Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 792
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella esattoriale

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento riportava chiaramente il riferimento all'atto prodromico, ossia l'intimazione di pagamento notificata in data precedente, la quale a sua volta era successiva all'avviso di accertamento. Inoltre, il contribuente aveva già impugnato atti simili in precedenti giudizi.

  • Rigettato
    Vizi dell'atto di accertamento

    Il giudice ha ritenuto che il contribuente aveva già impugnato atti sostanzialmente identici in precedenti giudizi, con esito di rigetto, configurandosi una violazione del principio del ne bis in idem.

  • Accolto
    Violazione del principio del ne bis in idem

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione, dato che il contribuente aveva già impugnato l'intimazione di pagamento prodromica e un avviso di intimazione contenente la medesima partita di ruolo, ottenendo sentenze di rigetto passate in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 792
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 792
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo