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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Lilia Cianfrone;
Parte_1
e
Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , autotrasportatore dipendente della ditta San Lorenzo Trasporti S.r.l., in data Parte_1
28.9.2022 ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui l' ha negato il CP_1 riconoscimento dell'infortunio occorso in data 8 giugno 2020 come evento indennizzabile ai sensi dell'art. 2 del T.U. n. 1124/1965. Il sinistro si è verificato mentre il lavoratore, alla guida di un autoarticolato aziendale, percorreva l'autostrada A22 del Brennero nel comune di
MA, durante l'orario di lavoro e nell'espletamento delle proprie mansioni, consistenti nel trasporto di collettame da consegnare presso la Fercam di Campogalliano. A seguito dell'incidente, il ricorrente ha riportato gravi lesioni, tra cui frattura biossea bifocale della tibia sinistra, sguantamento del piede sinistro con subamputazione a livello della Chopard, lesione dell'arteria pedidia e del tendine tibiale anteriore, oltre a ferite lacero-contuse multiple.
L' con comunicazione del 14 novembre 2020, ha rigettato la richiesta di indennizzo, CP_1 ritenendo che l'evento non fosse riconducibile a rischio lavorativo, bensì a rischio generico, aggravato da una grave violazione del Codice della Strada. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo.
Nel merito, il ricorrente ha sostenuto che l'infortunio si è verificato in occasione di lavoro, in quanto strettamente connesso all'attività lavorativa svolta, e che la strada costituisce, per
1 l'autotrasportatore, il normale luogo di lavoro. Ha inoltre evidenziato che, anche in presenza di una violazione del Codice della Strada, la giurisprudenza di legittimità esclude che la colpa del lavoratore possa costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, salvo il caso di rischio elettivo, che nella fattispecie non ricorrerebbe.
Ha chiesto l'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'infortunio, la quantificazione del danno biologico nella misura del 32% (o altra ritenuta di giustizia), e la conseguente condanna dell' alla corresponsione della rendita o, in subordine, CP_1 dell'indennizzo in capitale.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che CP_1
l'evento non è qualificabile come infortunio in itinere né come infortunio in occasione di lavoro, per due ordini di motivi.
In primo luogo, ha richiamato la giurisprudenza in tema di rischio elettivo, evidenziando che l'incidente si è verificato a causa di una condotta gravemente imprudente del lavoratore, il quale, nonostante la presenza di segnaletica stradale ben visibile e la deviazione del traffico per lavori in corso, non ha mantenuto una distanza di sicurezza adeguata, tamponando violentemente il veicolo che lo precedeva. Tale condotta, secondo l' , integra gli estremi CP_1 del dolo eventuale, escludendo ogni nesso causale con l'attività lavorativa.
In secondo luogo, l' ha contestato la sussistenza del danno nella misura indicata dal CP_1 ricorrente, ritenendo che le lesioni riportate non abbiano determinato una menomazione permanente del 32%, anche in considerazione della giovane età del lavoratore, della buona riuscita degli interventi chirurgici e dell'assenza di reliquati invalidanti.
Ha inoltre dedotto che il ricorrente avrebbe ricevuto completo ristoro in sede di RCA dalla compagnia assicuratrice.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio sul danno biologico patito dal ricorrente.
2.1 Le circostanze di verificazione dell'incidente stradale sono sostanzialmente incontestate tra le parti, le quali, invece, controvertono sulle cause dello stesso: l' ha ritenuto l'evento CP_1 ascrivibile a rischio elettivo, mentre la parte ricorrente ha contestato l'assunto dell' CP_1 assumendo che è stata l'attività lavorativa esplicata ad aver determinato il rischio che ha determinato l'infortunio.
Prima di esaminare le prove prodotte dalle parti e le ricostruzioni offerte, occorre premettere che “In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé
2 non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (ex multis Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3292 del 18/02/2015).
2.2 Venendo, ora, alle prove documentali in atti, l' ha fondato la propria determinazione CP_1 sulla relazione di Polizia stradale, la quale ha accertato quanto segue:
“Tornando alla descrizione del sinistro stradale alla guida Parte_2 dell'autoarticolato Renault Premium - Margaritelli targato FR548BF - AE04013 procedeva lungo la carreggiata unidirezionale Brennero - Modena dell'autostrada A22 del Brennero, impegnando la prima corsia di marcia.
