente l'assenza di ulteriore atto di trasferimento con apposita ricerca in catasto;
- , figlio del ricorrente, sentito sui capitoli del ricorso ha dichiarato: “Conosco il Testimone_1
terreno oggetto di causa, mio padre lo usa come deposito dei materiali della sua attività (fa il falegname – la falegnameria è situata nel terreno a fianco), mi ricordo fin da piccolo che ne fa questo uso;
il terreno confinante è di;
i due lotti sono separati e recintati.”; Parte_2
- , genero del ricorrente, sentito sui capitoli del ricorso, ha dato anch'egli atto di Testimone_2 conoscere il terreno e il suo utilizzo quale deposito di materiali per l'attività di falegnameria, e ha pure dichiarato: “da piccolo passavo spesso di lì perché a fianco c'è una fonte d'acqua dove ero abituato ad andare;
mi ricordo fin da piccolo che ne fa questo uso;
il terreno confinante è di , prima Parte_2
erano soci falegnami e lavoravano insieme, poi hanno diviso il lotto in due;
i due lotti sono separati e recintati. Mi aveva racconto mio suocero che aveva acquistato il terreno originariamente pagandolo con infissi e materiali”.
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni della parte attrice in ordine all'usucapione del bene.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda e dunque, ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'acquisto del diritto a titolo originario.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
pagina 3 di 4 La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Limbara n. 11, è proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno agricolo sito nel Comune di
Ploaghe (Reg. “Su Furrighesu”), censito in Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 12, particella 246, (classe seminativo 2, reddito dominicale 1.89 euro, reddito agrario 0,75 euro, della consistenza 365 mq); per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 12 maggio 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4