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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4147/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84134 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1002059009954340000 IRES-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84134 Salerno SA elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPRN00030 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90099543 40/000 riferito al mancato versamento dell'importo, pari ad euro 184.265,07, dovuto a seguito dell'atto n.
TF9IPRN000302023 di competenza dell'Agenzia delle Entrate DP di Salerno che seguiva l'avviso di accertamento n. TF9041404970-2019 emesso per l'anno d'imposta 2014. Eccepisce l'omessa notifica dalla prodromica cartella esattoriale e presunti vizi relativi agli atti sottesi a quello impugnato vale a dire l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. TF9IPRN00030/2023 e dell' avviso di accertamento TF9041404970-2019.
Si costituisce l'Ufficio, in proprio e per Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'infondatezza dell'avverso ricorso in ogni sua parte, e la inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il ricorrente impugnato l'intimazione di pagamento TF9IPRN00030/2023, prodromica all'intimazione opposta in questa sede, con ricorso arruolato al n. RGR 1690/2023 presso la sez. 06 di questa Corte, deciso con Sentenza di rigetto che ha confermanto la legittimità del predetto atto con sentenza n. 4259/06/2024 depositata il 07/10/2024; inoltre, il ricorrente ha impugnato anche l'avviso di intimazione, il n.
10020249008692284 notificato da ADER il 28/05/2024, contenente la medesima partita di ruolo n.
TF9IPRN00030/2023, con ricorso arruolato al n. RGR 5669/2024 presso la sez. 03 di questa Corte che, anche in questo caso, ha rigettato il ricorso confermando la legittimità del predetto atto con sentenza n.
1710/03/2025 depositata il 20/03/2025.
Alla odierna udienza. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura della documentazione in atti, risulta per tabulas priva di fondamento l'eccezione del contribuente secondo cui l'intimazione in questa sede opposta "non è stata preceduta dalla cartella esattoriale e, in ogni caso non ne riporta gli estremi".
In primo luogo, l'intimazione di pagamento opposta n. 100 2025 90099543 40/000 riporta chiaramente il riferimento all'atto prodromico da cui origina la pretesa tributara, ossia la "Intimazione di pagamento n.
TF9IPRN000302023, notificata il 10/03/2023 successiva all'avviso di accertamento n.TF9041404970/2019, notificato il 13/12/2019 (riferimento interno n.70023018105869004001)".
In secondo luogo, risulta provato in atti che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento
TF9IPRN00030/2023, prodromica all'intimazione opposta in questa sede, con ricorso arruolato al n. RGR 1690/2023 presso la sez. 06 di questa Corte, deciso con Sentenza di rigetto che ha confermano la legittimità del predetto atto con sentenza n. 4259/06/2024 depositata il 07/10/2024, passata in giudicato;
inoltre, il ricorrente ha impugnato anche l'avviso di intimazione, il n. 10020249008692284 notificato da ADER il
28/05/2024, contenente la medesima partita di ruolo n. TF9IPRN00030/2023, con ricorso arruolato al n.
RGR 5669/2024 presso la sez. 03 di questa Corte che, anche in questo caso, ha rigettato il ricorso confermando la legittimità del predetto atto con sentenza n. 1710/03/2025 depositata il 20/03/2025.
Risulta quindi destituita di qualsivoglia fondamento l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico a quello impugnato.
Il ricorrente, nel resto del presente ricorso, ripropone pedissequamente le medesime eccezioni formulate nei predetti giudizi avverso l'atto TF9IPRN00030/2023, inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando dichiara inammissibile il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
4.000,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4147/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84134 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1002059009954340000 IRES-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84134 Salerno SA elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPRN00030 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90099543 40/000 riferito al mancato versamento dell'importo, pari ad euro 184.265,07, dovuto a seguito dell'atto n.
TF9IPRN000302023 di competenza dell'Agenzia delle Entrate DP di Salerno che seguiva l'avviso di accertamento n. TF9041404970-2019 emesso per l'anno d'imposta 2014. Eccepisce l'omessa notifica dalla prodromica cartella esattoriale e presunti vizi relativi agli atti sottesi a quello impugnato vale a dire l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. TF9IPRN00030/2023 e dell' avviso di accertamento TF9041404970-2019.
Si costituisce l'Ufficio, in proprio e per Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'infondatezza dell'avverso ricorso in ogni sua parte, e la inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il ricorrente impugnato l'intimazione di pagamento TF9IPRN00030/2023, prodromica all'intimazione opposta in questa sede, con ricorso arruolato al n. RGR 1690/2023 presso la sez. 06 di questa Corte, deciso con Sentenza di rigetto che ha confermanto la legittimità del predetto atto con sentenza n. 4259/06/2024 depositata il 07/10/2024; inoltre, il ricorrente ha impugnato anche l'avviso di intimazione, il n.
10020249008692284 notificato da ADER il 28/05/2024, contenente la medesima partita di ruolo n.
TF9IPRN00030/2023, con ricorso arruolato al n. RGR 5669/2024 presso la sez. 03 di questa Corte che, anche in questo caso, ha rigettato il ricorso confermando la legittimità del predetto atto con sentenza n.
1710/03/2025 depositata il 20/03/2025.
Alla odierna udienza. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura della documentazione in atti, risulta per tabulas priva di fondamento l'eccezione del contribuente secondo cui l'intimazione in questa sede opposta "non è stata preceduta dalla cartella esattoriale e, in ogni caso non ne riporta gli estremi".
In primo luogo, l'intimazione di pagamento opposta n. 100 2025 90099543 40/000 riporta chiaramente il riferimento all'atto prodromico da cui origina la pretesa tributara, ossia la "Intimazione di pagamento n.
TF9IPRN000302023, notificata il 10/03/2023 successiva all'avviso di accertamento n.TF9041404970/2019, notificato il 13/12/2019 (riferimento interno n.70023018105869004001)".
In secondo luogo, risulta provato in atti che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento
TF9IPRN00030/2023, prodromica all'intimazione opposta in questa sede, con ricorso arruolato al n. RGR 1690/2023 presso la sez. 06 di questa Corte, deciso con Sentenza di rigetto che ha confermano la legittimità del predetto atto con sentenza n. 4259/06/2024 depositata il 07/10/2024, passata in giudicato;
inoltre, il ricorrente ha impugnato anche l'avviso di intimazione, il n. 10020249008692284 notificato da ADER il
28/05/2024, contenente la medesima partita di ruolo n. TF9IPRN00030/2023, con ricorso arruolato al n.
RGR 5669/2024 presso la sez. 03 di questa Corte che, anche in questo caso, ha rigettato il ricorso confermando la legittimità del predetto atto con sentenza n. 1710/03/2025 depositata il 20/03/2025.
Risulta quindi destituita di qualsivoglia fondamento l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico a quello impugnato.
Il ricorrente, nel resto del presente ricorso, ripropone pedissequamente le medesime eccezioni formulate nei predetti giudizi avverso l'atto TF9IPRN00030/2023, inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando dichiara inammissibile il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
4.000,00.