Pervenuto all'altezza della progressiva chilometrica 262+200, territorio del comune di MA, notava i veicoli che lo precedevano rallentare sino a fermarsi, per cui anch'egli rallentava e si accodava a tergo del flusso veicolare progredente innanzi a lui.
A suo tergo sopraggiungeva alla guida dell'autoarticolato Man Controparte_2
Knapen targato POS80042 - POS71543 (PL), il quale notando il rallentamento in atto decelerava accodandosi a tergo del mezzo condotto dal , allorquando notava Pt_2 sopraggiungere a suo tergo un autoarticolato, il cui conducente non accennava minimamente a fermarsi per cui al fine di essere schiacciato contro il mezzo antagonista presente innanzi a lui, volgeva la traiettoria di marcia verso sinistra.
Infatti alcuni istanti dopo sopraggiungeva, lungo la prima corsia, alla guida Parte_1 dell'autoarticolato Man - Bartoletti targato FL646EN - AD93978, il quale non realizzando tempestivamente la turbativa in atto alla circolazione ed il relativo rallentamento, non manteneva un'adeguata distanza di sicurezza idonea ad evitare collisioni, e pur attuando un'energica azione frenante finiva per raggiungere e tamponare l'autoarticolato che lo precedeva, condotto dallo CP_2
L'urto di violentissima entità avveniva all'interno della prima corsia di marcia, suffragato dalla presenza ivi di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra la parte anteriore, settore centro sinistro del trattore stradale condotto dal e la parte posteriore settore centro destro Pt_1 del semirimorchio costituente l'autoarticolato condotto dallo CP_2
L'autoarticolato polacco, sospinto e trascinato in avanti e verso sinistra ovvero sulla seconda corsia di marcia, collideva con media entità, la parte anteriore angolare e laterale destra contro la parte posteriore angolare e laterale sinistra del complesso industriale condotto dal Pt_2
[zona d'urto localizzata sul settore sx della prima corsia suffragata dalla presenza ivi, di detriti
3 plastici e vetrosi] e contestualmente come detto invadeva la corsia di sorpasso, dove stava transitando regolarmente l'utente alla guida dell'autovettura Audi A4 targata CP_3
KRS3456 (D), il quale nulla poteva al fine di evitare il contatto contro questo autoarticolato.
In particolare il si avvedeva del fumo derivante dal probabile contatto tra i CP_3 due mezzi industriali e della susseguente deviazione di traiettoria di marcia del mezzo industriale condotto dallo per cui cercava di evitarne l'urto laterale spostandosi CP_2 verso sinistra ma finiva ugualmente per entrare in contatto con la sua fiancata destra contro la fiancata sinistra dell'autoarticolato polacco, subendo poi la compressione verso sinistra, tanto da andare a collidere con la fiancata sinistra, contro il sicurvia centrale.
Riuscito a mantenere il controllo e l'assetto di marcia della propria autovettura, il CP_3 arrestava la marcia del suo veicolo, lungo la seconda corsia, in regolare assetto e direzione di marcia, di una decina di metri più avanti rispetto ai tre mezzi industriali incidentati, che a loro volta assumevano le seguenti posizioni di quiete:
1. autoarticolato Renault Premium - Margaritelli targato FR548BF - AE04013, posto in regolare assetto e direzione di marcia, lungo la prima corsia, leggermente obliquo a sx;
2. autoarticolato Man Knapen targato POS80042 - POS71543 (PL), posto trasversalmente all'asse stradale, tra la prima corsia e parte della seconda corsia, in regolare assetto e direzione di marcia, con l'anteriore orientato verso il sicurvia centrale e leggermente avanzato rispetto alla parte posteriore del mezzo condotto dal;
Pt_2
3. autoarticolato Man - Bartoletti targato FL646EN - AD93978, posto con il semirimorchio in stato di quiete tra la prima corsia di marcia e la corsia d'emergenza, trasversalmente all'asse stradale, obliquo a dx ed il trattore stradale ad esso agganciato, posto in regolare assetto e direzione di marcia tra la corsia d'emergenza e la prima corsia di marcia, trasversalmente all'asse stradale ed obliquo a sx, con l'anteriore sx a contatto della parte posteriore angolare dx dell'autoarticolato polacco.
A tergo del mezzo tamponante del , sul piano viabile, lungo la prima corsia, venivano Pt_1 rilevate delle tracce gommose con progressione obliqua a destra, della lunghezza di metri 38.20, lasciate impresse dagli pneumatici di quest'ultimo veicolo.
All'altezza della posizione di quiete della parte anteriore del trattore stradale polacco, sul sicurvia centrale, veniva rilevata un'abrasione/ammaccatura, prodotta dal contatto contro di esso dell'autovettura Audi.
Si dà atto che lo escusso a spontanee dichiarazioni asseriva che: CP_2
".... Andavo tranquillo, e mi stavo fermando dopo un bilico, perché quello ha frenato bruscamente. E nella seconda successiva, guardando nello specchio destra ho notato che
4 l'autista che veniva dietro non aveva intenzione di frenare, per questo io ho voluto evitare
l'impatto e ho girato il volante verso sinistra. Il colpo (la botta) è venuto da tre parti. Non avevo nessuna scelta dove girare per ridurre l'impatto."
Tale dichiarazione trova riscontro dai dati emersi dall'analisi dei dati di massa estrapolati dal cronotachigrafo digitale a lui in uso dove emergeva che alle ore 10.37.12 del 08/06/2020, lo rocedeva alla velocità di km/h 82, accortosi del rallentamento, decelerava la CP_2 propria velocità e dopo percorso circa 143 metri si portava alla velocità di km/h 7 allorquando veniva raggiunto e tamponato dal , subendo un'accelerazione che lo portava ad avere Pt_1 le collisioni sopra descritte.
Nell'occorso riportava gravi lesioni in conseguenza delle quali veniva Parte_1 soccorso e trasportato all'ospedale di MA, dove i sanitari lo giudicavano guaribile in gg.
90 s.c. di prognosi per ... SS ...
Tutti i conducenti illesi venivano sottoposti ad accertamento alcolemico con esito negativo mentre per il a norma di legge, venivano richiesti gli esami dei liquidi biologici e si Pt_1 rimane in attesa del relativo esito.
Per quanto sopra esposto viene sanzionato ai sensi dell'articolo 149/1°-6° del Parte_1
Codice della Strada con verbale nr. UFF100 5889 del 18.6.00”.
2.3 Non può non osservarsi che quella effettuata dalla polizia stradale e fatta propria dall' CP_1
è l'unica ricostruzione della dinamica dell'incidente. Né la parte ricorrente ha tentato di fornire ricostruzioni causali alternative, tali da rendere giustificabile l'istanza di dare ingresso a un accertamento peritale ufficioso sulla dinamica del sinistro che, allo stato, si presenterebbe del tutto esplorativo, in quanto volto a ricercare possibili cause alternative all'infortunio, alle quali, allo stato, non pare ricondurre alcun elemento in atti.
La condotta di , violativa di norme fondamentali del codice della strada, esercitata ed Pt_1 intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, può integrare un aggravamento del rischio esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa, risultando idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
Vanno infatti considerate le circostanze in cui il sinistro è avvenuto, per come si evince dal verbale d'accertamento versato in atti, verificatosi su autostrada a carreggiate separate, ciascuna composta da: due corsie di marcia e una corsia di emergenza, con conformazione rettilinea, pavimentazione asfaltata, stato del fondo stradale asciutto, in buone condizioni metereologiche e di visibilità diurna. Risulta inoltre che dalle ore 07:58:19 dell'08 giugno 2020, sino al momento del verificarsi del sinistro stradale, la Spa Autostrada A22 del Brennero aveva disposto sui PMV ubicati al km 228,900, al km 241,300, al km 247,860 ed al km 253,400 sud,
5 nonché agli ingressi dei caselli di RO CC e MA Nord, le indicazioni di 2 km di coda fra MA Sud e Pegognaga, corredate dai pittogrammi di code e lavori.
Valutandosi, conclusivamente, il comportamento di guida - gravemente imprudente - come del tutto arbitrario ed esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione, lo stesso è stato è da ricondurre al c.d. rischio elettivo, in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro, per essere inesistente il nesso tra l'attività posta in essere dal lavoratore, dalla quale è derivato l'evento infortunistico, e l'attività lavorativa.
La domanda deve essere, quindi, rigettata.
3. L'oggettiva controvertibilità dell'accertamento fattuale induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, in solido.
