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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ZARONE FABRIZIO, Parte_1 come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. QUAGLIERI GIUSEPPE, come CP_1 da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione;
il P.M. ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 16.01.2020, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 24.06.2006 in Bellona (CE); - che dallo stesso non sono nati figli;
- che con sentenza depositata in data 15.05.2012 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- che tra le parti non vi è stata più convivenza né è mai intervenuta una riconciliazione;
- che la resistente svolge attività lavorativa e, successivamente alla separazione, ha intrapreso una convivenza more uxorio dalla quale sono nati figli.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e revocarsi il contributo di mantenimento previsto, in sede di separazione, a proprio carico in favore della resistente.
Si è costituita la resistente, la quale, contestato quanto dedotto dal ricorrente, ha esposto: - di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non aver intrapreso una convivenza more uxorio con un altro uomo;
- di aver gestito, nel corso del matrimonio e per un breve periodo, un'attività di lavanderia, poi cessata per antieconomicità della stessa;
- di non aver reperito, successivamente alla separazione, alcuna attività lavorativa a causa della propria scarsa formazione professionale;
- di percepire il reddito di cittadinanza pari a circa € 600,00 mensili;
- di aver avuto una figlia, a seguito della separazione, ma di non aver instaurato alcuna relazione con il padre della minore;
- di aver contribuito, in costanza di matrimonio, al ménage familiare investendo i propri risparmi nella ristrutturazione dell'allora casa coniugale;
- che, a partire dal 2013, il ricorrente si è reso inadempiente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto prevedersi, a carico del ricorrente, un assegno divorzile in proprio favore di € 500,00 mensili, con pagamento diretto a carico del datore di lavoro.
All'esito dell'udienza presidenziale del 06.10.2020, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati e, stante l'assenza di circostanze sopravvenute, ha confermato la disciplina della separazione dando ordine al datore di
2 lavoro del ricorrente di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett.
b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione personale la stessa si sia protratta per almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nella specie avvenuta in data 26.05.2015).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 15.05.2012, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Parte resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto
3 fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018).
Sulla base di tale assunto, il giudice di legittimità ha sostenuto che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre, in primis, procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre accertarne rigorosamente le cause ovvero stabilire se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio (Cass. SS.UU. n.
18287 del 2018; Cass. n. 10782 del 2019).
Una volta accertate le predette condizioni, l'assegno divorzile va quantificato in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018).
Applicando al caso di specie tali principi che il Collegio condivide e intende far propri, la domanda di assegno divorzile risulta infondata.
Invero, la resistente ha allegato sic et simpliciter la sola disparità reddituale tra i coniugi senza tuttavia fornire prova alcuna delle cause di siffatta condizione.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera la durata del matrimonio e l'età della resistente all'epoca della separazione.
In definitiva, la domanda di assegno divorzile va rigettata, non avendo parte resistente assolto l'onere probatorio posto a proprio carico ex art. 2697 c.c.
Va rigettata ogni altra domanda formulata da parte resistente in quanto non ne sussistono i presupposti.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, comprese quelle della fase di reclamo, tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 500/2020, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
, nato a [...] il [...] e
[...] CP_1 nata a [...] il [...];
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n.
396) (atto n° 3, parte I, S., registro atti matrimonio anno 2006);
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
4. rigetta le altre domande formulate da parte resistente;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni d'Onofrio
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