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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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- 1. Non basta l’ok del Collegio Sindacale per escludere il reato di bancarottaAccesso limitatoGiulia Maria Mentasti · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2024, n. 43150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43150 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
Stra I trILA sui ricorsi proposti da: AN DA nato il [...] AN RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato ENRICO CAPONE, il quale, dato atto di aver regolarmente ricevuto la requisitoria predisposta dal Procuratore Generale, discute i motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26 aprile 2024, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto ID AN, amministratrice unica della società RA srl dal 2008 al 2010, dichiarata fallita nel 2012, e OS AN, amministratrice unica della 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 43150 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 22/10/2024 società Imago Editrice srl dal 2008 al 2013, responsabili per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, confermando la pena irroqata in primo grado e applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall. 2. Avverso tale sentenza ID AN e OS AN, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge. 2.1.1. Il ricorso attacca, innanzitutto, il punto a) della sentenza impugnata, nel quale la Corte territoriale ha ravvisato la condotta distrattiva nella cessione operata dalla società RA srl in favore della società Imago Editrice srl del ramo di azienda, comprensiva di un capannone gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo di 550.000 euro, ad un prezzo irrisorio, pari 50 mila euro. Secondo le ricorrenti, nell'effettuare tale valutazione i giudici del merito sarebbero incorsi in un errore di diritto, in quanto avrebbero legato il valore della cessione al valore del capitale sociale della società cedente, in tal modo confondendo detto capitale - il quale rimane immutato nel corso della vita della società, salvo aumenti o diminuzioni effettuate con modifica dell'atto costitutivo - con il patrimonio sociale, cioè l'insieme dei rapporti attivi e passivi della società, che può variare nel corso della vita della società in relazione alle vicende economiche della stessa. Ad avviso della difesa, sarebbe stato necessario non già accertare quanto valesse l'immobile sul quale gravava un mutuo ipotecario, ma il valore delle quote sociali, in relazione ai rapporti attivi e passivi facenti capo alla RA srl in quel momento. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza che nulla era emerso dalla relazione del curatore fallimentare, né dalla perizia di stima redatta dalla società acquirente e avallata dal collegio sindacale della fallita. Detto organo, cui compete il controllo e la vigilanza della società, ed è solidalmente responsabile con gli amministratori dei fatti e delle omissioni di costoro, non avrebbe effettuato alcun rilievo con riguardo alla cessione, il che attesterebbe che ID ZA aveva agito correttamente. 2.1.2. Viene, inoltre, censurato il punto b) della sentenza impugnata, laddove si rinviene la prova della condotta distrattiva nella circostanza che non sarebbe stata dimostrata la destinazione del denaro ricavato dalla cessione. Le ricorrenti sostengono che il curatore fallimentare aveva evidenziato l'assenza di creditori privilegiati, il quali erano stati pagati, e non erano documentate spese inqiustificate. 2.1.3. È censurato anche il punto c) della sentenza impugnata, ove si afferma il carattere ingiustificato della cessione dell'intero capitale sociale della RA ad una società straniera, la Goldstorm Media Idt, avvenuta poco dopo la 2 cessione del ramo di azienda, che attesterebbe la volontà di rendere la fallita "una scatola vuota" e così precludere ai creditori di soddisfare le proprie pretese. Tali affermazioni, secondo le ricorrenti, sarebbero frutto di una "mera valutazione personale" della Corte territoriale, che non avrebbe reso alcuna motivazione in ordine alle censure svolte con l'atto di appello, tanto più che anche in tal caso l'operazione sarebbe stata approvata dal collegio sindacale. 2.1.4. Le ricorrenti censurano, altresì, il punto d) della sentenza, ove si afferma che la cessione del ramo d'azienda era giustificata unicamente dalla volontà di evitare che i creditori della RA aggredissero il bene immobile che aveva senz'altro un valore superiore a quello per il quale era stato erogato il mutuo. La Corte non avrebbe considerato che detto immobile era gravato da un mutuo ipotecario e che in caso di inadempimento, il bene sarebbe rientrato nella proprietà dell'ente erogatore del prestito. Inoltre, non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte con l'atto d'appello, con le quali si sottolineava la correttezza dell'operato dell'amministratrice. 2.1.5. Le ricorrenti censurano, poi, il difetto di motivazione con riguardo alle doglianze difensive in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta delle imputate e il fallimento, rilevandosi come la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che la difesa, con i motivi aggiunti, aveva prodotto l'assegno corrisposto per la cessione del ramo d'azienda, il quale pertanto attestava l'avvenuto pagamento e la conseguente immissione di denaro nella società, utilizzato per pagare i creditori privilegiati. Infine, si rileva che la Corte d'appello aveva ritenuto incongrua l'offerta effettuata dalla società Image. Editrice per l'acquisto del ramo di azienda, senza tuttavia effettuare alcuna valutazione e accertamento tecnico al riguardo. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il difetto di motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla difesa nei motivi d'appello, con i quali si evidenziava l'incensuratezza delle ricorrenti e l'assenza di indole delinquenziaie. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati per le ragioni di seguito specificate. 3 2. Giova premettere una breve sintesi della vicenda in fatto, che sostiene le imputazioni a carico delle ricorrenti. La società RA srl, di cui ID ZA è stata amministratrice fino al 2010, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 30 maggio 2012 su ricorso della Banca Popolare di Ancona, per un credito di euro 164.807,22, quale saldo del conto corrente intestato alla società. Al momento dell'apertura del fallimento, legale rappresentante della RA era la società straniera Goldstorm Media LTD. In data 29 novembre 2010, la fallita aveva effettuato la cessione di ramo di azienda in favore della società Imago Editrice srl, di cui era amministratrice OS ZA, sorella di ID ZA. Tale cessione aveva avuto ad oggetto tutti i beni della RA srl, ivi compresi l'avviamento, i macchinari, e un fabbricato per il cui acquisto era stato stipulato un mutuo di 550.000 euro, garantito da ipoteca per un valore di 1.100.000 euro. Al momento della cessione, l'importo del mutuo ancora da ammortizzare era pari a 343.291,74 euro. Il prezzo della cessione era stato pattuito in complessivi 50.000 euro, di cui 20.000 per l'avviamento e 15.000 per il fabbricato;
era stato inoltre convenuto che la Imago subentrava in un contratto di fornitura stipulato con lo Stato maggiore dell'Esercito, mentre a carico della RA rimanevano gli ulteriori rapporti, nonché i debiti e i crediti. Due giorni dopo la cessione del ramo d'azienda, diveniva amministratore della società fallita la società inglese Goldstorm LTD, cui venivano cedute le quote della RA. Secondo quanto accertato dal curatore fallimentare, al momento del fallimento l'attivo era praticamente inesistente. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità integra il reato di bancarotta fraudolenza patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale;
non assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione (Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 - 01). 3.1. Con motivazione logica e congrua, la Corte territoriale ha ravvisato nell'operazione intercorsa tra la RA e la Imaqo Editrice gli estremi di tale reato, richiamando gli elementi già valorizzati dal giudice di prime cure e specificamente la mancanza di valide ragioni economico-imprenditoriali a giustificazione della cessione, il mancato rinvenimento del corrispettivo pattuito e comunque della sua destinazione, il trasferimento del capitale sociale della fallita ad una società estera dopo appena due giorni, la mancanza di alcuna posta attiva residua. Oltre a tali elementi, in risposta alle censure difensive, la 4 sentenza impugnata ha rimarcato l'irrisorietà del prezzo convenuto per la cessione del ramo d'azienda, desunta dalla circostanza che il capitale sociale della RA srl era pari a 1.000.000 euro proprio grazie alla rivalutazione degli immobili di sua proprietà, tra i quali evidentemente era compreso il fabbricato per il cui acquisto era stato contratto un mutuo pari a 550.000 euro, parzialmente estinto (residuando la somma 343.291,74), assistito da ipoteca iscritta per il valore di 1.100.000 euro, elementi questi che attestavano l'effettivo valore dell'immobile. In sostanza, a differenza di quanto affermato dalle ricorrenti, la sentenza impugnata non ha operato un inappropriato e sostanzialmente irrilevante raffronto tra il patrimonio sociale della cedente e della cessionaria del ramo di azienda, ma con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato l'incidenza dell'effettivo valore del bene in relazione al capitale sociale per desumerne, insieme con gli ulteriori elementi indicati, l'irrisorietà del prezzo convenuto per la cessione del ramo d'azienda. In ogni caso, i giudici d'appello hanno ritenuto integrata la fattispecie della bancarotta per distrazione in ragione della mancata dimostrazione della destinazione del corrispettivo convenuto, il cui pagamento la difesa aveva documentato. In tal modo, hanno fatto puntuale applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019 Villa, Rv. 275499 - 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295), e, più in generale dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni suddetti. Nell'affermare tale principio, questa Corte regolatrice ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 01). 5 Nella fattispecie, secondo quanto sottolineato da entrambi i giudici del merito, ID ZA non si è mai sottoposta ad esame, né ha prodotto alcuna documentazione in ordine alla destinazione delle somme percepite a seguito della cessione del ramo d'azienda, mentre del tutto generica risulta l'affermazione, contenuta nel ricorso, in ordine alla utilizzazione di tali somme per il pagamento dei creditori privilegiati della fallita, trattandosi di circostanza in alcun modo documentata. 3.1. Destituita di fondamento è anche la censura con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le condotte delle ricorrenti e la causazione del fallimento. Il Collegio richiama e condivide la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, che hanno affermato che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Si è inoltre precisato che il reato in esame ha natura di reato di pericolo concreto, di tal che rileva ogni condotta idonea concretamente a pregiudicare la garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378, in motivazione;
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562). È perciò necessario che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio della stessa da valutare nella prospettiva dell'esito concorsuale e sulla base dell'idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni dell'impresa e altresì che tale effettivo pericolo non sia stato neutralizzato da una successiva attività "riparatoria" di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01, in motivazione). Nella specie, con motivazione logica e coerente, la sentenza impugnata ha rinvenuto il depauperamento della RA nella cessione del ramo d'azienda, con la quale la società si è sostanzialmente privata di tutti i beni, divenendo sostanzialmente una "scatola vuota". 6 Il carattere fraudolento di tale operazione è stato rinvenuto dalla Corte territoriale nella concatenazione delle operazioni poste in essere dalla fallita, la quale, due giorni dopo aver ceduto macchinari e immobili, ha alienato il capitale sociale ad una società straniera, in assenza di alcuna giustificazione, essendosi le ricorrenti limitate ad invocare nel ricorso una generica esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. 3.2. Nessun valore, in senso contrario, può essere riconosciuto alla circostanza che tali operazioni siano state avallate dal collegio sindacale della RA srl. Se è vero che i componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull'andamento generale dell'attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare il patrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all'oggetto sociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell'ente (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 06), tuttavia, la mancanza di rilievi da parte di detto collegio non consente di per sé sola di desumersi la liceità di un'operazìone posta in essere dalla società. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte al riguardo nei motivi d'appello. Le ricorrenti non si confrontano con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01). In altri termini, è la valutazione di meritevolezza che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della ínvalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 7 Si è inoltre affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01). Nella specie, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche sia in ragione della non particolare tenuità del fatto, sia della spregiudicatezza dimostrata dalle imputate nello svuotare una società in favore di un'altra. Trattasi di motivazione logica e adeguata, che si sottrae alle censure delle ricorrenti. 5. Alla luce delle considerazioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.
P Q M
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato ENRICO CAPONE, il quale, dato atto di aver regolarmente ricevuto la requisitoria predisposta dal Procuratore Generale, discute i motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26 aprile 2024, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto ID AN, amministratrice unica della società RA srl dal 2008 al 2010, dichiarata fallita nel 2012, e OS AN, amministratrice unica della 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 43150 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 22/10/2024 società Imago Editrice srl dal 2008 al 2013, responsabili per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, confermando la pena irroqata in primo grado e applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall. 2. Avverso tale sentenza ID AN e OS AN, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge. 2.1.1. Il ricorso attacca, innanzitutto, il punto a) della sentenza impugnata, nel quale la Corte territoriale ha ravvisato la condotta distrattiva nella cessione operata dalla società RA srl in favore della società Imago Editrice srl del ramo di azienda, comprensiva di un capannone gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo di 550.000 euro, ad un prezzo irrisorio, pari 50 mila euro. Secondo le ricorrenti, nell'effettuare tale valutazione i giudici del merito sarebbero incorsi in un errore di diritto, in quanto avrebbero legato il valore della cessione al valore del capitale sociale della società cedente, in tal modo confondendo detto capitale - il quale rimane immutato nel corso della vita della società, salvo aumenti o diminuzioni effettuate con modifica dell'atto costitutivo - con il patrimonio sociale, cioè l'insieme dei rapporti attivi e passivi della società, che può variare nel corso della vita della società in relazione alle vicende economiche della stessa. Ad avviso della difesa, sarebbe stato necessario non già accertare quanto valesse l'immobile sul quale gravava un mutuo ipotecario, ma il valore delle quote sociali, in relazione ai rapporti attivi e passivi facenti capo alla RA srl in quel momento. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza che nulla era emerso dalla relazione del curatore fallimentare, né dalla perizia di stima redatta dalla società acquirente e avallata dal collegio sindacale della fallita. Detto organo, cui compete il controllo e la vigilanza della società, ed è solidalmente responsabile con gli amministratori dei fatti e delle omissioni di costoro, non avrebbe effettuato alcun rilievo con riguardo alla cessione, il che attesterebbe che ID ZA aveva agito correttamente. 2.1.2. Viene, inoltre, censurato il punto b) della sentenza impugnata, laddove si rinviene la prova della condotta distrattiva nella circostanza che non sarebbe stata dimostrata la destinazione del denaro ricavato dalla cessione. Le ricorrenti sostengono che il curatore fallimentare aveva evidenziato l'assenza di creditori privilegiati, il quali erano stati pagati, e non erano documentate spese inqiustificate. 2.1.3. È censurato anche il punto c) della sentenza impugnata, ove si afferma il carattere ingiustificato della cessione dell'intero capitale sociale della RA ad una società straniera, la Goldstorm Media Idt, avvenuta poco dopo la 2 cessione del ramo di azienda, che attesterebbe la volontà di rendere la fallita "una scatola vuota" e così precludere ai creditori di soddisfare le proprie pretese. Tali affermazioni, secondo le ricorrenti, sarebbero frutto di una "mera valutazione personale" della Corte territoriale, che non avrebbe reso alcuna motivazione in ordine alle censure svolte con l'atto di appello, tanto più che anche in tal caso l'operazione sarebbe stata approvata dal collegio sindacale. 2.1.4. Le ricorrenti censurano, altresì, il punto d) della sentenza, ove si afferma che la cessione del ramo d'azienda era giustificata unicamente dalla volontà di evitare che i creditori della RA aggredissero il bene immobile che aveva senz'altro un valore superiore a quello per il quale era stato erogato il mutuo. La Corte non avrebbe considerato che detto immobile era gravato da un mutuo ipotecario e che in caso di inadempimento, il bene sarebbe rientrato nella proprietà dell'ente erogatore del prestito. Inoltre, non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte con l'atto d'appello, con le quali si sottolineava la correttezza dell'operato dell'amministratrice. 2.1.5. Le ricorrenti censurano, poi, il difetto di motivazione con riguardo alle doglianze difensive in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta delle imputate e il fallimento, rilevandosi come la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che la difesa, con i motivi aggiunti, aveva prodotto l'assegno corrisposto per la cessione del ramo d'azienda, il quale pertanto attestava l'avvenuto pagamento e la conseguente immissione di denaro nella società, utilizzato per pagare i creditori privilegiati. Infine, si rileva che la Corte d'appello aveva ritenuto incongrua l'offerta effettuata dalla società Image. Editrice per l'acquisto del ramo di azienda, senza tuttavia effettuare alcuna valutazione e accertamento tecnico al riguardo. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il difetto di motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla difesa nei motivi d'appello, con i quali si evidenziava l'incensuratezza delle ricorrenti e l'assenza di indole delinquenziaie. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati per le ragioni di seguito specificate. 3 2. Giova premettere una breve sintesi della vicenda in fatto, che sostiene le imputazioni a carico delle ricorrenti. La società RA srl, di cui ID ZA è stata amministratrice fino al 2010, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 30 maggio 2012 su ricorso della Banca Popolare di Ancona, per un credito di euro 164.807,22, quale saldo del conto corrente intestato alla società. Al momento dell'apertura del fallimento, legale rappresentante della RA era la società straniera Goldstorm Media LTD. In data 29 novembre 2010, la fallita aveva effettuato la cessione di ramo di azienda in favore della società Imago Editrice srl, di cui era amministratrice OS ZA, sorella di ID ZA. Tale cessione aveva avuto ad oggetto tutti i beni della RA srl, ivi compresi l'avviamento, i macchinari, e un fabbricato per il cui acquisto era stato stipulato un mutuo di 550.000 euro, garantito da ipoteca per un valore di 1.100.000 euro. Al momento della cessione, l'importo del mutuo ancora da ammortizzare era pari a 343.291,74 euro. Il prezzo della cessione era stato pattuito in complessivi 50.000 euro, di cui 20.000 per l'avviamento e 15.000 per il fabbricato;
era stato inoltre convenuto che la Imago subentrava in un contratto di fornitura stipulato con lo Stato maggiore dell'Esercito, mentre a carico della RA rimanevano gli ulteriori rapporti, nonché i debiti e i crediti. Due giorni dopo la cessione del ramo d'azienda, diveniva amministratore della società fallita la società inglese Goldstorm LTD, cui venivano cedute le quote della RA. Secondo quanto accertato dal curatore fallimentare, al momento del fallimento l'attivo era praticamente inesistente. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità integra il reato di bancarotta fraudolenza patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale;
non assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione (Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 - 01). 3.1. Con motivazione logica e congrua, la Corte territoriale ha ravvisato nell'operazione intercorsa tra la RA e la Imaqo Editrice gli estremi di tale reato, richiamando gli elementi già valorizzati dal giudice di prime cure e specificamente la mancanza di valide ragioni economico-imprenditoriali a giustificazione della cessione, il mancato rinvenimento del corrispettivo pattuito e comunque della sua destinazione, il trasferimento del capitale sociale della fallita ad una società estera dopo appena due giorni, la mancanza di alcuna posta attiva residua. Oltre a tali elementi, in risposta alle censure difensive, la 4 sentenza impugnata ha rimarcato l'irrisorietà del prezzo convenuto per la cessione del ramo d'azienda, desunta dalla circostanza che il capitale sociale della RA srl era pari a 1.000.000 euro proprio grazie alla rivalutazione degli immobili di sua proprietà, tra i quali evidentemente era compreso il fabbricato per il cui acquisto era stato contratto un mutuo pari a 550.000 euro, parzialmente estinto (residuando la somma 343.291,74), assistito da ipoteca iscritta per il valore di 1.100.000 euro, elementi questi che attestavano l'effettivo valore dell'immobile. In sostanza, a differenza di quanto affermato dalle ricorrenti, la sentenza impugnata non ha operato un inappropriato e sostanzialmente irrilevante raffronto tra il patrimonio sociale della cedente e della cessionaria del ramo di azienda, ma con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato l'incidenza dell'effettivo valore del bene in relazione al capitale sociale per desumerne, insieme con gli ulteriori elementi indicati, l'irrisorietà del prezzo convenuto per la cessione del ramo d'azienda. In ogni caso, i giudici d'appello hanno ritenuto integrata la fattispecie della bancarotta per distrazione in ragione della mancata dimostrazione della destinazione del corrispettivo convenuto, il cui pagamento la difesa aveva documentato. In tal modo, hanno fatto puntuale applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019 Villa, Rv. 275499 - 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295), e, più in generale dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni suddetti. Nell'affermare tale principio, questa Corte regolatrice ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 01). 5 Nella fattispecie, secondo quanto sottolineato da entrambi i giudici del merito, ID ZA non si è mai sottoposta ad esame, né ha prodotto alcuna documentazione in ordine alla destinazione delle somme percepite a seguito della cessione del ramo d'azienda, mentre del tutto generica risulta l'affermazione, contenuta nel ricorso, in ordine alla utilizzazione di tali somme per il pagamento dei creditori privilegiati della fallita, trattandosi di circostanza in alcun modo documentata. 3.1. Destituita di fondamento è anche la censura con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le condotte delle ricorrenti e la causazione del fallimento. Il Collegio richiama e condivide la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, che hanno affermato che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Si è inoltre precisato che il reato in esame ha natura di reato di pericolo concreto, di tal che rileva ogni condotta idonea concretamente a pregiudicare la garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378, in motivazione;
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562). È perciò necessario che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio della stessa da valutare nella prospettiva dell'esito concorsuale e sulla base dell'idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni dell'impresa e altresì che tale effettivo pericolo non sia stato neutralizzato da una successiva attività "riparatoria" di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01, in motivazione). Nella specie, con motivazione logica e coerente, la sentenza impugnata ha rinvenuto il depauperamento della RA nella cessione del ramo d'azienda, con la quale la società si è sostanzialmente privata di tutti i beni, divenendo sostanzialmente una "scatola vuota". 6 Il carattere fraudolento di tale operazione è stato rinvenuto dalla Corte territoriale nella concatenazione delle operazioni poste in essere dalla fallita, la quale, due giorni dopo aver ceduto macchinari e immobili, ha alienato il capitale sociale ad una società straniera, in assenza di alcuna giustificazione, essendosi le ricorrenti limitate ad invocare nel ricorso una generica esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. 3.2. Nessun valore, in senso contrario, può essere riconosciuto alla circostanza che tali operazioni siano state avallate dal collegio sindacale della RA srl. Se è vero che i componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull'andamento generale dell'attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare il patrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all'oggetto sociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell'ente (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 06), tuttavia, la mancanza di rilievi da parte di detto collegio non consente di per sé sola di desumersi la liceità di un'operazìone posta in essere dalla società. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte al riguardo nei motivi d'appello. Le ricorrenti non si confrontano con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01). In altri termini, è la valutazione di meritevolezza che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della ínvalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 7 Si è inoltre affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01). Nella specie, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche sia in ragione della non particolare tenuità del fatto, sia della spregiudicatezza dimostrata dalle imputate nello svuotare una società in favore di un'altra. Trattasi di motivazione logica e adeguata, che si sottrae alle censure delle ricorrenti. 5. Alla luce delle considerazioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.
P Q M
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.