Castrovillari, 18/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Lilia Cianfrone;
Parte_1
e
Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , autotrasportatore dipendente della ditta San Lorenzo Trasporti S.r.l., in data Parte_1
28.9.2022 ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui l' ha negato il CP_1 riconoscimento dell'infortunio occorso in data 8 giugno 2020 come evento indennizzabile ai sensi dell'art. 2 del T.U. n. 1124/1965. Il sinistro si è verificato mentre il lavoratore, alla guida di un autoarticolato aziendale, percorreva l'autostrada A22 del Brennero nel comune di
MA, durante l'orario di lavoro e nell'espletamento delle proprie mansioni, consistenti nel trasporto di collettame da consegnare presso la Fercam di Campogalliano. A seguito dell'incidente, il ricorrente ha riportato gravi lesioni, tra cui frattura biossea bifocale della tibia sinistra, sguantamento del piede sinistro con subamputazione a livello della Chopard, lesione dell'arteria pedidia e del tendine tibiale anteriore, oltre a ferite lacero-contuse multiple.
L' con comunicazione del 14 novembre 2020, ha rigettato la richiesta di indennizzo, CP_1 ritenendo che l'evento non fosse riconducibile a rischio lavorativo, bensì a rischio generico, aggravato da una grave violazione del Codice della Strada. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo.
Nel merito, il ricorrente ha sostenuto che l'infortunio si è verificato in occasione di lavoro, in quanto strettamente connesso all'attività lavorativa svolta, e che la strada costituisce, per
1 l'autotrasportatore, il normale luogo di lavoro. Ha inoltre evidenziato che, anche in presenza di una violazione del Codice della Strada, la giurisprudenza di legittimità esclude che la colpa del lavoratore possa costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, salvo il caso di rischio elettivo, che nella fattispecie non ricorrerebbe.
Ha chiesto l'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'infortunio, la quantificazione del danno biologico nella misura del 32% (o altra ritenuta di giustizia), e la conseguente condanna dell' alla corresponsione della rendita o, in subordine, CP_1 dell'indennizzo in capitale.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che CP_1
l'evento non è qualificabile come infortunio in itinere né come infortunio in occasione di lavoro, per due ordini di motivi.
In primo luogo, ha richiamato la giurisprudenza in tema di rischio elettivo, evidenziando che l'incidente si è verificato a causa di una condotta gravemente imprudente del lavoratore, il quale, nonostante la presenza di segnaletica stradale ben visibile e la deviazione del traffico per lavori in corso, non ha mantenuto una distanza di sicurezza adeguata, tamponando violentemente il veicolo che lo precedeva. Tale condotta, secondo l' , integra gli estremi CP_1 del dolo eventuale, escludendo ogni nesso causale con l'attività lavorativa.
In secondo luogo, l' ha contestato la sussistenza del danno nella misura indicata dal CP_1 ricorrente, ritenendo che le lesioni riportate non abbiano determinato una menomazione permanente del 32%, anche in considerazione della giovane età del lavoratore, della buona riuscita degli interventi chirurgici e dell'assenza di reliquati invalidanti.
Ha inoltre dedotto che il ricorrente avrebbe ricevuto completo ristoro in sede di RCA dalla compagnia assicuratrice.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio sul danno biologico patito dal ricorrente.
2.1 Le circostanze di verificazione dell'incidente stradale sono sostanzialmente incontestate tra le parti, le quali, invece, controvertono sulle cause dello stesso: l' ha ritenuto l'evento CP_1 ascrivibile a rischio elettivo, mentre la parte ricorrente ha contestato l'assunto dell' CP_1 assumendo che è stata l'attività lavorativa esplicata ad aver determinato il rischio che ha determinato l'infortunio.
Prima di esaminare le prove prodotte dalle parti e le ricostruzioni offerte, occorre premettere che “In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé
2 non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (ex multis Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3292 del 18/02/2015).
2.2 Venendo, ora, alle prove documentali in atti, l' ha fondato la propria determinazione CP_1 sulla relazione di Polizia stradale, la quale ha accertato quanto segue:
“Tornando alla descrizione del sinistro stradale alla guida Parte_2 dell'autoarticolato Renault Premium - Margaritelli targato FR548BF - AE04013 procedeva lungo la carreggiata unidirezionale Brennero - Modena dell'autostrada A22 del Brennero, impegnando la prima corsia di marcia.
Pervenuto all'altezza della progressiva chilometrica 262+200, territorio del comune di MA, notava i veicoli che lo precedevano rallentare sino a fermarsi, per cui anch'egli rallentava e si accodava a tergo del flusso veicolare progredente innanzi a lui.
A suo tergo sopraggiungeva alla guida dell'autoarticolato Man Controparte_2
Knapen targato POS80042 - POS71543 (PL), il quale notando il rallentamento in atto decelerava accodandosi a tergo del mezzo condotto dal , allorquando notava Pt_2 sopraggiungere a suo tergo un autoarticolato, il cui conducente non accennava minimamente a fermarsi per cui al fine di essere schiacciato contro il mezzo antagonista presente innanzi a lui, volgeva la traiettoria di marcia verso sinistra.
Infatti alcuni istanti dopo sopraggiungeva, lungo la prima corsia, alla guida Parte_1 dell'autoarticolato Man - Bartoletti targato FL646EN - AD93978, il quale non realizzando tempestivamente la turbativa in atto alla circolazione ed il relativo rallentamento, non manteneva un'adeguata distanza di sicurezza idonea ad evitare collisioni, e pur attuando un'energica azione frenante finiva per raggiungere e tamponare l'autoarticolato che lo precedeva, condotto dallo CP_2
L'urto di violentissima entità avveniva all'interno della prima corsia di marcia, suffragato dalla presenza ivi di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra la parte anteriore, settore centro sinistro del trattore stradale condotto dal e la parte posteriore settore centro destro Pt_1 del semirimorchio costituente l'autoarticolato condotto dallo CP_2
L'autoarticolato polacco, sospinto e trascinato in avanti e verso sinistra ovvero sulla seconda corsia di marcia, collideva con media entità, la parte anteriore angolare e laterale destra contro la parte posteriore angolare e laterale sinistra del complesso industriale condotto dal Pt_2
[zona d'urto localizzata sul settore sx della prima corsia suffragata dalla presenza ivi, di detriti
3 plastici e vetrosi] e contestualmente come detto invadeva la corsia di sorpasso, dove stava transitando regolarmente l'utente alla guida dell'autovettura Audi A4 targata CP_3
KRS3456 (D), il quale nulla poteva al fine di evitare il contatto contro questo autoarticolato.
In particolare il si avvedeva del fumo derivante dal probabile contatto tra i CP_3 due mezzi industriali e della susseguente deviazione di traiettoria di marcia del mezzo industriale condotto dallo per cui cercava di evitarne l'urto laterale spostandosi CP_2 verso sinistra ma finiva ugualmente per entrare in contatto con la sua fiancata destra contro la fiancata sinistra dell'autoarticolato polacco, subendo poi la compressione verso sinistra, tanto da andare a collidere con la fiancata sinistra, contro il sicurvia centrale.
Riuscito a mantenere il controllo e l'assetto di marcia della propria autovettura, il CP_3 arrestava la marcia del suo veicolo, lungo la seconda corsia, in regolare assetto e direzione di marcia, di una decina di metri più avanti rispetto ai tre mezzi industriali incidentati, che a loro volta assumevano le seguenti posizioni di quiete:
1. autoarticolato Renault Premium - Margaritelli targato FR548BF - AE04013, posto in regolare assetto e direzione di marcia, lungo la prima corsia, leggermente obliquo a sx;
2. autoarticolato Man Knapen targato POS80042 - POS71543 (PL), posto trasversalmente all'asse stradale, tra la prima corsia e parte della seconda corsia, in regolare assetto e direzione di marcia, con l'anteriore orientato verso il sicurvia centrale e leggermente avanzato rispetto alla parte posteriore del mezzo condotto dal;
Pt_2
3. autoarticolato Man - Bartoletti targato FL646EN - AD93978, posto con il semirimorchio in stato di quiete tra la prima corsia di marcia e la corsia d'emergenza, trasversalmente all'asse stradale, obliquo a dx ed il trattore stradale ad esso agganciato, posto in regolare assetto e direzione di marcia tra la corsia d'emergenza e la prima corsia di marcia, trasversalmente all'asse stradale ed obliquo a sx, con l'anteriore sx a contatto della parte posteriore angolare dx dell'autoarticolato polacco.
A tergo del mezzo tamponante del , sul piano viabile, lungo la prima corsia, venivano Pt_1 rilevate delle tracce gommose con progressione obliqua a destra, della lunghezza di metri 38.20, lasciate impresse dagli pneumatici di quest'ultimo veicolo.
All'altezza della posizione di quiete della parte anteriore del trattore stradale polacco, sul sicurvia centrale, veniva rilevata un'abrasione/ammaccatura, prodotta dal contatto contro di esso dell'autovettura Audi.
Si dà atto che lo escusso a spontanee dichiarazioni asseriva che: CP_2
".... Andavo tranquillo, e mi stavo fermando dopo un bilico, perché quello ha frenato bruscamente. E nella seconda successiva, guardando nello specchio destra ho notato che
4 l'autista che veniva dietro non aveva intenzione di frenare, per questo io ho voluto evitare
l'impatto e ho girato il volante verso sinistra. Il colpo (la botta) è venuto da tre parti. Non avevo nessuna scelta dove girare per ridurre l'impatto."
Tale dichiarazione trova riscontro dai dati emersi dall'analisi dei dati di massa estrapolati dal cronotachigrafo digitale a lui in uso dove emergeva che alle ore 10.37.12 del 08/06/2020, lo rocedeva alla velocità di km/h 82, accortosi del rallentamento, decelerava la CP_2 propria velocità e dopo percorso circa 143 metri si portava alla velocità di km/h 7 allorquando veniva raggiunto e tamponato dal , subendo un'accelerazione che lo portava ad avere Pt_1 le collisioni sopra descritte.
Nell'occorso riportava gravi lesioni in conseguenza delle quali veniva Parte_1 soccorso e trasportato all'ospedale di MA, dove i sanitari lo giudicavano guaribile in gg.
90 s.c. di prognosi per ... SS ...
Tutti i conducenti illesi venivano sottoposti ad accertamento alcolemico con esito negativo mentre per il a norma di legge, venivano richiesti gli esami dei liquidi biologici e si Pt_1 rimane in attesa del relativo esito.
Per quanto sopra esposto viene sanzionato ai sensi dell'articolo 149/1°-6° del Parte_1
Codice della Strada con verbale nr. UFF100 5889 del 18.6.00”.
2.3 Non può non osservarsi che quella effettuata dalla polizia stradale e fatta propria dall' CP_1
è l'unica ricostruzione della dinamica dell'incidente. Né la parte ricorrente ha tentato di fornire ricostruzioni causali alternative, tali da rendere giustificabile l'istanza di dare ingresso a un accertamento peritale ufficioso sulla dinamica del sinistro che, allo stato, si presenterebbe del tutto esplorativo, in quanto volto a ricercare possibili cause alternative all'infortunio, alle quali, allo stato, non pare ricondurre alcun elemento in atti.
La condotta di , violativa di norme fondamentali del codice della strada, esercitata ed Pt_1 intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, può integrare un aggravamento del rischio esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa, risultando idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
Vanno infatti considerate le circostanze in cui il sinistro è avvenuto, per come si evince dal verbale d'accertamento versato in atti, verificatosi su autostrada a carreggiate separate, ciascuna composta da: due corsie di marcia e una corsia di emergenza, con conformazione rettilinea, pavimentazione asfaltata, stato del fondo stradale asciutto, in buone condizioni metereologiche e di visibilità diurna. Risulta inoltre che dalle ore 07:58:19 dell'08 giugno 2020, sino al momento del verificarsi del sinistro stradale, la Spa Autostrada A22 del Brennero aveva disposto sui PMV ubicati al km 228,900, al km 241,300, al km 247,860 ed al km 253,400 sud,
5 nonché agli ingressi dei caselli di RO CC e MA Nord, le indicazioni di 2 km di coda fra MA Sud e Pegognaga, corredate dai pittogrammi di code e lavori.
Valutandosi, conclusivamente, il comportamento di guida - gravemente imprudente - come del tutto arbitrario ed esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione, lo stesso è stato è da ricondurre al c.d. rischio elettivo, in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro, per essere inesistente il nesso tra l'attività posta in essere dal lavoratore, dalla quale è derivato l'evento infortunistico, e l'attività lavorativa.
La domanda deve essere, quindi, rigettata.
3. L'oggettiva controvertibilità dell'accertamento fattuale induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, in solido.
Castrovillari, 18/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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